Adempimenti

Dichiarazioni dei redditi e Irap 2022: invio tardivo entro il 28 febbraio

A fine mese scadono i tempi per l’invio da parte dei «soggetti solari» (90 giorni dal termine originario del 30 novembre 2022). Se si manca l’appuntamento, la dichiarazione sarà considerata omessa

di Stefano Vignoli

A fine febbraio scadono i tempi supplementari per l’invio dei modelli Redditi 2022 e Irap 2022 relativi al periodo di imposta 2021.

In base all’articolo 2, comma 7, del Dpr 322/1998 sono infatti considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza: ne risulta che il termine ultimo per l’invio da parte dei «soggetti solari» è il 28 febbraio 2023, ovvero 90 giorni dal termine originario del 30 novembre 2022; termine decorso il quale la dichiarazione sarà considerata omessa con l’applicazione di sanzioni proporzionali che vanno dal 120% al 240% delle imposte dovute con minimo di 250 euro (articolo 1, comma 1, del Dlgs 471/1997).

L’aspetto sanzionatorio risulta invece molto attenuato con la trasmissione delle dichiarazioni entro il 28 febbraio: 25 euro da versare entro tale data con codice tributo “8911” e anno di riferimento 2021, ovvero un decimo del minimo della sanzione prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione (articolo 13 del Dlgs 472/1997).

Questa è la sanzione applicabile in caso di ritardo del contribuente. Quando invece è l’intermediario che, avendo assunto l’impegno prima del 30 novembre, trasmette la dichiarazione nei 90 giorni successivi, occorrerà versare 51euro (un decimo della sanzione minima che va da 516 a 5.164 euro, con troncamento dei decimali) con codice tributo 8924.

La sanzione è dovuta per modello omesso; se quindi si inviano tardivamente i modelli Redditi e Irap sarà possibile ravvedersi con 50 euro anche quando la dichiarazione contiene il modello Isa che non costituisce dichiarazione autonoma. In caso di invio tardivo del quadro RW sarà invece dovuta la sanzione pari a un nono del minimo di 258 euro ovvero 28,67 euro.

Il termine per la dichiarazione tardiva è ancora aperto per i modelli Redditi e Irap, mentre in caso di mancato invio dei modelli Iva e 770 riferiti all’anno 2021 le dichiarazioni risultano ormai omesse anche se varrà la pena procedere comunque all’invio delle stesse entro la scadenza della dichiarazione successiva per beneficiare del dimezzamento delle sanzioni ed ovviare alle sanzioni penali in caso di superamento delle relative soglie.

Il termine del 28 febbraio è anche l’occasione per regolarizzare gli omessi versamenti del secondo acconto in scadenza al 30 novembre 2022 con le sanzioni ridotte nella misura dell’1,67% (un nono della sanzione ordinaria pari al 15%); la regolarizzazione del saldo e primo acconto eventualmente dovuti, effettuata oltre i 90 giorni ed entro il termine di invio dei modelli successivi richiede invece il versamento delle sanzioni nella misura del 3,75% (ovvero un ottavo della sanzione pari al 30%). In caso di tardività dei pagamenti occorrerà applicare gli interessi nella misura legale che, si ricorda, sono pari al 1,25% fino al 31 dicembre 2022 e al 5% con effetto dal 1° gennaio 2023.

Oltre a chi non ha ancora trasmesso il modello dichiarativo, la scadenza del 28 febbraio merita di essere rispettata anche da parte di chi ha già presentato i modelli nel termine originario del 30 novembre e intenda correggere errori od omissioni: secondo quanto chiarito dalla circolare n. 42/E del 12 ottobre 2016 la presentazione della dichiarazione integrativa nei 90 giorni seguenti la scadenza «si sostituisce a quella originaria, così rimuovendo, in tale breve finestra temporale, l’infedeltà».

In pratica, la dichiarazione integrativa inviata entro il 28 febbraio è considerata dichiarazione inesatta ai sensi dell’articolo 8 del Dlgs 471/1997 e non dichiarazione infedele (articolo 1, comma 2). Così, mentre la dichiarazione infedele prevede una sanzione dal 90% al 180%, base su cui calcolare anche il ravvedimento, l’invio dell’integrativa entro fine febbraio, in cui il contribuente aggiunge ad esempio un ricavo/reddito, è soggetta a sanzioni nella misura del 30%, potendo regolarizzare l’omesso versamento del saldo 2021 con la sanzione del 3,75% vista precedentemente.

Il ravvedimento per l’invio dell’integrativa nei 90 giorni non coincide con la riduzione a un decimo previsto per la tardiva: l’importo da versare sarà in questo caso di 27,78 euro (un nono di 250 euro).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©