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Transfer pricing, senza effetti sull’imponibile l’aggiustamento è fuori campo Iva

L’analisi deve considerare la presenza di un corrispettivo e la collegabilità alla cessione di beni o servizi

L’agenzia delle Entrate con la risposta a interpello 884/2021 (si veda l’articolo) è tornata a esprimersi in merito alla rilevanza Iva del transfer pricing (Tp) adjustment, dopo le risposte 60 del 2018 e 529 del 2021.

Il caso esaminato

L’interpello è stato presentato da una società che è uno dei principali operatori mondiali nel settore della ideazione, realizzazione e distribuzione di abbigliamento, accessori e calzature di alta gamma per donna, uomo e bambino. La società interpellante (che opera come sub-holding di un gruppo multinazionale) si occupa della produzione e commercializzazione di prodotti di abbigliamento in esclusiva per il marchio Beta, si occupa della gestione delle società estere controllate, del canale distributivo retail in Italia e del canale distributivo wholesale in tutto il mondo (ad eccezione del mercato americano e giapponese gestito direttamente dalle proprie controllate locali).

Più precisamente la società istante per il mercato retail cede alle società controllate prodotti finiti (principalmente capi di abbigliamento ed accessori) che saranno rivenduti da ciascuna società cessionaria nel proprio mercato di riferimento (nelle boutique locali a marchio Beta), mentre per il mercato wholesale opera come agente che cura la distribuzione dei prodotti di lusso del gruppo attraverso il canale wholesale del mercato di competenza.In base alla Tp policy i prezzi di trasferimento infragruppo praticati alle proprie consociate comunitarie sono regolate in due fasi:

1. viene impiegata una metodologia di Cup (Compared uncontrolled price) di tipo interno, in base alla quale, al netto di opportuni aggiustamenti, confronta il prezzo dei beni praticato da Alfa Spa alle proprie consociate comunitarie con quello applicato dalla stessa istante nelle transazioni effettuate con soggetti terzi indipendenti. Gli aggiustamenti si sostanziano in uno sconto sul prezzo dei prodotti finiti praticabile a terzi indipendenti;

2. viene effettuata a fine anno un’ analisi corroborativa (sanity check) mediante il Tnmm (Transactional net margin method), volta ad assicurare che, ferma restando l’applicazione dei prezzi infragruppo individuati secondo il metodo del Cup di tipo interno (al netto delle opportune correzioni), anche le marginalità (espresse in termini di operating margin o return o sales) delle consociate comunitarie siano coerenti con il profilo funzionale assunto dalle medesime e ricadano all’interno dell’intervallo interquartile dell’apposito benchmark elaborato dal gruppo.

L’istante chiede indicazione in merito al trattamento Iva del Tp adjustment operato per raggiungere la marginalità coerenti con il profilo funzionale assunto in base al Tnmm.

Le verifiche

L’Agenzia osserva che al fine di individuare il corretto trattamento, agli effetti dell’Iva, da riservare agli aggiustamenti Tp funzionali a garantire il margine operativo individuato dalla policy Tp adottata dal gruppo occorre, in primo luogo, verificare se le regolazioni finanziarie intervenute, a fronte degli aggiustamenti, tra la società istante e le proprie consociate comunitarie costituiscano:

• il corrispettivo di un’autonoma cessione di beni e/o prestazione di servizi, in base agli articoli 2 e 3 del Dpr 633/1972, resa dal soggetto ricevente le somme versate a titolo di aggiustamenti Tp;

• ovvero se le stesse rappresentino delle variazioni in aumento della base imponibile, in base all’articolo 13 del Dpr 633/1972, delle originarie cessioni di beni poste in essere dal soggetto destinatario della regolazione finanziaria, ovvero la società istante.

In relazione alla prima verifica, l’Agenzia richiama in particolare la giurisprudenza comunitaria secondo cui «una cessione di beni o una prestazione di servizi è effettuata a titolo oneroso, in base alla direttiva Iva, soltanto se esiste tra, da una parte, il fornitore o il prestatore e, dall’altra, l’acquirente o il beneficiario, un rapporto giuridico nel corso del quale vengono scambiate prestazioni reciproche; la retribuzione percepita dal fornitore o dal prestatore costituisce l’effettivo controvalore del bene o del servizio forniti all’acquirente o al beneficiario».

Secondo la costante giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea «una cessione di beni o una prestazione di servizi è effettuata a titolo oneroso, in base alla direttiva Iva, soltanto se esiste tra, il fornitore/prestatore e l’acquirente/committente, un rapporto giuridico nel corso del quale vengono scambiate prestazioni reciproche; la retribuzione percepita dal fornitore o dal prestatore costituisce l’effettivo controvalore del bene o del servizio fornito all’acquirente o al committente».

Secondo tali principi nel caso esaminato occorre in primo luogo riscontrare l’eventuale esistenza di un rapporto giuridico a prestazioni reciproche tra la società istante e se nell’ambito di tale rapporto sussista un nesso diretto tra i trasferimenti effettuati a titolo di aggiustamenti Tp ed eventuali cessioni di beni e prestazioni di servizi resi.

Nel caso esaminato le regolazioni finanziarie sono operate a seguito dell’analisi effettuata a fine anno in base alla Tp policy e sono esclusivamente finalizzate a consentire alle consociate comunitarie di conseguire un margine operativo (entro la specifico range individuato dall’analisi di benchmark) e non rappresentano, quindi, «il controvalore effettivo né di specifiche cessioni di beni né di autonome prestazioni di servizi fornite dal soggetto destinatario delle somme dovute a titolo di aggiustamenti Tp».

Esclusa, quindi, l’esistenza di un nesso gli aggiustamenti operati ai fini Tp per specifiche cessioni di beni / o prestazioni di servizi (diverse da quelle già effettuate) rese da Alfa Spa, va verificato se gli aggiustamenti Tp costituiscano delle variazioni della base imponibile Iva delle originarie cessioni di prodotti finiti poste in essere dalla società istante.

L’agenzia delle Entrate ricorda che ai fini Iva la base imponibile è determinata:

• a livello comunitario in base all’articolo 73 della direttiva 2006/112/Ce secondo cui «per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi la base imponibile comprende tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore...da parte dell’acquirente», comprese le sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo di tali prestazioni;

• a livello nazionale in base all’articolo 13 del Dpr 633/1972, la base imponibile (delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi) è costituita «dall’ammontare complessivo dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali».

Ai fini Iva per verificare se gli aggiustamenti di prezzo nel caso in esame configurino una variazione in aumento o in diminuzione della base imponibile delle cessioni effettuate, occorre appurare l’esistenza di un collegamento diretto tra gli aggiustamenti e le cessioni, così come anche previsto a livello comunitario. In tal senso, va fatto riferimento al working paper n. 923, del 28 febbraio 2017 della Commissione europea. Tale documento evidenzia che affinché si verifichino effetti ai fini Iva è necessario non solo che ci siano state delle transazioni a titolo oneroso rilevanti ai fini Iva fra le parti coinvolte, ma anche che l’adjustment/corrispettivo sia direttamente collegato a quelle transazioni.

I tre elementi

Come chiarito anche dall’Agenzia nella risposta a interpello n. 60 del 2 novembre 2018, affinché i Tp adjustments incidano sulla determinazione della base imponibile dell’Iva, aumentando o diminuendo il corrispettivo di vendita del bene o servizio, è necessario che si possano riscontrare tre elementi:

a) vi sia un corrispettivo, ossia una regolazione monetaria o in natura per tale aggiustamento;

b) siano individuate le cessioni di beni o forniture di servizi cui il corrispettivo si riferisce;

c) sia presente un legame diretto tra le cessioni di beni o forniture di servizi e il corrispettivo.

Nel caso oggetto di interpello dalla documentazione analizzata si evince che gli aggiustamenti di Tp operati pur comportando la rilevazione di un extra costo finalizzato ad abbassare il loro margine, non siano correlati in modo diretto con le originarie cessioni di beni.

Le regolazioni finanziare operate a seguito dei Tp adjustment in esame, eseguiti in attuazione della policy Tp del gruppo (basata sul metodo Tnmm) sono quindi escluse dal campo di applicazione dell’Iva.

Questo articolo fa parte del Modulo24 Iva del Gruppo 24 Ore.

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