Adempimenti

Imu, obbligo dichiarativo per gli immobili esenti da Covid-19 (con un occhio alle annotazioni)

Invio entro il 31 dicembre 2022 con modulistica aggiornata. Rientrano anche le esenzioni valide solo per l’acconto 2021. Il campo conclusivo è utile per inserire elementi che i Comuni non conoscono

di Giuseppe Debenedetto

Si rinnova dopo dieci anni il modello di dichiarazione Imu, approvato con Dm 29 luglio 2022. Dovrà essere utilizzato dai soggetti passivi d’imposta, ad eccezione degli enti non commerciali che continuano ad utilizzare il modello di cui al Dm 26 giugno 2014 fino all’adozione del nuovo modello previsto dal comma 770 della legge 160/2019.

Si ricorda che la scadenza del termine di presentazione della dichiarazione Imu 2021 è stata recentemente differita al 31 dicembre 2022.

Rispetto a quello del 2012 il nuovo modello contiene diverse novità, tra cui:

● la modifica di alcuni codici di riferimento (7 per i beni merce, anziché 8, scompaiono i codici 7.1, 7.2 e 7.3);

● l’introduzione di una nuova codifica T/U (T se l'immobile è censito nel catasto terreni e U se è censito nel catasto urbano);

● l’inserimento di un apposito campo riguardante le esenzioni del Quadro Temporaneo Aiuti di Stato.

Queste ultime esenzioni riguardano le fattispecie di esonero Imu introdotte durante il periodo dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, alcune applicabili per l’intero anno 2021 e altre solo per il primo semestre 2021.

Si tratta degli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate, esenti per l’intero anno 2021 (acconto e saldo).

Invece limitatamente all’acconto Imu 2021, sono esenti gli immobili rientranti nella categoria D/2 (alberghi e pensioni), bed & breakfast, affittacamere, discoteche, sale da ballo, eccetera, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Inoltre, sempre relativamente al primo semestre 2021, sono esenti gli immobili posseduti dai soggetti passivi, titolari di partita Iva, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, a cui è riconosciuto un contributo a fondo perduto disposto dal Dl 41/2021, a condizione che i proprietari degli immobili siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Le agevolazioni indicate sono state richiamate dal Dm 11 dicembre 2021, in attuazione del Dl 41/2021 relativo alle modalità di monitoraggio e controllo degli aiuti di Stato a sostegno dell'economia nel periodo di emergenza da Covid-19.

La compilazione del modello

Tutte le ipotesi di esonero previste in relazione all’emergenza da Covid dovranno essere dichiarate utilizzando il nuovo modello.

Seguendo le istruzioni ministeriali, è sufficiente barrare l’apposito campo mentre non sarà necessario fornire ulteriori indicazioni, dal momento che per le agevolazioni legate all’emergenza, essendo le stesse di carattere temporaneo per espressa previsione di legge, il periodo di durata è conosciuto dai Comuni.

Tuttavia non tutte le informazioni sono note ai Comuni, considerato che l’immobile potrebbe aver goduto di un esonero per un periodo più limitato di quello previsto dalla norma, ad esempio per intervenuta cessione dello stesso o per risoluzione del contratto di leasing per inadempimento. Sarebbe pertanto opportuno, in un rapporto di collaborazione tra contribuente ed ente impositore, inserire queste informazioni nel campo “annotazioni” della dichiarazione Imu.

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