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Prezzi di trasferimento, da definire i profili utili alla penalty protection

La circolare 15/E/2021 per la compilazione dei due documenti richiesti rinvia alle linee guida dell’Ocse

di Roberto Belotti

La recente circolare n. 15/E/2021 dell’agenzia delle Entrate in tema di documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al principio di libera concorrenza delle condizioni e dei prezzi di trasferimento praticati dalle imprese multinazionali, dopo aver affrontato il contesto normativo di riferimento e la struttura del provvedimento n. 2020/360494 del 23 novembre 2020, nel fornire indicazioni specifiche sul set da predisporre, non va mai nel concreto, come ci si auspicava, limitandosi laconicamente a precisare che «i contribuenti, in caso di dubbi circa i contenuti da indicare nei due documenti (masterfile e documentazione nazionale), potranno fare riferimento alle sopra citate linee guida», segnatamente quelle dell’Ocse.

L'approfondimento, e non il semplice richiamo, sarebbe servito a maggior ragione laddove l'Agenzia chiarisce che il masterfile si dovrebbe concludere con una breve analisi funzionale che descriva i contributi di ogni singola unità del gruppo alla creazione del valore, indicando le funzioni, i rischi assunti ed i beni strumentali utilizzati.

La predetta qualificazione funzionale dovrebbe servire in particolare per stabilire se l'impresa oggetto di indagine, ad esempio, svolge tutte le funzioni e si assume i rischi connessi alla produzione ed ai processi operativi tipici di un settore industriale (full fledged manufacturer), oppure si limita solo ad assumere le funzioni connesse alla produzione di un determinato bene utilizzando il processo del committente (contract manufacturer), o si tratta di un mero contoterzista (tool manufacturer) oppure ancora di intermediario che si occupa della vendita di prodotti all'utente finale per conto del committente (agent) o si occupa dell'acquisto/rivendita di beni senza lo svolgimento di altre funzioni (limited risk distributor) o infine svolge rilevanti attività di marketing (full fledged distributor).

In questi casi ci si chiede se l'identificazione dei diversi profili non vada codificata in modo tale che, in relazione a un certo numero di funzioni svolte, rischi assunti e beni strumentali impiegati, non debba corrispondere che una ed una sola figura fra quelle indicate (così che ad ogni qualificazione funzionale corrisponda uno e un solo profilo e viceversa).

Per ribadire l'importanza che un'attenta analisi funzionale, prodromica alla selezione del metodo per la verifica della congruità dei prezzi trasferimento, si debba basare su una tested party comparabile con la transazione di riferimento (Commissione tributaria della Lombardia n. 29/2019) basta osservare i principi su cui si è mossa recentemente la Suprema corte in un caso in cui veniva contestata ad un contribuente la scelta del metodo del prezzo di rivendita per alcuni prodotti, e del costo maggiorato per altri, in favore del criterio del confronto del prezzo (Cassazione n. 11837/2020).

Dopo aver osservato che, per accedere al metodo del confronto del prezzo, si deve procedere, oltre che all'analisi di similarità delle caratteristiche dei prodotti presi a riferimento, anche all'analisi funzionale, dando rilievo alle prerogative economiche ricoperte dall'impresa concorrente i cui i prezzi sono stati presi a campione, la Suprema corte ha rilevato (Cassazione n. 2259/21) come sia stata del tutto trascurata l'analisi funzionale dell'impresa concorrente, atteso che il contribuente oggetto di indagine svolgeva unicamente compiti di carattere produttivo, laddove il concorrente esercitava anche un'attività di commercializzazione con i conseguenti rischi legati alla gestione dell'eventuale insolvenza del cliente finale, delle rimanenze e dell'approvvigionamento.

Ebbene se l’Agenzia, nella citata circolare 15/E/21, avesse codificato, come anzidetto, una serie di profili a cui far corrispondere una particolare qualificazione funzionale, correlando rischi assunti, funzioni svolte, ed assets utilizzati mediante una scala numerica, probabilmente il contenzioso non sarebbe neppure sorto perché il dubbio sarebbe stato colto alla radice.