Adempimenti

Niente pagamenti con il Pos per quasi 50mila tabaccherie

L’agenzia delle Dogane esclude l’obbligo per generi di monopolio e valori bollati; con il prezzo determinato per legge costo transazione non traslabile sull’acquirente

di Giovanni Parente

Niente obbligo del Pos per quasi 50mila tabaccherie per la vendita di generi di monopolio, valori postali e bollati. L’ufficializzazione (dopo le prime anticipazioni diffuse dalla Federazione italiana tabaccai) è arrivata con una determinazione firmata dal direttore dell’agenzia delle Accise, dogane e monopoli (Adm), Marcello Minenna. Un provvedimento che esclude i rivenditori di generi di monopolio «nonché i titolari di patentino» dall’obbligo di «accettare forme di pagamento elettronico» proprio per tabacchi, francobolli e bolli. Obbligo che, vale la pena ricordarlo, dal 30 giugno scorso (il termine è stato “anticipato” dal decreto Pnrr 2 - il Dl 36/2022 - della scorsa primavera) è accompagnato da una doppia sanzione: fissa di 30 euro a cui si applica il 4% del valore della transazione, per cui è stato negato il pagamento elettronico.

L’Agenzia giunge all’esclusione, partendo dalla considerazione che il rivenditore percepisce un aggio (l’importo è diverso a seconda che si tratti di generi di monopolio, valori postali o bollati) con riferimento al prezzo di vendita al pubblico. Proprio l’aggio percepito dal rivenditore per tali beni «verrebbe parzialmente eroso - sottolinea Adm - dalle commissioni bancarie connesse all’utilizzo delle forme di pagamento elettronico», dato che il costo della transazione con moneta digitale «non può essere traslato sull’acquirente» in virtù del prezzo determinato per legge o tramite convenzione. Né si porrebbe un problema in termini di minor tutele antievasione. Sempre secondo il ragionamento di Adm, «in relazione ai generi di monopolio, risultano adeguatamente presidiate le esigenze di tutela dei diritti erariali, essendo il pagamento dell’accisa assolta a monte dal depositario all’atto dell’immissione in consumo». In sostanza, quindi, «risulta escluso il rischio di evasione fiscale nonché di pregiudizievoli ricadute sulle entrate dello Stato».

Mentre sotto il profilo soggettivo, la determinazione dell’Agenzia delle Dogane precisa che «anche il titolare di patentino deve effettuare la vendita dei generi di monopolio ai prezzi stabiliti dalla tariffa di vendita al pubblico». Di conseguenza, valgono le stesse considerazioni effettuate per il rivenditore.

Soddisfazione da parte delle associazioni di categoria, che da tempo avevano chiesto l’esclusione arrivando anche a segnalare la necessità di un intervento all’epoca della conversione del Dl 36/2022. La Federazione italiana tabaccai (Fit) aderente a Confcommercio sottolinea che Le finalità antielusione della norma che era stata prevista già nel 2012 «non servono con i tabacchi e i valori bollati e postali in quanto tutta la fiscalità è certificata a monte. Inoltre, la bassa marginalità è incompatibile con i costi connessi all’accettazione della moneta elettronica». Mentre Gianfranco Labib Boughdady, presidente di Assotabaccai Confesercenti, auspica che «il provvedimento abbia efficacia immediata e che non sia necessario alcun altro intervento di natura normativa».

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