Controlli e liti

L’esame dei movimenti del debitore può consentire di dedurre la perdita

Per la Ctr Veneto 258/8/2022 dati economici e finanziari contabili possono provare l’impossibilità di adempiere

di Alessia Urbani Neri

La perdita sui crediti può essere dedotta dal reddito d’impresa purché la parte contribuente provi l’inesigibilità del credito, anche mediante valutazioni di carattere soggettivo che devono essere «precise, concordanti e documentate» in relazione alla non possibilità di recupero del credito vantato. La Ctr del Veneto con la sentenza n. 258/8/2022 (presidente Risi, relatore Petrarulo) ha, infatti, affermato che la dimostrazione dell’inesigibilità del credito per impossibilità del creditore di adempiere non richiede l’esistenza di una situazione oggettiva di illiquidità finanziaria e incapienza patrimoniale tale da rendere infruttuosa ogni azione giudiziaria (tesi sostenuta dall’ufficio fiscale), essendo sufficiente anche una valutazione soggettiva dell’imprenditore , purché corredata da idonea documentazione di supporto.

Nel caso in esame, una società di consulenza professionale aveva dedotto dal reddito d’impresa una serie di crediti per inesigibilità, derivante, per alcuni di essi, dall’esame dei movimenti economici e finanziari dell’impresa debitrice, cui la società creditrice aveva accesso per gestirne la contabilità. Pertanto, secondo il collegio, visto che la ricorrente ben conosceva la situazione patrimoniale ed economica dell’azienda debitrice, che si trovava in evidente stato di dissesto (tanto da risultare fallita dopo pochi anni), è stata corretta la deduzione della perdita del credito.

L’articolo 101 del Tuir, infatti, prevede al comma 5 che «...le perdite su crediti, diverse da quelle deducibili ai sensi del comma 3 dell’articolo 106, sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi…».

In tal senso, è onere del contribuente fornire la prova dell’inutilità di esperire azione di recupero del credito, dovendo sussistere elementi certi e precisi per verificare l’inopportunità di possibili azioni giudiziarie, al fine di consentire all’amministrazione il controllo della veridicità dei “fatti” dichiarati. D’altronde, si tratta di deduzioni operate dal contribuente a suo vantaggio e sulla base di fatti e operazioni dal medesimo apportate, non potendosi onerare l’ufficio di dimostrare accadimenti che rimangono interni alla sfera giuridica del dichiarante.

Ebbene, contrariamente a quanto dedotto dall’ufficio fiscale, non è richiesta la presenza di circostanze oggettive che impediscono la realizzazione del credito, quali ripetuti tentativi di recupero senza esito, essendo sufficiente anche una valutazione propria dell’imprenditore, purché supportata da idonea documentazione, che sarà poi oggetto di apprezzamento di fatto da parte del giudice di merito.

In pratica, si richiede al contribuente l’esistenza di atti da cui derivare l’incapienza patrimoniale e l’assenza di disponibilità economica del debitore, al fine di giustificare la non convenienza di esperire azioni esecutive. Trattasi di comunicazioni, dichiarazioni e dati contabili della parte debitrice da cui evincere lo stato economico e patrimoniale dell’azienda.

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