Imposte

Nodo sulla deducibilità dei costi per le Srl italiane a controllo Usa

I disallineamenti da ibridi comporterebbero variazioni in aumento in Italia

Le società a responsabilità limitata controllate da società americane e considerate trasparenti ai fini statunitensi, disregarded entity o partnership in caso di più soci, devono verificare la presenza di disallineamenti da ibridi che potrebbero comportare l’indeducibilità dei costi in Italia.

La normativa sugli ibridi è stata introdotta con il Dlgs 142/2018 (“decreto Atad”) ed è in vigore dal periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (31 dicembre 2021 per gli ibridi inversi). La circolare 2/E del 26 gennaio scorso ha fornito i primi chiarimenti sul tema.

La verifica sui disallineamenti
La normativa statunitense consente alle società controllate italiane che rivestono la forma di Srl di essere trattate come società trasparenti ai fini americani a prescindere dal trattamento fiscale in Italia (“check-the-box”). Si tratta di entità ibride secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 1, lettera i), del decreto Atad: un’entità è ibrida quando è considerata soggetto passivo in base alla legislazione di uno Stato e i cui componenti positivi e negativi di reddito sono considerati componenti di altri soggetti passivi in un’altra giurisdizione. In particolare, le Srl che optano per il check-the-box sono entità ibride “dirette” in quanto sono considerate opache in Italia e trasparenti negli Usa.

Va pertanto verificato se queste entità ibride possano generare disallineamenti oggetto del decreto Atad. Potrebbe trattarsi di:

doppia deduzione (“DD”) di componenti negativi sostenuti dall’entità ibrida italiana nei confronti di altre entità, del gruppo o meno, che sono deducibili sia dall’entità ibrida che dal socio Usa;

o deduzione/non inclusione (“D/NI”) di componenti negativi sostenuti dall’entità ibrida italiana nei confronti del socio Usa che sono deducibili per l’entità ibrida e disconosciuti per il socio.

Le situazioni possibili
La presenza del disallineamento impone l’indeducibilità del costo in Italia qualora la deduzione non sia negata negli Usa per i casi di “DD”. Anche nelle ipotesi di “D/NI” vi sarebbe indeducibilità del costo in Italia in quanto il disallineamento non sarebbe neutralizzato negli Usa. Tuttavia, in ogni caso l’effetto diviene rilevante solo nel periodo d’imposta e nella misura in cui la deduzione ibrida eccede eventuali componenti positivi considerabili a doppia inclusione (eccesso di deduzione) e tale eccedenza sia compensata nella giurisdizione del pagatore (Italia) da redditi non a doppia inclusione (“approccio di danno”).

1 Si ipotizzi la Srl Alfa che sostiene costi per 200 e consegue ricavi per 100, entrambi verso terzi o altre società del gruppo diverse dal socio americano Beta. In caso di opzione check-the-box, i costi di 200 sono dedotti da Alfa e da Beta e i ricavi di 100 sono tassati in capo a entrambe le società. I costi di Alfa sono superiori ai ricavi di 100, che sono a doppia inclusione, e determinano pertanto un eccesso di deduzione di 100. Questo non determina di per sé un disallineamento da ibridi (“DD”), che scatta solo se l’eccesso di deduzione è utilizzato in Italia a fronte di ricavi non a doppia inclusione. Ciò può ad esempio avvenire se Alfa aderisce a un consolidato fiscale domestico e l’eccesso di deduzione compensa i redditi di un’altra società italiana, Gamma, che è considerata opaca da entrambi gli stati. L’eventualità che Beta utilizzi l’eccesso di deduzione di 100 per compensare redditi di fonte Usa non a doppia inclusione non rileva.

2 Un secondo caso di “DD” potrebbe essere quello in cui Alfa sostiene costi verso terzi o altre società del gruppo per 200 e ha ricavi di 100 verso Beta. I costi di 200 sono dedotti sia da Alfa che da Beta. I ricavi di Alfa sarebbero tassati in Italia e disconosciuti da Beta. Si determina in sostanza un effetto di “non deduzione e inclusione” che, in base alla circolare 2/E, è assimilabile a una doppia inclusione dei redditi. Pertanto non sono richieste reazioni di contrasto, a patto che l’eccesso di deduzione in capo ad Alfa non venga compensato con redditi che non sono a doppia inclusione (come nell’esempio sopra del consolidato).

3 Un terzo caso di “D/NI” potrebbe essere quello in cui Alfa sostiene costi di 200 verso Beta (che disconosce il relativo ricavo) e ha ricavi nei confronti di terzi o altre società del gruppo per 100. Come sopra, l’eccesso di deduzione di 100 è dannoso solo se compensato con redditi non a doppia inclusione.

I costi originariamente considerati indeducibili per effetto delle norme di reazione possono essere dedotti ex-post se e nella misura in cui emerge, in Italia nei casi esaminati, un reddito a doppia inclusione in esercizi successivi.

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