Imposte

Ace, le azioni attribuite al socio non incidono sul capitale investito

Nelle fusioni valgono le vecchie regole fissate per la Dit. La risposta 181 dell’Agenzia si applica alle incorporazioni inverse tipiche degli Lbo

di Alessandro Germani

Un importante chiarimento arriva dalla risposta a interpello 181/2023 che conferma che ai fini Ace (aiuto alla crescita economica) non vanno effettuate variazioni in diminuzione del patrimonio a seguito di una fusione inversa. La pronuncia è utile sotto due profili. Dal lato della tipologia di operazioni, perché nell’ambito di quelle di private equity e in particolare della modalità tipica del leveraged buy out (Lbo) è frequente che sia la target ad incorporare la newco con una fusione inversa in quanto ciò è più agevole (non si devono fare volture, si mantengono eventuali autorizzazioni della target). Dal lato dell’Ace, perché in particolare su questa tipologia di operazioni è una variabile che spesso incide, chiarendo che la modalità non determina una variazione in negativo del capitale investito.

Ma vediamolo più in dettaglio.

Alfa è una classica target di un’operazione di Lbo condotta dal veicolo di private equity Beta. Dopo l’acquisizione del cento per cento di Alfa si è proceduto ad una fusione per incorporazione. È stata Alfa a incorporare Beta per i motivi di comodità opra espressi, con retrodatazione contabile e fiscale dell’operazione ad inizio anno. A fronte della fusione inversa, le azioni di Alfa sono state interamente assegnate a Gamma, che è il socio unico di Beta. Si ricava dall’istanza che il patrimonio netto di Alfa post fusione si è ridotto. Ora posto che l’articolo 5 comma 4 del Dm 3 agosto 2017 stabilisce che «rilevano come elementi negativi della variazione del capitale proprio di cui al comma 1 le riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti, compresa la riduzione del patrimonio netto conseguente all’acquisto di azioni proprie effettuato ai sensi dell’articolo 2357-bis del Codice civile», l’istante si domanda legittimamente se la riduzione di patrimonio netto derivante dall’assegnazione delle azioni Alfa al socio di Beta (Gamma) ad esito della fusione inversa costituisca un’ipotesi di variazione negativa del capitale proprio, che intaccherebbe la base imponibile su cui calcolare l’Ace.

Per l’istante non c’è stata alcuna riduzione effettiva, ma solo di tipo contabile, mentre la disciplina dell’Ace mira a colpire le attribuzioni effettive ai soci come nei casi di distribuzioni di dividendi o acquisto azioni proprie. Peraltro nel caso di specie non si tratta neppure di uno dei casi di speciale acquisto di azioni proprie (articolo 2357-bis del Codice civile) ad esito di una fusione, ma soltanto di un’assegnazione a favore di Gamma. Peraltro, se si optasse per la soluzione differente, dando rilevanza a tale assegnazione, ne deriverebbe un’evidente disparità rispetto ai casi in cui si opti per una fusione diretta. In tali casi, peraltro si può osservare come lo stesso Oic 4 del 2007 abbia evidenziato che, essendo la fusione diretta e quella inversa due modalità alternative della fusione per incorporazione ed avendo un’identica disciplina giuridica, poiché gli effetti economici dell’operazione (anche in base al principio di prevalenza della sostanza sulla forma) non possono essere diversi, il complesso economico unificato dopo la fusione non può che avere lo stesso valore, sia che si effettui una incorporazione diretta o una incorporazione rovesciata. Principio che per inciso è stato fatto proprio anche dall’Agenzia con la risoluzione 111/E/09.

L’Agenzia nella risposta a interpello conferma l’impostazione della società. Viene chiarito come né nel vecchio decreto Ace del 14 marzo 2012 né in quello nuovo del 3 agosto 2017 sono state trattate le operazioni straordinarie. Ciò in quanto secondo la relazione illustrativa del primo Dm valgono i principi generali e si applicano i chiarimenti forniti in passato per la Dit (Dual income tax) con la risoluzione 147/02 e circolare 76/E/98, per cui l’incorporante può determinare l’incremento del proprio capitale investito assumendo anche la variazione in aumento del capitale investito delle società incorporate. Comprese quindi sia le variazioni positive sia quelle negative, che rilevano entrambe.

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