Controlli e liti

La prova della fatturazione tardiva salva la detrazione in contraddittorio

La Ctr Piemonte ribadisce l’obbligo del confronto preventivo tra le parti

di Alessia Urbani Neri

La Ctr del Piemonte con la sentenza 422/6/21 (presidente Panzani, relatore Rinaldi) ha ribadito il principio – ormai consolidato in giurisprudenza – secondo cui in tema di Iva l’accertamento deve essere preceduto dal contraddittorio preventivo, pena la sua nullità.

Maggior imponibile Iva

Nel caso di specie, l’ufficio recuperava a tassazione la maggiore Iva utilizzata da una società in detrazione nella dichiarazione del 2014 con riferimento a una fattura emessa nel 2010. La società, pur invitata a fornire chiarimenti, produceva solo documentazione contabile. Raggiunta dall’accertamento che disconosceva la detrazione, recuperando la relativa imposta, deduceva l’illegittimità della pretesa fiscale per violazione del contraddittorio preventivo, chiarendo che solo nel 2012 era entrata in possesso della fattura, producendo – a tal fine – una sentenza, resa nell’ambito di un giudizio civile intentato nei confronti della ditta fornitrice, da cui emergeva l’effettiva emissione della fattura da parte del cedente nell’anno 2012.

Pertanto, dato che l’articolo 19 del Dpr 633/72 consente l’utilizzo dell’Iva in detrazione entro il secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, legittima e tempestiva era la fruizione della detrazione.

Prova «concreta»

In tema di accertamento Iva il contraddittorio è obbligatorio, ma il contribuente deve assolvere all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere in quella sede, così da dimostrare di non avere proposto una opposizione meramente pretestuosa (prova di resistenza). Tale onere non può ritenersi assolto qualora il contribuente si sia limitato a denunciare la astratta violazione del contradditorio (Cassazione, pronunce 8612/21 e 19460/20).

In altri termini, l’effetto della nullità dell’accertamento si verifica allorché, in sede giudiziale, risulti che il contraddittorio procedimentale, se vi fosse stato, non si sarebbe risolto in una pura formalità, ma avrebbe rivestito una sua ragion d’essere, consentendo al contribuente di addurre elementi difensivi concreti. Nella specie, il giudice di merito ha ritenuto assolta la “prova di resistenza”, essendo stato provato in giudizio che la società era entrata tardivamente in possesso della fattura.

Ai fini della detrazione Iva, infatti, sono determinanti la data in cui è stata effettuata l’operazione e il possesso di una valida fattura, come anche ribadito dall’interpello 579/E/2021, con cui l’ufficio ha riconosciuto a un fallimento la possibilità di detrarre l’Iva relativa a premi dovuti ad altre società sportive, maturati rispetto alla stagione 2017/18, pur essendosi verificata solo nel 2021 la disponibilità materiale delle fatture.

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