Professione

Commercialisti, lo studio associato non può essere socio di capitale di una Stp

Pronto ordini del Consiglio nazionale: è a rischio elusione la partecipazione di una società semplice tra professionisti in un’altra Stp

di Federica Micardi

Uno studio associato di commercialisti non può essere socio di capitale di una Stp (società tra professionisti). Lo chiarisce il Consiglio nazionale con il Pronto ordini 16/2022 pubblicato il 21 novembre.

Le norme di riferimento

La legge 183/2011, all’articolo 10, comma 6 (articolo intitolato Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti) sancisce: «La partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti».

Il Dm 34/2013, articolo 6, comma 1 aggiunge che l’incompatibilità si determina anche in presenza di società tra professionisti multidisciplinare e si applica per tutta la durata dell’iscrizione della società nella sezione speciale dell’albo.

In base a queste norme sembrerebbe da escludersi anche la partecipazione a una società tra professionisti da parte di un’altra società tra professionisti, dal momento che in tal modo potrebbe originarsi un’indiretta elusione della regola per cui la partecipazione del socio è consentita solo ed esclusivamente a una società tra professionisti.

Il Consiglio nazionale, nel PO 16/2022, evidenzia che, secondo un orientamento giurisprudenziale, l’associazione tra professionisti costituisce un centro autonomo di imputazione e di interessi rispetto ai singoli professionisti che vi si associano: pertanto, lo statuto delle stesse potrebbe consentire all’associazione di acquisire partecipazioni in società.

Per garantire gli interessi della clientela e fare in modo che gli incarichi conferiti alla Stp siano gestiti nel rispetto della legge 183/2011, il Consiglio nazionale rimanda agli Ordini il compito di verificare che i professionisti dell’associazione professionale non abbiano costituito o non costituiscano in futuro una Stp.

Rischio elusione

Il Consiglio nazionale, nel sottolineare di non aver potuto verificare il contenuto dello statuto, segnala che secondo un orientamento giurisprudenziale l’associazione tra professionisti potrebbe essere equiparata alla società semplice tra professionisti. Stando così le cose, la partecipazione da parte di una società semplice tra professionisti in un’altra società tra professionisti non può essere attuata, perché si eluderebbe, ancorché indirettamente, la regola per cui la partecipazione del socio è consentita esclusivamente a una società tra professionisti (i soci professionisti si troverebbero a partecipare contemporaneamente a due società tra professionisti).

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