Imposte

Società benefit, istituito il codice tributo per il credito d’imposta per gli anni 2021 e 2022

Con la risoluzione 42/E è stato istituito il codice tributo, da utilizzare in compensazione con il modello F24, per fruire del beneficio fiscale, esteso anche al 2022 dalla legge 91/2022

di Federico Gavioli

Società benefit, il codice tributo per fruire del credito d’imposta da utilizzare in compensazione, tramite il modello F24, è «6976» - denominato «Credito d’imposta per il rafforzamento del sistema delle società benefit - art. 38-ter, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34». Lo ha comunicato l’agenzia delle Entrate con la risoluzione 42/E pubblicata il 27 luglio.

Il periodo di utilizzo del credito di imposta per le società benefit è esteso anche a tutto il 2022 e non è limitato solo al 2021; è quanto prevede la legge 15 luglio 2022, n. 91 di conversione del Dl 50, cosiddetto decreto aiuti, all’articolo 52-bis.

L’agevolazione

La legge di Stabilità 2016 (legge 208/2015), prevede all’articolo 1, dai commi 376 a 384, la nuova figura della società benefit. In particolare è promossa la costituzione e si favorisce la diffusione di società che, nell’esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed ogni altro portatore di interesse.

L’articolo 38-ter del Dl 34/2020 (decreto Rilancio), all’esplicito scopo di sostenere il rafforzamento sull’intero territorio nazionale dell’ecosistema delle società benefit, riconosce un contributo, sotto forma di credito di imposta pari al 50 per cento dei costi di costituzione o trasformazione in società benefit, sostenuti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame e fino al 31 dicembre 2020.

L’articolo 19-bis del decreto Sostegni-bis (Dl 73 del 2021) ha ulteriormente esteso l’operatività di tale credito di imposta, concesso per i costi sostenuti sino al 31 dicembre 2021.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi della disciplina sui versamenti unitari (F24) contenuta nell’articolo 17 del Dlgs 241/1997, a decorrere dal 1° gennaio 2021.

L’agevolazione in commento può essere cumulata con altri aiuti a titolo di «de minimis», nel rispetto dei limiti di cumulo previsti dalla normativa dell’Unione europea in materia di aiuti di importanza minore.

Con il Dm 12 novembre 2021, sono state approvate le disposizioni attuative degli interventi per la promozione del sistema delle società benefit. Successivamente, il decreto direttoriale 4 maggio 2022 del Mise ha indicato i termini e le modalità per la presentazione delle domande di accesso al contributo, sotto forma di credito d’imposta.

L’estensione

Con le modifiche contenute nel decreto Aiuti (articolo 52-bis del Dl 50/2022), convertito in legge 91/2022, si dispone, in primo luogo, che le somme in conto residui all’articolo 38-ter, comma 1, del decreto Rilancio (che ha stanziato 7 milioni di euro per il credito d’imposta per la trasformazione in società benefit) possono essere utilizzate per l’importo di 1 milione di euro per l’anno 2022.

Inoltre viene modificato il comma 2 dell’articolo 38- ter, estendendo così il periodo di utilizzo del credito d’imposta per la trasformazione in società benefit con l’eliminazione del riferimento all’anno 2021.

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