Imposte

Assonime: la rettifica a sfavore può incrementare la base di calcolo Ace

di Luca Miele

La rettifica “a sfavore” del reddito d’impresa mediante dichiarazioni integrative, a seguito della rilevazione di errori contabili rilevanti, può dar luogo a effetti favorevoli ai fini Ace.

L’Assonime (circolare n. 13 di ieri) osserva che la presentazione della dichiarazione integrativa Ace “a favore” è comunque una facoltà a cui le imprese possono rinunciare poiché potrebbero non avere interesse, per motivi gestionali, a produrre dichiarazioni rettificative, accontentandosi di incrementare la base Ace solo allorché la correzione viene rilevata in bilancio. La circolare osserva, altresì, che se l’errore è rilevato dall’ufficio in sede di accertamento l’impresa dovrebbe essere legittimata a richiedere il rimborso della maggiore Ires versata a causa della mancata considerazione della deduzione Ace.

Nella fattispecie opposta di correzione a proprio favore dell’Ires si potrebbe determinare una minore base Ace derivante dalla correzione, ponendosi peraltro il dubbio circa l’applicazione o meno delle sanzioni relative alla maggiore Ace di cui l’impresa ha fruito. L’Associazione, in forza dell’innovativa impostazione agli effetti Ace della rilevazione degli errori contabili, meramente esplicitata nella relazione al Dm 3 agosto 2017, auspica che anche per tale tematica possa applicarsi la clausola di salvaguardia che fa salvi i comportamenti pregressi.

Per quanto riguarda le rettifiche operate in sede di Fta, le stesse non rilevano ai fini Ace, ad eccezione della cancellazione delle spese di ricerca e di pubblicità e dell’applicazione retrospettiva del costo ammortizzato. Se tali rettifiche presentano un saldo algebrico netto positivo, l’incremento rileva ai fini Ace fin dal periodo di imposta 2016, alla stregua di un utile accantonato a riserva. Se invece il saldo algebrico è negativo le rettifiche in questione dovrebbero essere computate a riduzione della quota della base Ace per la sola parte riferibile agli utili accantonati a riserva. Il dubbio è se gli utili da sommare al saldo negativo Fta siano tutti quelli accantonati a riserva in passato con rilevanza Ace o se siano solo quelli del periodo di prima applicazione dei nuovi principi contabili. Resta fermo che, quando il saldo è negativo, non occorre effettuare alcun adeguamento Ace in assenza di utili pregressi oggetto di accantonamento e cioè in presenza di un incremento del capitale proprio costituito solo da apporti in denaro.

Per quanto riguarda le riserve formate con utili derivanti dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati, le stesse non rilevano ai fini Ace. Un primo dubbio sollevato dall’Assonime riguarda la possibilità o meno che la riserva di utili in questione si possa determinare come somma algebrica delle plus/minusvalutazioni della generalità dei derivati speculativi o se debba essere formata solo da quelli che manifestano plusvalutazioni. Inoltre, una volta individuato l’importo, occorre capire se lo stesso può avere effetti sulla base Ace già esistente e/o su quella futura, in presenza di un utile di esercizio non capiente, andando cioè ad intaccare le riserve di utili pregresse o gli utili futuri. Secondo una diversa tesi, le plusvalutazioni influenzano solo l’utile di esercizio, con la conseguenza che la parte di esse eccedente tale utile non produce alcun effetto Ace.

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