L'esperto rispondeAdempimenti

La Srl commerciale non indica in dichiarazione i crediti d’imposta per bonus edilizi

Sconto in fattura

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di Gianluca Dan

La domanda

Una Srl commerciale decide di accordare a diversi clienti lo sconto in fattura ex articolo 121, decreto legge 34/2020; dopo il pagamento con bonifico “parlante” della restante parte di fattura non coperta da sconto, il cliente comunica l’opzione eseguita all’agenzia delle Entrate tramite la procedura prevista e la società trova, a partire dal giorno 10 del mese successivo all’invio di detta comunicazione, nella propria piattaforma cessione crediti l’importo dello sconto applicato. Accettato detto importo potrà utilizzarlo in compensazione in quote annuali con la stessa ripartizione spettante al cliente. Si chiede se tali importi devono anche transitare nella dichiarazione dei redditi società di capitali e, in caso di risposta affermativa, in quale specifico quadro devono essere indicati.
P.L. – Reggio Emilia

La risposta è negativa. Ai sensi dell’articolo 121 del decreto legge 34/2020 i soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 spese per gli interventi elencati al comma 2 dello stesso articolo (recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica, sismabonus, bonus facciate, installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine) possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante.

Il fornitore utilizza il credito d’imposta riconosciuto e accettato esclusivamente in compensazione, tramite modello F24 con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione e comunque non prima del 1° gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese senza indicarlo nella dichiarazione dei redditi in quanto l’agenzia delle Entrate può monitorare tale credito tramite l’utilizzo dell'apposito codice tributo indicato in compensazione (si veda la risoluzione n. 83/2020).

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