Controlli e liti

Il broker assicurativo paga l’Irap ordinaria

Per la Ctr Lazio 3438/11/2021 all’attività di consulenza, oltre che di mediazione, non si applica l’Irap maggiorata prevista per le imprese di assicurazione

di Marco Ligrani

Il broker assicurativo svolge un’attività di consulenza, oltre che di mediazione e, per questo, ha diritto all’aliquota Irap ordinaria, in luogo di quella maggiorata prevista per le imprese di assicurazione. Con questa motivazione, l’undicesima sezione della Ctr Lazio (sentenza 3438/11/2021, presidente Sorrentino e relatore Lepore) ha rigettato l’appello proposto dall’agenzia delle Entrate, confermando l’annullamento di una cartella esattoriale derivante dalla liquidazione della dichiarazione Irap.

Il verdetto è giunto dopo che la commissione laziale ha valutato nel merito l’attività di consulenza tipica del broker, richiamando la posizione della Cassazione che lo ha distinto dalle imprese di assicurazione, sulle quali – invece - grava l’aliquota maggiorata prevista dall’articolo 16, comma 1 bis, lettera c) del Dlgs 446/97.

La vicenda trae origine da una cartella di pagamento derivante dalla liquidazione ex articolo 36 bis Dpr 600/73, con la quale, tuttavia, le Entrate avevano rettificato l’aliquota Irap del 4,82% applicata da una società di brokeraggio, applicandovi quella maggiorata del 6,82% (stabilite dalla Regione Lazio).

Dopo l’annullamento in primo grado, in appello le entrate evidenziavano come la Srl avesse indicato, in dichiarazione, il codice attività 66.22.01 dei broker assicurativi, sottolineando come, da statuto, l’oggetto sociale fosse la mediazione. Inoltre, l’ufficio rivendicava l’esito a sé favorevole dell’analogo giudizio relativo all'anno precedente, conclusosi con sentenza definitiva della Ctp di Roma.

La società, dal canto suo, si difendeva evidenziando come ad essere stato compilato fosse il quadro della dichiarazione Irap per le attività diverse da quelle assicurative; inoltre, essendo un mediatore operava in piena autonomia dalle compagnie assicurative. Quanto al giudizio precedente, era stata l’esiguità della pretesa ad averla indotta all’abbandono, anche nell’ottica di una possibile definizione agevolata.

La commissione laziale ha, innanzitutto, ricordato che la Cassazione ha valorizzato il ruolo del broker quale collaboratore intellettuale dell’assicurando nella fase che precede il contatto con l’assicuratore, durante la quale non è equidistante dalle parti, ma agisce per iniziativa dell’assicurando e quale suo consulente (sentenza 25167/2018).

L’aliquota maggiorata, invece, può applicarsi solo ai proventi che derivano dall’esercizio dell’attività assicurativa vera e propria, consistenti nei premi calcolati sulla base dei criteri statistici di ripartizione del rischio. Nel caso dei broker, tuttavia, il provento ha una natura diversa, in quanto scaturisce dall'attività di consulenza prestata a favore dei propri clienti, che si trovano a scegliere tra le varie proposte.

Del resto, come osservato dalla Ctr, il quadro della dichiarazione Irap, compilato dalla Srl, recava proprio il codice ateco 66.22.01 relativo all’esercizio dell’attività di broker di assicurazioni, a riprova della diversità dei proventi rispetto ai premi di assicurazione.

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