I temi di NT+Modulo 24

Principio di interpretazione n. 3/ Iva

a cura del comitato scientifico del Modulo 24 Iva

La massima

Il regime di esenzione dall'Iva per le attività didattiche e di formazione rappresenta una deroga ai principi generali che disciplinano l'imposta e, pertanto, va applicato restrittivamente, rispettando peraltro il contesto della disposizione e lo scopo perseguito dalla normativa. In questo ambito, l'esenzione opera a condizione che sussistano i requisiti, soggettivi ed oggettivi, previsti dalla norma (articolo 10, comma 1, n. 20, Dpr 633/1972).

Sul piano oggettivo, affinché la disposizione italiana possa considerarsi in linea con quella unionale nella parte in cui fa riferimento all'insegnamento scolastico o universitario (articolo 132, par. 1, lett. i, Direttiva 2006/112/CE), l'espressione «prestazioni… didattiche di ogni genere» deve intendersi non nel senso da ricomprendere qualsiasi insegnamento specialistico, ma con riguardo ad un sistema di trasmissione di conoscenze e di competenze aventi ad oggetto un insieme ampio e diversificato di materie caratterizzanti l'insegnamento scolastico o universitario, nonché al loro approfondimento e al loro sviluppo. Sul piano oggettivo la formazione professionale è invece sempre destinataria del regime di esenzione Iva.

Sul piano soggettivo, il dato letterale della norma interna richiede che tali prestazioni siano rese da istituti/scuole riconosciute da pubbliche amministrazioni. Appurato che (i) i termini “istituti o scuole” hanno valore meramente descrittivo non rilevando, a tali fini, la forma giuridica del soggetto, che (ii) possono provvedere al riconoscimento pubbliche amministrazioni anche diverse da quella scolastica e che (iii) il riconoscimento può avvenire anche per atto concludente del singolo progetto didattico/formativo, l'esenzione è limitata all'attività specificamente approvata e/o finanziata e non si riflette sulla complessiva attività svolta dal soggetto. Tuttavia, nel caso in cui un soggetto sia accreditato da una Regione (o da altro Ente con competenza autoritativa per l'accreditamento nello specifico settore) quale ente abilitato ad erogare servizi di istruzione e formazione professionale in un determinato settore, tale accreditamento implica il riconoscimento non di singoli corsi di formazione bensì di tutti quelli che l'ente svolge nelle materie rientranti nel settore in questione sul territorio su cui insiste la competenza dell'ente accreditante. Tale limitazione territoriale non si applica nel caso in cui, pur operando l'ente in uno specifico territorio, i discenti accedono al servizio indipendentemente dal territorio di provenienza o anche online.

Sempre in via derogatoria, nell'ottica del riconoscimento a livello soggettivo del prestatore, è ammessa l'esenzione della formazione (articolo 14 comma 10, L. 537/1993) per i versamenti eseguiti dagli enti pubblici per l'esecuzione di corsi di formazione, aggiornamento e riqualificazione e riconversione del personale.

In merito alla modalità di erogazione della prestazione, il descritto regime di esenzione si applica anche quando l'attività di didattica o di formazione si svolge online. In quest'ultimo caso, per non rientrare nella fattispecie dei servizi elettronici con l'aliquota Iva ordinaria, deve essere garantita l'interazione fra docente e discenti. Al contrario, laddove non vi sia interazione (ad esempio lezioni video-registrate, etc.) la fattispecie si configura quale servizio elettronico e deve essere sempre gestito in regime di imponibilità ad aliquota Iva ordinaria.

La versione integrale del Principio di interpretazione è pubblicata su Modulo 24 Iva

La commissione

Direzione scientifica : Benedetto Santacroce

Comitato scientifico : Michele Brusaterra, Luca De Stefani, Luca Lavazza, Marco Magrini, Paolo Parodi, Raffaele Rizzardi, Barbara Rossi, Massimo Sirri, Alessandra Caputo, Riccardo Zavatta