Il dossier anti sanzioni vale solo per il patent box
La deduzione del 110% non si applica sui brevetti in concessione
Tra le risposte dell’agenzia delle Entrate diffuse durante l’edizione di Telefisco di mercoledì 15 giugno due riguardano l’incrocio tra patent box e credito per ricerca e sviluppo e il momento rilevante per agevolare i brevetti (si veda anche «Il Sole 24 Ore» di ieri).
Patent box e R&S
Il primo tema preso in considerazione dalle rispose dell’Agenzia riguarda il campo di applicazione della cosiddetta penalty protection, ovvero della norna che esclude l’applicazione di sanzioni in caso di determinazione errata del beneficio sulla base, però, di una documentazione rispondente ai criteri previsti dal decreto attuativo (provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate del 15 febbraio 2022).
Questa norma (articolo 6, comma 6 del decreto legge 146/2021) è da intendersi circoscritta all’applicazione delle regole patent box, e non è suscettibile di applicazioni estensive.
Ne consegue che l’esclusione dall’applicazione delle sanzioni in caso di documentazione valida non può essere estesa ai controlli relativi al credito d’imposta ricerca e sviluppo.
La privativa per i brevetti
La differenza fondamentale, su questo tema, tra vecchio e nuovo regime agevolativo è che nel nuovo patent box non rientrano i brevetti “in corso di concessione”, ovvero quelli per i quali sia stata depositata, presso i competenti Uffici, la domanda di rilascio del brevetto, ma non sia stato ancora emesso il relativo titolo di privativa industriale.
Per applicare la maggiorazione dl 110% ai costi la presentazione della domanda non ha alcun rilievo: occorre invece la vera e propria concessione del titolo di proprietà industriale, rilasciato dall’Ufficio competente.
Le imprese si possono quindi trovare in due condizioni:
1. se la concessione è antecedente il 2021, i costi sostenuti in precedenza possono essere stati oggetto di patent box o meno, ma in ogni caso dal 2021 in poi saranno solo i nuovi costi ad essere incrementati del 110 per cento;
2. se la privativa viene conseguita nel 2021 (o negli anni seguenti), oltre alla maggiorazione dei costi di periodo scatta anche la norna sul recapture che consente di recuperare i costi degli otto anni precedenti.
In questa secondo ipotesi, c’è un accavallamento di regimi premiali che però non può portare a duplicazioni del beneficio: non sono quindi agevolabili le attività che nei periodi precedenti hanno già beneficiato del patent box (visto che il bonus riguardava anche i brevetti in corso di concessione).
Su questo aspetto la risposta delle Entrate è chiara: «non possono essere ricomprese, tra le attività rilevanti ai fini del nuovo regime, quelle i cui costi hanno concorso alla formazione del numeratore del rapporto di cui all’articolo 1, comma 42, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quindi del numeratore del cosiddetto nexus ratio ai fini del precedente regime patent box».
Stefano Mazzocchi
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