Imposte

Eccedenze Ace estese alle deduzioni di periodo

Per recuperi ex post da patent box a seguito di ruling firmato nel 2021

di Luca Gaiani

L’utilizzo parziale delle eccedenze Ace per compensare crediti di imposta vale anche se non si tratta di poste in scadenza e si estende alle deduzioni di periodo.

Lo ha chiarito la risposta 391 diffusa ieri dalle Entrate che fornisce dettagli applicativi delle regole enunciate con il principio di diritto 7/2021. Nell’ambito del consolidato fiscale, il mancato utilizzo di parte delle deduzioni Ace può avvenire a livello di singola società e dunque facendo emergere un maggior reddito da trasferire al gruppo.

La risposta 391 esamina l’interpello di una società, aderente al consolidato fiscale, che intende presentare una dichiarazione integrativa a favore sul 2016 per recuperare ex post deduzioni da patent box a seguito di un ruling sottoscritto a fine 2021.

Le dichiarazioni originarie evidenziavano l’utilizzo di perdite pregresse e deduzioni Ace ad abbattimento del reddito imponibile. L’istante chiede innanzitutto se, nell’integrativa, una volta ridotto il reddito a seguito della agevolazione da patent box, sia possibile rimodulare al ribasso l’utilizzo di perdite pregresse ed eccedenze di Ace al fine di fare emergere (nel modello Cnm) un’imposta Ires tale da assorbire i crediti per imposte estere maturati in capo alla società consolidata. Questa facoltà non era stata utilizzata a suo tempo, perché non si aveva certezza di quale sarebbe stato il credito estero spettante una volta emerse le deduzioni da patent box.

In caso di risposta affermativa, vengono chiesti chiarimenti riguardanti le modalità applicative di tale rimodulazione anche a seguito di quanto già affermato nel principio di diritto 7/2021.

L’Agenzia, dopo aver confermato la richiesta formulata nel primo quesito (considerato che il ruling sottoscritto nell’anno 2021 ha apportato variazioni alle informazioni rilevanti per la dichiarazione dei redditi), dà chiarimenti sull’uso parziale delle deduzioni Ace, pur in presenza di reddito (individuale e/o consolidato) capiente per assorbirle.

In primo luogo, aderendo alla tesi proposta da Assonime nella circolare 20/2021, la risposta 391 precisa che la rimodulazione può applicarsi per assorbire ritenute, eccedenze e crediti di imposta, anche se non si tratta di poste «in scadenza» come invece indicato nel principio di diritto. Inoltre, l’uso limitato dell’Ace per l’importo che serve ad avere un’imposta compensata dai crediti può riguardare anche deduzioni di periodo e non solo eccedenze riportate da anni precedenti. Per l’Agenzia non è possibile effettuare un parallelismo tra Ace di periodo e perdite di periodo poiché, in presenza di queste ultime, non sorgerebbe alcuna necessità di far emergere un reddito imponibile. La risposta 391/2022 afferma anche la possibilità, nell’ambito del consolidato fiscale, di calibrare l’utilizzo dell’Ace di periodo a monte, cioè in sede di determinazione del reddito della singola società a condizione che il credito di imposta (che verrebbe con ciò assorbito dalla maggior Ires) sia effettivamente maturato in capo alla medesima società titolare dell’Ace.

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