Imposte

Il rinvio della dichiarazione aiuti dimentica il saldo Irap in eccesso

Dichiarazione sostitutiva al 30 novembre, ma versamento al 30 giugno. L’autocertificazione ora slittata permette di regolare eventuali benefici eccedenti

di Giorgio Gavelli

Il decreto Semplificazioni e la conseguente proroga al 30 novembre per la presentazione del modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio sui requisiti per gli aiuti concessi in regime di Temporary framework UE dimenticano la scadenza per il versamento dello «sconto Irap» fruito in eccesso, che, stando alle norme, dovrebbe comunque avvenire entro il 30 giugno prossimo.

L’articolo 24 del decreto Rilancio 2020 ha previsto per i soggetti (diversi dalle imprese di assicurazione, dagli intermediari finanziari e dalle holding) con un volume di ricavi/compensi 2019 non superiore a 250 milioni di euro l’esonero dal versamento del saldo Irap 2019 e del primo acconto 2020, ma l’agevolazione si applicava nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Quadro tmporaneo di cui dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020. Ricordiamo che fino al 27 gennaio 2021, per la Sezione 3.1 del Quadro l’importo degli aiuti non doveva superare la soglia di 800mila euro, ulteriormente ridotta nei settori della pesca e dell’agricoltura. Peraltro, il limite non si calcolo a livello di singola impresa, ma di «impresa unica», sulla base delle definizioni comunitarie.

Per venire incontro ai soggetti che avessero erroneamente applicato la disposizione, eccedendo i limiti del Quadro, l’articolo 42-bis, comma 5, del Dl 104/2020, aveva previsto la possibilità di “sanare” l’eccedenza Irap non versata entro il 30 novembre 2020, senza applicazioni di sanzioni né interessi. Tuttavia, delineandosi la possibilità per le imprese di avvalersi del maggior limite della Sezione 3.12 (pur nell’ambito di alcuni specifici requisiti), detto termine veniva più volte prorogato, precisamente al 30 aprile 2021 (articolo 1, comma 6, del Dl 157/2020), al 30 settembre 2021 (articolo 1 del Dl 41/2021), al 30 novembre 2021 (articolo 5 del Dl 132/2021), al 31 gennaio 2022 (articolo 1-bis del Dl 146/2021) e infine al 30 giugno 2022 (articolo 20-bis del Dl 228/2021, cosiddetto Milleproroghe).

Ma questo termine non ha più senso, in quanto lo “splafonamento” dovuto all’Irap, unitamente a quello di tutti gli altri aiuti del regime «ad ombrello» rientranti nel Quadro temporaneo, è ora sostanzialmente disciplinato dal decreto Mef 11 dicembre 2021, in attuazione di quanto statuito dai commi da 13 a 16 dell’articolo 1 del Dl 41/2021. Il Provvedimento direttoriale dell’agenzia delle Entrate 27 aprile 2022 n. 143438/2022 ha allo scopo approvato il modello di comunicazione e le relative istruzioni, disponendo, all’articolo 1.5 che «gli importi eccedenti i limiti dei massimali previsti di cui al punto 1.2» (ossia i massimali del Quadro temporaneo UE o Temporary framework, in cui rientra il beneficio sui versamenti Irap ex articolo 24 del Dl 34/2020) «devono essere volontariamente restituiti o sottratti da aiuti successivamente ricevuti entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021», ossia, ordinariamente, entro il 30 novembre prossimo.

È ben poco razionale che solo l’eccedenza Irap abbia un termine di restituzione a sé stante, quando, peraltro, tutti gli aiuti del regime «ad ombrello» fruiscono di regole specifiche proprio grazie alla dichiarazione sostitutiva, rendendo possibile sfruttare il maggior limite incrementato nel tempo della stessa Sezione 3.1 ovvero, a determinate condizioni, i ben più comodi plafond previsti dalla Sezione 3.12.

Nonostante nella gerarchia delle fonti normative un decreto legge convertito abbia maggiore efficacia di un provvedimento direttoriale delle Entrate, appare abbastanza evidente che il termine del 30 giugno per la restituzione dell’Irap eccedente è superato. Si pensava che la “dimenticanza” venisse superata con il decreto Semplificazioni ed il successivo provvedimento di proroga del termine dell’autodichiarazione, ma né il Dl 73/2022 né il provvedimento dello scorso 22 giugno (n. 233822/2022) si occupano della questione.

Urge un “comunicato legge” che tranquillizzi le imprese interessate, in attesa di rimediare al pasticcio normativo.

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