I temi di NT+Modulo 24

E-commerce, agli sportelli unici i controlli sulle aliquote applicate

Il sistema si basa sulla self compliance e su un rapporto fiduciario con i soggetti d'imposta

di Raffaele Rizzardi

«In case of non compliance, how can you enforce it?». Sono passati venti anni da quando ero a Bruxelles per la presentazione di quella che sarebbe diventata la direttiva 2002/38/Ce sui servizi online prestati da provider non Ue a privati europei, direttiva che segna la nascita del Mini One Stop Shop (Moss), che sarà la base per gli sportelli unici in vigore dal 1° luglio scorso.

I funzionari della Commissione europea illustrano gli adempimenti a carico dei soggetti non Ue che applicheranno l'Iva su questi servizi, con facoltà di scegliere lo Stato nel quale iscriversi.

Mi viene spontanea la domanda indicata all'inizio: se questi non adempiono, come fate a imporre il rispetto della normativa?

Risposta: è impossibile. Tanto più che con la maggior parte dei Paesi extra Ue non esistono accordi giudiziari.

Replica del sottoscritto: saremo latini, ma nella nostra mentalità una norma non coercibile non può essere considerata legge. I nostri antenati romani la chiamavano lex imperfecta.

Risposta: il problema non esiste, perché la digital economy vale talmente poco (sono peanuts, noccioline).

Non sono più intervenuto. Avrei voluto dire: se sono peanuts, perché perdiamo tempo? La replica intelligente, allora non immaginabile, sarebbe stata: siete sicuri che tra vent'anni saranno ancora peanuts?

Che il rischio di non compliance sia stato ed è ancora rilevante, lo vediamo da alcuni casi in questo ambito, che si possono citare perché di pubblico dominio.

Nel sito dell'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (Agcm) troviamo il procedimento contro la società Estesa Ltd, con sedicente sede alle Seychelles, cui viene irrogata una sanzione di 1,5 milioni di euro per violazione del codice del consumo, per aver ingannato chi era entrato nel relativo sito internet, facendo credere di aver sottoscritto un contratto per fornitura di servizi online. Molti avevano pagato in base ai solleciti, anche questi ingannevoli, spediti con buste verdi per far credere che fossero atti giudiziari, ed era evidentemente presente il problema dell'Iva non corrisposta su questi incassi. Leggendo il punto 12 del provvedimento adottato dall'autorità il 14 dicembre 2011 troviamo la chiave di volta della non compliance, anche fiscale: "non si hanno informazioni su Estesa provenienti dalla stessa società, in quanto quest'ultima non ha partecipato al procedimento", così come non aveva partecipato al procedimento cautelare per sospendere l'attività incriminata. Così come sarà impossibile notificare il provvedimento e l'avviso di accertamento per l'imposta sul valore aggiunto.

La rete è universale. Www significa world wide web: per raggiungere qualsiasi parte del mondo si può entrare in rete da qualsiasi altra parte.Viene spontanea una riflessione sulla crescita esponenziale del cd. commercio elettronico indiretto, cioè dell'utilizzo di internet per scegliere, ordinare e pagare un prodotto, la cui spedizione avviene in modalità tradizionali. Le nuove norme interpongono di regola il passaggio, giuridicamente doppio, con utilizzo di una piattaforma se il venditore è fuori dalla Ue.

Dal 2023 la direttiva DAC7 (direttiva Ue 2021/514) prevede il coinvolgimento delle piattaforme elettroniche di commercio online e dei portali per le locazioni, finalizzate a fornire adeguate informazioni alle autorità fiscali. Ma siamo sicuri della fedeltà delle piattaforme? Anche se operano prevalentemente nell'Unione europea, la frammentazione delle autorità fiscali deputate ai controlli impedisce un'azione mirata: il Paese dove è ubicata la piattaforma è quello che può eseguire i controlli, ma non ne ha nessun vantaggio, perché l'imposta è dovuta negli altri Stati, mentre chi non ha accesso alle informazioni è il destinatario del gettito. Proprio a questo scopo la direttiva DAC7 prevede un rafforzamento della possibilità di verifiche fiscali congiunte, ma risulta evidente l'asimmetria tra l'interesse al gettito dei due Stati interessati.

Anche per il livello di fedeltà fiscale delle piattaforme, ricordiamo la non accettazione del Dl 50/2017 per le locazioni brevi intermediate da Airbnb.

Ancor più recente è il caso, balzato all'interesse della cronaca, della più importante piattaforma di prenotazioni alberghiere e di altre strutture ricettive, che non avrebbe versato l'Iva sulle intermediazioni relative ai privati affittuari, per 150 milioni di euro tra il 2013 e il 2019. Al riguardo la direttiva Dac 7 responsabilizza l'amministrazione fiscale del Paese in cui la piattaforma è stabilita, proprio perché si tratta dell'unico luogo in cui si trovano le informazioni rilevanti.

Con le nuove regole per le vendite di beni a distanza, cioè spedite dal venditore di un Paese a un privato in un altro, è stato anche evidenziato il rischio di computare nel prezzo al pubblico l'Iva estera sbagliando le aliquote. Questo controllo può essere facile quando i beni sono ad aliquota ordinaria. Chi vende, per esempio abiti o articoli di ferramenta, non dovrebbe aver dubbi sull'aliquota di ciascun Paese. Anzi, a questo riguardo, nelle direttive in corso di approvazione, la tabella esistente da più di cinquant'anni per circoscrivere le aliquote ridotte sarà sostituita dalla tabella di beni che devono essere necessariamente ad aliquota ordinaria.

Ma chi opera nei settori che danno diritto alla riduzione di aliquota non sempre riuscirà a individuare quella esatta nella congerie di regole di ciascun Paese. Quali controlli si potranno fare a questo riguardo? I vari sportelli unici spacchetteranno le dichiarazioni trimestrali delle imprese che operano nelle vendite a distanza, e comunicheranno a ciascun Paese l'imponibile, l'aliquota e l'imposta che viene accreditata. Non sarà facile capire quali vendite stanno dietro a ciascun soggetto d'imposta.

Torniamo così a identificare un sistema sostanzialmente basato sulla self compliance, e su un rapporto fiduciario con i soggetti d'imposta.

Questo articolo fa parte del nuovo Modulo24 Iva del Gruppo 24 Ore.
Leggi gli altri articoli degli autori del Comitato scientifico e scopri i dettagli di Modulo24