Abitazione principale, niente doppia esenzione
La Consulta lascia spiragli ma boccia la richiesta «oscura e contraddittoria»
La Consulta rinforza i paletti sulla doppia abitazione principale. Con l’ordinanza di manifesta inammissibilità 107/2022 del 23 marzo scorso ma depositata ieri è stato affrontato il tema dell’illegittimità della regola contenuta nell’articolo 8, comma 2, del Dlgs 504/92 (come modificato dall’articolo 1, comma 173, lettera b), della legge 296/2006), riguardante il divieto che ambedue i coniugi con residenza in Comuni separati potessero godere dei benefici per l’abitazione principale sull’Ici. E dell’analoga regola contenuta nell’articolo 13, comma 2, del Dl 201/2011 sull’Imu.
La questione è più che mai attuale perché proprio in questi giorni la Consulta sta giudicando sull’illegittimità di una delle due norme esaminate oggi, quella relativa alla disciplina Imu. In pratica (si veda Il Sole 24 Ore del 25 marzo e 13 aprile scorsi), grazie a un’interpretazione molto formale della Cassazione, tra il 2011 e il 2021, ai coniugi che abitavano in case in Comuni diversi, non spettavava l’esenzione Imu su nessuna delle due. Poi la legge 146/2021 ha superato l’assurdo ostacolo ma l’ampio contenzioso nel frattempo formatosi sta spingendo la Consulta a delegittimare la norma originaria (articolo 13, comma 2, del Dl 201/2011).
In parallelo, però, stanno andando avanti altre liti fiscali tra proprietari e Comuni, basate sulla ormai “vecchia” disciplina dell’Ici: se non c’erano dubbi che, anche in caso di coniugi residenti in Comuni diversi, l’esenzione Ici spettasse comunque su uno degli immobili adibiti ad abitazione principale, in quanto poteva essere riferita solo a quella in cui risiedeva abitualmente il «nucleo familiare», una corrente di pensiero sosteneva che il bonus potesse riguardare ambedue le case. La Consulta, pur lasciando aperti degli spiragli, ha però dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità delle due norme, sollevata dalla Ctr Liguria, perché «la richiesta (...) risulta oscura e contraddittoria».