Controlli e liti

Errore sulla data di notifica, sì alla revocazione dell’appello

I giudici della Ctr Lazio hanno riconosciuto la sussistenza dell’errore su un fatto decisivo

di Giorgio Emanuele Degani e Damiano Peruzza

La Ctr del Lazio, con sentenza n. 3947/5/2021 del 24 agosto 2021 (presidente Reali, relatore Frettoni), ha chiarito che è ammissibile il gravame straordinario della revocazione nell’ipotesi in cui la pronuncia di secondo grado sia incorsa in un errore su un fatto decisivo, risultante dagli atti e dai documenti versati in atti, quale l’erronea individuazione della data di notificazione dell'avviso di accertamento.

L’articolo 395 del Codice di procedura civile, prevede la revocazione quale mezzo di gravame di carattere eccezionale, che concorre o si affianca all’appello o al ricorso per Cassazione. Si tratta di una impugnazione limitata a critica vincolata, in quanto proponibile solo per i motivi tassativamente indicati dalla legge.

Tra questi, vi rientra l'errore di fatto, risultante dagli atti e dai documenti di causa. Questo non deve consisterere in un errore di valutazione, ma in un errore nella percezione: non errore di giudizio, ma errore su un fatto non controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure errore su un fatto supposto inesistente, ma la cui verità invece, è positivamente stabilita e accertata.

L’errore previsto come motivo di revocazione consiste dunque in una falsa percezione della realtà, in una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile, che abbia portato ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e documenti di causa, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo, che dagli atti e documenti medesimi risulti positivamente accertato (Cassazione n. 14678/2021, 10249/2021 e 1562/2021).

Come ancora recentemente osservato, si deve trattare di una erronea percezione che sia frutto di una supposizione errata (e non di una valutazione, per quanto potenzialmente erronea), supposizione risultante in modo oggettivo dal confronto fra la sentenza e gli atti di causa (Cassazione 10249/2021).

Ebbene, i giudici della Ctr hanno riconosciuto la sussistenza di detto errore di fatto: i giudici di appello hanno errato nel considerare quale giorno di notifica dell’atto impositivo quello di trasmissione dello stesso all’ufficio postale e non quello di effettiva ricezione da parte del contribuente destinatario.

Sicché, la Ctr ha correttamente applicato i principi di diritto, riconoscendo la sussistenza dell'errore revocatorio.

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