I temi di NT+Novità della settimana

I provvedimenti dal 31 marzo al 7 aprile

I provvedimenti normativi e le interpretazioni ministeriali dell'ultima settimana

di Roberta Coser e Claudio Sabbatini

Decreto Cessione crediti/Bonus edilizi

Legge di conversione approvata il 5 aprile 2023

Cessione dei crediti fiscali: conversione in legge del Decreto

Viene convertito in legge il Dl 11/2023 che, dal 17 febbraio 2023, aveva disposto il divieto di cedere i crediti di cui all'articolo 121, Dl 34/2020. Il testo della legge di conversione conferma il blocco delle cessioni e degli sconti in fattura, per gli interventi avviati dalla suddetta data, e conferma anche le maggiori tutele a favore dei cessionari dei crediti fiscali in presenza della documentazione attestante la regolare effettuazione dei lavori. In relazione a tale ultimo aspetto, è previsto che nuovi documenti entrino nel set documentale che il cessionario deve acquisire per evitare la responsabilità solidale. Al fine di facilitare lo sblocco dei crediti incagliati e l'iter di perfezionamento degli interventi da parte dei contribuenti, vengono introdotte nuove disposizioni, come la proroga al 30 settembre 2023 (in luogo della precedente data del 31 marzo) del termine per gli interventi sulle unità abitative unifamiliari (purché alla data del 30 settembre 2022 si attesti che era stato realizzato almeno il 30% degli interventi) e la possibilità di trasmettere le comunicazioni di cessione dei crediti relativi al 2022 anche dopo il 31 marzo 2023 (ma entro il 30 novembre 2023), grazie alla remissione in bonis (che prevede il pagamento di una sanzione di 250 euro) al fine di effettuare la cessione a banche e altri soggetti qualificati, come società di gruppi bancari, assicurazioni e altri intermediari finanziari. Inoltre, per chi sceglie di portare in detrazione il Superbonus per le spese sostenute nel 2022, viene prevista la possibilità di fruirne in 10 anni (in luogo dei tradizionali 4 anni), in modo da consentire di beneficiare dell'agevolazione ad una platea di contribuenti più ampia (che altrimenti potrebbero risultare incapienti). Tale opzione è irrevocabile ed andrà effettuata nella dichiarazione da presentare nel 2024 (per i redditi 2023). Ulteriori novità sono le seguenti: 1) la compensazione dei crediti derivanti dai bonus edilizi potrà essere effettuata anche con debiti di enti impositori diversi, ampliando, dunque, la possibilità di compensare tali crediti con debiti previdenziali; 2) la soglia di 516.000 euro, per i lavori che richiedono l'obbligo dell'attestazione SOA richiesta alle imprese esecutrici, va calcolata facendo riferimento a ogni contratto di appalto e di subappalto; 3) per gli interventi diversi dal Superbonus, la liquidazione dei lavori in base agli stati di avanzamento è soltanto una facoltà e non un obbligo; 4) per gli interventi in edilizia libera, per non perdere la cessione, sarà sufficiente che vi sia un accordo tra le parti, documentato con autocertificazioni di entrambe le parti, passibile di sanzione penale in caso di mendacità; 5) per i bonus acquisti (come il sismabonus o il bonus 50%) se, alla data del 16 febbraio 2023, non c'è il preliminare di acquisto, per non perdere la cessione è sufficiente che sia stata presentata la richiesta di titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori edilizi; 6) non rientrano nel blocco delle cessioni i lavori che accedono al bonus per la rimozione di barriere al 75%; 7) le varianti ai lavori successive al 16 febbraio 2023 non ricadono nel blocco delle cessioni. Infine, banche, assicurazioni e intermediari finanziari, relativamente ai crediti acquisiti da Superbonus per spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, se hanno esaurito la propria capienza fiscale, potranno utilizzare i crediti per sottoscrivere emissioni di buoni del Tesoro poliennali con scadenza non superiore ai 10 anni per smaltire fino al 10% dei crediti scontati annualmente.

Iva/Iva estera

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 3 aprile 2023, n. 271

Regime di call-off stock e operazioni triangolari

Non si può applicare il regime di call-off stock alle operazioni triangolari. Nel caso in esame, una società (Alfa), che produce e commercializza componenti per autoveicoli, intende stipulare con un'altra società (Beta) un contratto, in base al quale i beni prodotti sono consegnati a un cliente di Beta (Gamma) e da questo stoccati presso un proprio deposito in uno Stato Ue. I beni resterebbero di proprietà di Alfa, sino al momento del prelievo da parte di Gamma. Secondo l'articolo 41-bis, Dl 331/1993 «si configura una cessione intracomunitaria non imponibile nello Stato membro di spedizione o trasporto ed un acquisto intracomunitario imponibile nello Stato membro di arrivo dei beni solo nel momento in cui il destinatario acquisisce la proprietà dei beni ivi spediti o trasferiti». Lo schema contrattuale del call-off stock prevede che il fornitore trasferisca all'acquirente designato il diritto ad acquisire la titolarità sui beni successivamente al loro arrivo, e precisamente al momento del prelievo. L'agenzia delle Entrate precisa che l'ambito operativo del call-off stock va «circoscritto all'operazione intracomunitaria tra cedente/fornitore ed acquirente designato», coinvolgendo esclusivamente tali soggetti (Alfa e Beta). Non è, quindi, possibile estenderne l'efficacia a ulteriori transazioni (quella successiva, tra Beta e Gamma). Pertanto, laddove il contratto di fornitura concluso tra il fornitore e il primo cessionario integri le condizioni per l'applicazione del call-off stock, la contestuale cessione effettuata da quest'ultima nei confronti del cessionario finale andrebbe comunque considerata come «operazione a sé stante, autonoma e distinta dalla transazione immediatamente precedente», interna al Paese di consumo.

Iva/Fatturazione

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 4 aprile 2023, n. 275

Prestazioni sanitarie da documentare con fattura

Le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona vanno documentate, ai fini fiscali, con la fattura. Infatti, dette operazioni non rientrano tra quelle attività per le quali non vige l'obbligo di emissione della fattura, se non richiesta dal cliente (articolo 22, Dpr 633/1972). Pertanto, esse andranno fatturate al cliente anche in assenza di una sua espressa richiesta. Non sono applicabili i chiarimenti forniti con la risoluzione 60/E/2017, in quanto in tal caso lo scontrino parlante era emesso per le prestazioni svolte dai professionisti all'interno di farmacie: in tale situazione il professionista agiva per conto della farmacia, a cui comunque emetteva fattura.

Iva/Operazioni imponibili

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 4 aprile 2023, n. 279

Attività di insegnamento resa da un medico: non si applica il regime di esenzione

Il caso esaminato riguarda la prestazione didattica resa da un medico. Le prestazioni di insegnamento sono esenti da Iva ai sensi dell'articolo 10, comma 1, n. 20), Dpr 633/1972. Con la Risposta Interpello 457/2021 sono stati recepiti i principi sanciti dalla Corte di Giustizia Ue in relazione all'attività di docenza. Alla luce del quadro normativo unionale, non opera il regime di esenzione (ma va applicata l'Iva nella misura ordinaria) nel caso in cui i relatori: a) siano dotati di partita Iva in quanto professionisti (per cui l'attività di docenza viene attratta nella sfera dell'attività professionale esercitata); b) pur non essendo professionisti, svolgono l'attività di docenza in maniera abituale, in applicazione dell'articolo 5, Dpr 633/1972. Di conseguenza, le prestazioni fornite dal docente (medico) che svolge l'attività formativa nell'ambito di un corso professionale gestito da un soggetto terzo (organizzatore del corso), ossia nel caso di lezioni non impartite «a titolo personale», non possono beneficiare del regime di esenzione Iva, previsto dal citato articolo 10 (che recepisce l'articolo 132, lettera j), Direttiva 112/2006), ma dovranno essere assoggettate ad Iva con applicazione dell'aliquota ordinaria.

Iva/Aliquote

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 4 aprile 2023, n. 282

Cessioni di sussidi informatici per portatori di handicap: aliquota applicabile

Si applica l'aliquota Iva del 4% - come previsto dall'articolo 1, comma 3-bis, Dl 202/1989 - alle cessioni di sussidi tecnici ed informatici a favore di soggetti portatori di handicap di cui all'articolo 3, legge 5 febbraio 1992 n. 104, rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione. Inoltre, l'Amministrazione finanziaria ritiene che, in assenza di un'espressa limitazione riguardo al numero di sussidi tecnici e informatici che un singolo cliente (soggetto disabile) può acquistare, al fine dell'ottenimento dell'aliquota Iva agevolata, è necessario che il venditore acquisisca dall'acquirente l'apposita documentazione (certificato medico) attestante l'invalidità permanente. Dalla documentazione deve emergere il nesso funzionale tra la menomazione e lo specifico sussidio tecnico e informatico da acquistare; senza le predette informazioni, non si potrà usufruire dell'aliquota Iva agevolata.

Iva/Iva estera

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 4 aprile 2023, n. 283

Esportazioni: consegna da parte del promotore della triangolazione

Nell'operazione di cessione all'esportazione triangolare solo il trasporto a cura e nome del primo cedente consente di godere del regime di non imponibilità dell'operazione, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), Dpr 633/1972. Diversamente, si applica l'Iva – nei confronti del promotore residente – nel caso di cessione all'esportazione triangolare qualora il trasporto avvenga a cura del promotore stesso. In altre parole, la merce non deve entrare nella disponibilità di quest'ultimo. Situazioni, che lasciano intendere che il promotore abbia ricevuto la disponibilità dei beni, si presentano quando i rischi di eventuali danni e/o perdite durante il trasporto fino alla consegna nel territorio extra-Ue verso il cliente finale sono a carico del cessionario/promotore. In questo caso la prima cessione è assoggettata ad Iva mentre solo la seconda (dal promotore al cliente finale) è non imponibile. Qualora, poi, nell'operazione triangolare l'ultimo trasferimento di beni tra il cessionario/promotore e il cliente finale venga effettuato nell'ambito di uno schema contrattuale più complesso (cioè, supervisione al monitoraggio e al collaudo o messa in opera, ossia attività di vera e propria costruzione di un impianto), occorre valutare se la complessa operazione, in base ai criteri elaborati dalla Corte di Giustizia Ue in materia di operazione composite, sia qualificabile come prestazione dei servizi derivanti da un contratto di appalto avente ad oggetto la realizzazione di un impianto. In tale ultima ipotesi, «il trattamento Iva della prestazione di servizi, configurabile come operazione principale (assorbente), si estenderà anche all'operazione ancillare di fornitura di beni» (ossia, la cessione territorialmente non rilevante, fuori campo Iva, ai sensi dell'articolo 7-bis, Dpr 633/1972). Si veda la Risposta Interpello 26 maggio 2022, n. 304.

Iva/Iva estera

Circolare agenzia delle Entrate 6 aprile 2023, n. 8/E

Cessioni e prestazioni a favore delle forze armate Ue: trattamento Iva

La Direttiva Ue 2019/2235 ha modificato la Direttiva 2006/112/Ce, relativa al sistema comune dell'Iva, nonché la Direttiva 2008/118/Ce, relativa al regime generale delle accise, con l'obiettivo di prevedere l'esenzione da imposta per alcune operazioni effettuate a favore di forze armate impegnate negli sforzi di difesa dell'Unione europea. Con gli articoli 1 e 4, Dlgs 27 maggio 2022, n. 72 è stata data attuazione a tali previsioni unionali, facendo decorrere le nuove forme di esenzione da Iva a partire dalle operazioni effettuate dal 1° luglio 2022. La norma ha esteso l'ambito applicativo dell'articolo 72, comma 1, Dpr 633/1972 – riguardante l'elenco di operazioni non imponibili equiparate a quelle di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 del Decreto Iva – aggiungendo alle lettere b-bis) e b-ter) due nuove fattispecie di operazioni a cui si applica il regime di non imponibilità. In particolare, sono da ritenersi operazioni non imponibili ai fini Iva, con diritto alla detrazione dell'imposta sugli acquisti, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, territorialmente rilevanti in Italia, effettuate nei confronti delle forze armate di uno Stato Ue o del personale civile che le accompagna, nonché quelle per l'approvvigionamento delle relative mense, nella misura in cui queste partecipano a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione europea nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune (Psdc). Ciò a condizione che: 1) le cessioni o prestazioni siano destinate a forze armate di altro Stato membro stanziate in Italia (lettera b-bis); 2) le cessioni o prestazioni siano destinate a forze armate stanziate in uno Stato membro diverso dall'Italia e da quello di rispettiva appartenenza (lettera b-ter). Per il fornitore del bene o del servizio il trattamento dell'operazione come non imponibile è subordinato al rilascio del certificato di esenzione da imposta (come modificato dal Regolamento Ue 282/2011) da parte della forza armata committente. Le nuove previsioni non derogano alle disposizioni generali in materia di territorialità Iva e si applicano, di conseguenza, alle operazioni che sono territorialmente rilevanti in Italia, secondo le ordinarie regole previste per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi. Alle cessioni di beni rientranti nel b-bis) o b-ter) – trasportati o spediti a cura del fornitore dall'Italia verso un altro Stato membro o viceversa – si applicano, quindi, le disposizioni in materia di vendite a distanza intracomunitarie. Inoltre: 1) in caso di importazione di beni introdotti in Italia dalle forze armate opera la previsione dell'articolo 68, Dpr 633/1972, secondo la quale non è soggetta a imposta l'importazione dei beni la cui cessione sarebbe non soggetta in forza dell'articolo 72. Pertanto, non sono soggette a Iva anche le importazioni effettuate da forze armate Ue (diverse da quelle italiane) stanziate in Italia, che svolgono attività rientranti nella Psdc; 2) secondo l'articolo 38, comma 3, lettera d-bis), Dl 331/1993 l'introduzione in Italia di beni da parte delle forze armate italiane, acquistati in esenzione da imposta nello Stato membro in cui erano stanziate, costituisce un acquisto intraunionale. In questo modo, viene assicurato che il consumo dei beni introdotti da parte delle forze armate italiane sia tassato in Italia quando tali beni, non tassati alle condizioni locali in materia di Iva nello Stato membro nel quale erano di stanza le forze (secondo l'analoga previsione in commento), sono riportati in Italia per essere impiegati dalle stesse forze armate per le loro esigenze o per quelle del personale civile che le accompagna.

Imposta sulle assicurazioni/Dichiarazione

Provvedimento agenzia delle Entrate 31 marzo 2023

Assicurazioni: approvato il nuovo modello di denuncia dei premi

Il Provvedimento approva il nuovo modello di denuncia dell'imposta sulle assicurazioni dovuta sui premi ed accessori incassati nell'esercizio annuale scaduto, previsto dall'articolo 9, legge 29 ottobre 1961, n. 1216, nonché le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello. Il modello è stato integrato dalla comunicazione degli importi annualmente versati alle Province relativi ai contratti di assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (esclusi i ciclomotori). Esso dev'essere utilizzato a decorrere dalle denunce da presentare nel 2023 all'agenzia delle Entrate con modalità telematica, direttamente dai soggetti interessati o tramite gli intermediari abilitati. Nel dettaglio, a fronte della suddetta integrazione, devono essere trasmessi i seguenti dati: numero di polizza, codice fiscale del proprietario del veicolo, casi particolari (polizza che copre il rischio di più veicoli, es. casi di ditte di trasporto, di leasing o di noleggio), targa del veicolo, sigla della Provincia, aliquota d'imposta, ammontare del premio, ammontare dell'imposta, totale premio e totale imposta riferito a ciascuna Provincia. Si segnala, inoltre, che nella nuova versione del modello sono stati previsti due nuovi campi nel quadro AC nei quali è possibile compensare l'eventuale importo residuo dell'acconto versato per il periodo di riferimento, che non è stato scomputato dai versamenti periodici, con l'ammontare dell'acconto dovuto per l'anno d'imposta successivo.

Agevolazioni/Crediti di imposta

Provvedimento agenzia delle Entrate 3 aprile 2023

Bonus acqua potabile: percentuale del credito d'imposta spettante

È stata determinata la percentuale, pari al 17,9005%, del credito d'imposta effettivamente fruibile per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti, di cui all'articolo 1, commi 1087-1089, legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021). Quest'ultima disposizione ha riconosciuto anche per il 2022 il bonus finalizzato a migliorare la qualità dell'acqua da bere in casa, in azienda, in ufficio e a ridurre, conseguentemente, il consumo di contenitori di plastica. Si rammenta, per completezza, che la legge di Bilancio 2022 (articolo 1, comma 713, legge 234/2021) ha prorogato la predetta agevolazione al 2023. Il credito d'imposta è pari al 50% delle spese sostenute fino ad un massimo di 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare, per le persone fisiche private e fino ad un massimo di 5.000 euro per ciascun immobile adibito all'attività commerciale (o istituzionale), per gli altri soggetti. Con il Provvedimento 16 giugno 2021 è stato approvato il modello utilizzabile per beneficiare del credito d'imposta in esame mediante il quale i soggetti interessati hanno comunicato – entro il 28 febbraio 2023 – l'ammontare delle spese sostenute nel 2022. Si ricorda che il credito d'imposta è utilizzabile: 1) dalle persone fisiche private, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di sostenimento della spesa o in compensazione tramite il modello F24; 2) dai soggetti diversi dai precedenti, in compensazione tramite il modello F24 a partire dal 4 aprile 2023 (giorno successivo alla pubblicazione del Provvedimento in esame, con il quale è stata resa nota la percentuale utilizzabile per determinare il credito effettivamente spettante a ciascun beneficiario).

Agevolazioni/Crediti di imposta

Provvedimento agenzia delle Entrate 3 aprile 2023

Bonus energia primo trimestre 2023: cessione con il nuovo modello

La comunicazione per la cessione dei crediti d'imposta energia e gas relativi al primo trimestre 2023 può essere presentata a partire dal 5 aprile e fino al 18 dicembre 2023, utilizzando la nuova versione del «Modello per la comunicazione della cessione dei crediti d'imposta». Con il Provvedimento 30 giugno 2022 sono state approvate disposizioni attuative per la cessione e la tracciabilità dei crediti d'imposta riconosciuti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di energia elettrica, gas e carburanti nel primo e nel secondo trimestre 2022. Con i Provvedimenti 6 ottobre 2022, 6 dicembre 2022 e 26 gennaio 2023, le citate disposizioni attuative sono state estese ai successivi crediti d'imposta. Con il Provvedimento in commento sono state estese le disposizioni del citato Provvedimento 30 giugno 2022 ai crediti d'imposta energia, gas e carburante introdotti per il primo trimestre 2023 dall'articolo 1, commi 2-5 e 45-46, legge 197/2022, pur restando diverse le scadenze stabilite dal legislatore per la cessione e la fruizione dei crediti da parte dei cessionari. Si ricorda, in proposito, che relativamente al primo trimestre 2023 sono previste le seguenti agevolazioni: 1) credito d'imposta a favore delle imprese energivore, pari al 45% delle spese sostenute; 2) credito d'imposta a favore delle imprese non energivore, pari al 35% delle spese sostenute; 3) credito d'imposta a favore delle imprese gasivore, pari al 45% delle spese sostenute; 4) credito d'imposta a favore delle imprese non gasivore, pari al 45% delle spese sostenute; 5) credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca, pari al 20% delle spese sostenute. Tali crediti d'imposta sono, alternativamente: a) utilizzabili in compensazione tramite modello F24, entro il 31 dicembre 2023; b) cedibili (per intero) a soggetti terzi, previa apposizione del visto di conformità. In tale ultimo caso, il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente, ossia in compensazione tramite modello F24, entro il citato termine del 31 dicembre 2023. L'eventuale cessione va comunicata all'agenzia delle Entrate: 1) entro il 20 settembre 2023, per i crediti d'imposta energia e gas relativi al terzo trimestre 2022 e ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022; 2) entro il 18 dicembre 2023, per quelli del primo trimestre 2023; 3) entro il 21 giugno 2023 in relazione al credito carburante del terzo trimestre 2022 (articolo 7, Dl 115/2022), fermo restando il termine del 30 giugno 2023 per l'utilizzo in compensazione (articolo 15, comma 1-quinquies, lettera a), Dl 198/2022, Decreto Milleproroghe).

Agevolazioni/Crediti di imposta

Provvedimento agenzia delle Entrate 6 aprile 2023

Installazione di sistemi di accumulo: percentuale del credito d'imposta spettante

Viene determinata la percentuale, pari al 9,1514%, del credito d'imposta effettivamente fruibile per le spese sostenute per l'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, di cui all'articolo 1, comma 812, legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022). Il credito spetta alle persone fisiche che, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, sostengono spese documentate per l'installazione dei suddetti sistemi (Dm 6 maggio 2022) e può essere utilizzato in diminuzione delle imposte dovute relativamente al periodo d'imposta nel quale sono state sostenute le spese agevolabili (quindi, nella dichiarazione dei redditi relativa al 2022), mentre l'eventuale somma non fruita potrà essere imputata agli anni successivi. Il bonus spetta anche se l'impianto, a cui il sistema di accumulo dev'essere integrato, è già esistente e beneficia degli incentivi per lo scambio sul posto (articolo 25-bis, Dl 91/2014). Con il Provvedimento 11 ottobre 2022 è stato stabilito che la domanda andava presentata telematicamente, direttamente dal contribuente o da un soggetto incaricato, tramite il servizio web disponibile nell'area riservata del sito delle Entrate, dal 1° marzo 2023 al 30 marzo 2023.

Redditi di lavoro dipendente/Fringe benefit

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 4 aprile 2023, n. 274

Buoni mobilità a lavoratori dipendenti

I buoni mobilità erogati a lavoratori dipendenti (sia del settore privato sia di quello pubblico), da parte di un Comune, quali incentivi chilometrici a favore dei cittadini che utilizzano la bicicletta per il percorso casa-lavoro, non sono qualificabili come fringe benefit aziendali, in quanto erogati nell'ambito delle politiche sociali di promozione della mobilità sostenibile e di sostegno alla transizione energetica. Secondo l'agenzia, detto contributo, non configurandosi quale emolumento in denaro offerto al dipendente in relazione al rapporto di lavoro, non costituisce reddito di lavoro dipendente in quanto non è riconducibile né tra i redditi di lavoro dipendente o assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del Tuir né in alcuna delle altre categorie reddituali di cui all'articolo 6 del Tuir. Ne consegue, quindi, che l'importo di tale buono non rileva neppure ai fini del calcolo del limite previsto dall'articolo 51, comma 3, del Tuir.

Redditi di lavoro dipendente/Imposta sostitutiva

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 5 aprile 2023, n. 284

Somme a titolo di ristorno ai soci lavoratori: applicazione dell'imposta sostitutiva

L'articolo 1, comma 182, legge 208/2015 prevede la possibilità di applicare, salvo rinuncia scritta del lavoratore, un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali (regionale e comunale) pari al 10% (5% dal 2023; cfr. articolo 1, comma 63, legge 197/2022) ai premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti con il Dm 25 marzo 2016, nonché alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa (ossia, gli utili distribuiti ai sensi dell'articolo 2102 Codice civile). L'imposta sostitutiva trova applicazione nel limite massimo di 3.000 euro lordi (4.000 euro per le aziende che coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, per le somme erogate in esecuzione di contratti collettivi stipulati anteriormente al 24 aprile 2017). Come si evince dal dettato normativo sopra ricordato, e come precisato anche dall'agenzia delle Entrate con la circolare 28/E/2016, la partecipazione agli utili dell'impresa costituisce una fattispecie distinta dalla corresponsione dei premi di produttività ed è quindi ammessa alla detassazione in esame a prescindere dagli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione (elementi, questi ultimi, che devono, invece, ricorrere in caso di corresponsione dei premi di risultato). Resta ferma, al pari dei premi di risultato, la necessità di compilare l'apposita sezione contenuta nel modello di dichiarazione allegato al Dm 25 marzo 2016 (sezione da utilizzare anche per i ristorni ai soci lavoratori di cooperative). In definitiva, è possibile applicare la detassazione (assoggettamento ad imposta sostitutiva) alle somme erogate a titolo di ristorno ai soci lavoratori delle cooperative (articolo 1, legge 142/2001), a prescindere dagli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, ma a condizione che: 1) i ristorni siano conformi alle previsioni di cui all'articolo 1, commi 182-190, legge 208/2015; 2) la distribuzione degli stessi risulti dal modello di dichiarazione allegato al Dm 25 marzo 2016, attraverso la compilazione della sezione relativa alla partecipazione agli utili dell'impresa. Nel caso di ristorni della cooperativa, questa – in luogo del contratto collettivo di secondo livello – deve depositare il verbale con il quale l'assemblea dei soci ha deliberato la distribuzione dei ristorni (per le modalità si veda l'articolo 5, Dm 25 marzo 2016).

Riscossione/Agevolazioni

Provvedimento agenzia delle Entrate 5 aprile 2023

Residenti a Lampedusa e Linosa: approvato il modello di comunicazione della riscossione agevolata

In considerazione dei flussi migratori e delle conseguenti misure di sicurezza sanitaria per la prevenzione del contagio da Covid-19, l'articolo 42-bis, comma 1, Dl 14 agosto 2020, n. 104 (Decreto Agosto) – come modificato dall'articolo 10, commi 9 e 10, Dl 29 dicembre 2022 n. 198 (Decreto Milleproroghe) – ha previsto che per i soggetti aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa, i versamenti dei tributi nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, in scadenza entro il 21 dicembre 2020 o scaduti nelle annualità 2018 e 2019, andavano effettuati, nel limite del 40% dell'importo dovuto, ad eccezione dell'Iva, senza applicazione di sanzioni e interessi entro la medesima data. Il comma 1-bis del medesimo articolo 42-bis stabilisce che per i soggetti che svolgono attività economica la riduzione al 40%, di cui al comma 1, si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti dei Regolamenti Ue nn. 1407/2013, 1408/2013 e 717/2014 relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». Il comma 1-bis dispone, inoltre, che i soggetti che intendono avvalersi dell'agevolazione devono presentare apposita comunicazione all'agenzia delle Entrate e che le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione sono stabiliti con provvedimento dell'agenzia stessa. Con il Provvedimento 1° dicembre 2020 è stato approvato il modello di comunicazione relativa all'agevolazione di cui al citato articolo 42-bis. L'articolo 10, comma 9, Dl 29 dicembre 2022, n. 198 ha prorogato il termine dei versamenti di cui al citato articolo 42-bis: a) al 30 giugno 2023, per un importo pari al 50% delle somme dovute; b) al 30 novembre 2023, per il restante 50% delle somme dovute. Il successivo comma 10 ha disposto che i predetti versamenti possono essere effettuati, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro i termini individuati dal comma 9 ovvero mediante rateizzazione, rispettivamente fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo per le somme di cui alla lettera a), e fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo per le somme di cui alla lettera b). In caso di rateizzazione, la prima rata dev'essere versata entro i termini individuati al comma 9. Lo stesso comma 10 dispone, altresì, che le modalità e i termini di presentazione, nonché il modello della comunicazione relativi ai versamenti prorogati ai sensi del comma 9 sono stabiliti con provvedimento dell'agenzia delle Entrate. Con il Provvedimento in esame, pertanto, è approvato il modello di comunicazione relativo all'agevolazione di cui al citato articolo 42-bis, come prorogata dall'articolo 10, commi 9 e 10, Dl 29 dicembre 2022, n. 198, e sono stabiliti le modalità e i termini di presentazione della stessa comunicazione. La comunicazione dev'essere presentata entro il 30 giugno 2023.

Riscossione/Codici tributo

Risoluzione agenzia delle Entrate 6 aprile 2023, n. 17/E

Bonus energia primo trimestre 2023: istituiti i codici tributo per i cessionari

Sono stati istituiti i codici tributo (da 7746 a 7750) che i cessionari dei bonus – maturati in relazione ai maggiori oneri sostenuti per l'acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante nel primo trimestre 2023 (articolo 1, commi 2-9 e 45-50, legge 197/2022) – dovranno indicare nel modello F24 per l'utilizzo in compensazione con altri debiti. Il Provvedimento 3 aprile 2023 ha esteso le modalità di cessione e tracciabilità dei crediti d'imposta, definite nel Provvedimento 30 giugno 2022, anche ai bonus riconosciuti per il primo trimestre 2023. Possono essere compensati i bonus per i quali i cessionari hanno comunicato all'agenzia, tramite l'apposita Piattaforma cessione crediti, l'accettazione del credito e l'opzione di utilizzo in compensazione. I codici tributo utilizzabili dai beneficiari originari sono, invece, stati istituiti con la risoluzione 14 febbraio 2023, n. 8/E.

Anagrafe tributaria/Servizi

Provvedimento agenzia delle Entrate 4 aprile 2023

Servizi a libero accesso: attivata la piattaforma di API Management

A partire dal 15 maggio 2023 sarà attiva, presso il sito web dell'agenzia delle Entrate, la piattaforma di API Management (Application Programming Interface) per l'erogazione dei servizi di libero accesso. In particolare, saranno messi a disposizione i servizi di libero accesso in base alla categoria di utenza individuata dall'agenzia e resa nota sul proprio sito. L'accesso ai servizi di interesse dell'utente avviene previa adesione alle Condizioni generali di utilizzo, specifiche per ciascuna tipologia di servizio, pubblicate nell'area riservata, che fissano le modalità di erogazione e di utilizzo dei servizi. Nel dettaglio, a partire dal 15 maggio, in fase di prima attivazione, sono resi disponibili attraverso la piattaforma di API Management: a) il servizio per la verifica di esistenza e validità del codice fiscale, volto a verificare l'esistenza e la corrispondenza tra il codice fiscale e i dati anagrafici disponibili in Anagrafe tributaria; b) il servizio per la verifica di esistenza e validità della partita Iva, volto a verificare la validità del numero di partita Iva attribuito e a fornire le informazioni relative allo stato di attività della partita Iva, alla denominazione del soggetto o, in assenza di questa, al cognome e nome della persona fisica titolare. L'agenzia rende disponibili i servizi per 5 anni, decorrenti dalla data di adesione, e potrà procedere alla loro disabilitazione nel caso di mancata fruizione da parte dell'utente per 12 mesi continuativi oppure se vengono rilevati comportamenti dell'utente non conformi a quanto disposto dalle Condizioni generali di utilizzo o, comunque, lesivi della sicurezza dei sistemi.

Pegni mobiliari/Registro

Provvedimento agenzia delle Entrate 5 aprile 2023

Registro dei pegni mobiliari non possessori: modalità di versamento di tributi e diritti

L'articolo 1, Dl 3 maggio 2016, n. 59 ha istituito il pegno mobiliare non possessorio a garanzia dei crediti inerenti all'esercizio dell'impresa. Il comma 4 del citato articolo 1 ha previsto la costituzione presso l'agenzia delle Entrate di un registro informatizzato denominato «registro dei pegni non possessori» che consente al pegno, al momento dell'iscrizione, di prendere grado ed essere opponibile ai terzi e nelle procedure esecutive e concorsuali. Il Dm Mef-Giustizia 25 maggio 2021, n. 114 reca il «Regolamento concernente il registro dei pegni mobiliari non possessori», per disciplinare le operazioni di iscrizione, consultazione, modifica, rinnovo o cancellazione presso il «registro dei pegni non possessori», gli obblighi a carico di chi effettua tali operazioni, nonché le modalità di accesso al registro medesimo. Il medesimo Dm ha stabilito i diritti di visura e di certificato, in misura idonea a garantire almeno la copertura dei costi di allestimento, gestione ed evoluzione del registro. Come previsto dall'articolo 7, comma 2, del citato Dm, con il Provvedimento in esame sono stabilite le modalità di versamento dei tributi e dei diritti dovuti per la registrazione del titolo e per l'esecuzione delle formalità relative al registro informatico dei pegni mobiliari non possessori, nonché per la relativa consultazione. In particolare, il versamento delle somme dovute per la consultazione del registro è eseguito: a) relativamente all'imposta di bollo sui certificati e sulle copie, nonché sulle relative istanze, e ai diritti di certificazione, con addebito su un conto aperto presso un intermediario della riscossione, convenzionato con l'agenzia delle Entrate e intestato al richiedente, identificato dal relativo codice fiscale. A tal fine, in fase di presentazione della richiesta2, sono indicati anche il codice IBAN del conto da addebitare e il codice fiscale dell'intestatario; b) relativamente ai diritti di visura, attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, Dlgs 7 marzo 2005, n. 82.

Appalti pubblici/Codice

Dlgs 31 marzo 2023, n. 36, SO n. 12 alla GU 31 marzo 2023, n. 77

Nuovo Codice dei Contratti pubblici

In attuazione dell'articolo 1, legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, è stato emanato il Dlgs in esame. Il provvedimento normativo è destinato a trovare applicazione per gli affidamenti di lavori pubblici, servizi e forniture. Il nuovo Codice dei Contratti pubblici, entrato in vigore il 1°aprile 2023, avrà efficacia dal 1° luglio 2023, come specificato nell'articolo 229 dello stesso testo. Pertanto, fino alla data del 1° luglio 2023 continuerà a trovare applicazione il Dlgs 50/2016 per le procedure già in corso e per i bandi o avvisi pubblicati prima di tale data, e, in caso di procedure senza pubblicazione di bando, si farà riferimento alla data di invio degli avvisi a presentare le offerte.