Come fare perAdempimenti

Elenco di beneficiari 5 per mille 2023, remissione in bonis per l’accredito oltre il termine

di Jessica Pettinacci e Gabriele Sepio

  • Quando Entro l’11 aprile 2023

  • Cosa scade Accreditamento al 5 per mille 2023

  • Per chi Onlus, Asd, Ets

  • Come adempiere Presentazione di modulo presso Ae; per Ets accreditamento nella piattaforma Runts

1In sintesi

Scade il prossimo 11 aprile il termine per iscriversi nell’elenco dei beneficiari al 5 per mille 2023.

Diverse le modalità di accredito, che tengono conto delle novità legate alla riforma del Terzo settore e dello Sport e che variano a seconda della qualifica rivestita dall’ente, ad esempio, Onlus, enti del Terzo settore e associazioni sportive dilettantistiche (Ads).

Resta la possibilità di accedere anche oltre il termine di aprile, beneficiando della c.d. remissione in bonis e previo versamento di un importo pari a 250 euro.

2L’istanza

5 per mille 2023, si avvicina il termine per l’iscrizione nell’elenco dei beneficiari.

È quanto precisato nel comunicato dell’8 marzo scorso, con cui l’agenzia delle Entrate ha ricordato termini e modalità per procedere al perfezionamento dell’accredito al contributo del 5 per mille dell’Irpef.

Le procedure da seguire variano a seconda della qualifica rivestita dagli enti.

In particolare, per le Onlus già iscritte nell’elenco permanente dei beneficiari non sarà necessario presentare nuova istanza di accreditamento o rinnovarla.

Discorso diverso, invece, per quella parte residuale di enti iscritti nell’Anagrafe ma che non risultano ancora accreditati al 5 per mille.

In quest’ipotesi, occorrerà presentare apposita istanza, secondo le modalità previste dall’agenzia delle Entrate, entro e non oltre l’11 aprile 2023.

Al pari delle Onlus, anche le Asd non sono tenute a ripresentare l’accredito ove risultano già iscritti nell’elenco permanente 2023 pubblicato dal Coni (https://www.coni.it/it/registro-societa-sportive/5-per-mille.html).

Con l’ulteriore precisazione che, per il settore sportivo, tra i beneficiari al 5 per mille non rientra la generalità degli enti associativi di natura sportiva, ma solo quelle Asd attive nel settore giovanile e che svolgono prevalentemente attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore ai 18 anni o non inferiore a 60 anni ovvero nei confronti di soggetti svantaggiati (articolo 1, comma 1, lett. e) Dpcm 23 luglio 2020).

Restano in ogni caso ferme le ulteriori categorie di beneficiari e, dunque, la competenza del Ministero dell’università e della ricerca per l’accreditamento degli enti della ricerca scientifica e quella del Ministero della salute per l’accreditamento degli enti della ricerca sanitaria.

3Accredito oltre il termine, la remissione in bonis

Il termine dell’11 aprile per l’accreditamento al 5 per mille tuttavia non è un termine perentorio.Gli enti potranno presentare istanza anche oltre il termine, ma in ogni caso non oltre il 2 ottobre prossimo (in quanto il 30 settembre cade di sabato).

Quest’ipotesi, gli enti potranno dunque beneficiare dell’istituto della remissione in bonis, previo versamento di un importo pari a 250 euro (articolo 2, comma 2, del Dl 16/2012). In sostanza, l’ente già Onlus, Asd o Ets che presenti richiesta di accredito, rispettivamente, all’agenzia delle Entrate, Coni o al Registro unico del Terzo settore, in un arco temporale compreso tra l’11 aprile e il 2 ottobre prossimo, potrà accedere al contributo per il 2023 a fronte del pagamento di 250 euro tramite modello F24 Elide - codice tributo «8115».

Ciò tuttavia solo nella misura in cui i requisiti sostanziali per l’accesso al beneficio siano posseduti alla data di scadenza originaria della presentazione dell’istanza di accreditamento (i.e. 11 aprile 2023).

4Le novità sul 5 per mille per Onlus e Asd

Diverse le novità che interessano sia Onlus sia Asd in materia di 5 per mille.

Per le prime, anche quest’anno – stando alle ultime indicazioni fornite dal decreto Milleproroghe 2023 – l’agenzia delle Entrate resta l’amministrazione competente ai fini dell’accredito e erogazione del contributo (articolo 9, comma 4, Dl 198/2022).

Una proroga, questa, che tiene conto della fase transitoria in cui si trovano le Onlus per le quali, in attesa del vaglio Ue sulle misure fiscali del Codice del Terzo settore, resta ancora in piedi l’iscrizione nell’Anagrafe tributaria e dunque l’applicazione del regime agevolato Onlus (di cui al Dlgs 460/1997).

Per le Asd, invece, il modello dell’istanza di accreditamento al 5 per mille recepisce la nuova disciplina recata dalla riforma dello Sport. In particolare, tra i requisiti richiesti agli enti viene infatti richiesta l’iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, istituito da agosto 2022 presso il Dipartimento per lo Sport (ai sensi del Dlgs 39/2021).

Per il resto, restano fermo gli altri requisiti. Vale a dire il rispetto delle previsioni di cui all’articolo 90 della legge 289/2002 che tuttavia – a decorrere dal 1 luglio prossimo – saranno sostituite dalle nuove disposizioni di cui all’articolo 7 del Dlgs 36/2021.

Altro tema che interessa le Asd riguarda, poi, l’Amministrazione competente all’accredito e successivo riparto del 5 per mille.

La riforma dello Sport non interviene sulla disciplina di cui al Dpcm 23 luglio 2020, che individua nel Coni l’Amministrazione di riferimento per gli enti sportivi in relazione alla procedura di accredito. Un aspetto, questo, che dovrà tuttavia coordinarsi con le disposizioni della riforma dello Sport – peraltro già in vigore – che rimettono il riconoscimento ai fini sportivi agli organismi affilianti del Coni e la certificazione della natura dilettantistica all’iscrizione nel Registro del dipartimento per lo Sport (articolo 10 Dlgs 36/2021).

5L’accesso per gli enti del Terzo settore

A differenza delle Onlus e Asd, l’accesso al 5 per mille per gli Ets avviene sulla piattaforma telematica del Registro unico nazionale del Terzo settore.

L’adempimento non sarà necessario per tutti quegli enti già inclusi nell’elenco permanente e che hanno fatto il loro ingresso nel Runts mediante la procedura di trasmigrazione automatica.Tali enti – come confermato dal Ministero del lavoro nell’avviso pubblicato lo scorso 24 marzo – sono considerati infatti accreditati al 5 per mille 2023 anche laddove ottengano il provvedimento di iscrizione al Runts successivamente all’11 aprile ma comunque entro la fine dell’anno.

In quest’ipotesi, sarà comunque onere degli enti, non appena ottengano l’iscrizione al Runts all’esito della trasmigrazione, entrare in piattaforma Runts e accreditarsi al 5 per mille flaggando l’apposita casella.

Una procedura che dovrà essere eseguita anche dalla generalità degli enti già iscritti al Runts ma non anche al 5 per mille. In tutti questi casi, la richiesta di accredito è presentata dal legale rappresentante, con la possibilità che, ove l’ente aderisca ad una rete associativa del Terzo settore, l’istanza possa provenire anche dal legale rappresentante di quest’ultima.

6La pubblicazione degli elenchi e le tempistiche

Ciascuna amministrazione, in relazione alla categoria di enti di propria competenza, procede alla pubblicazione dell’elenco provvisorio e di quello definitivo degli enti iscritti, rispettivamente entro il 20 aprile e il 10 maggio prossimo.

Con la specifica che le correzioni di eventuali errori rilevati nell’elenco possono essere richieste, non oltre il 2 maggio (in quanto il 30 aprile cade di domenica), dal legale rappresentante del soggetto richiedente o da un suo incaricato munito di formale delega.

Resta fermo l’obbligo per le Amministrazioni di pubblicare – entro il 31 marzo prossimo – l’elenco permanente degli enti che risultano accreditati al 5 per mille nei precedenti esercizi, nonché quello degli enti ammessi ed esclusi al contributo per l’anno 2023 entro la fine di dicembre (articoli 8 e 9 del Dpcm 23 luglio 2020).

Spetta poi all’Agenzia delle entrate provvedere, entro il settimo mese successivo a quello di scadenza del termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi, alla pubblicazione di tutti gli elenchi trasmessi dalle competenti amministrazioni, distinti per categoria, degli enti ammessi ed esclusi, con l’indicazione delle scelte attribuite a ciascun ente e dei corrispondenti importi spettanti, nonché alla pubblicazione dell’elenco complessivo contenente gli enti ammessi al contributo con le scelte totali ricevute e gli importi complessivi spettanti per ciascun esercizio finanziario nelle differenti categorie, al fine di rendere noto il contributo spettante anche in forma aggregata.

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