Diritto

Fusioni transfrontaliere con progetti più completi

Il Dlgs 19/2023 prevede che sia indicata la liquidazione offerta in caso di recesso. Se l’azienda incorporata è italiana vanno inseriti gli eventuali aiuti pubblici

di Angelo Busani

Una riforma abbastanza radicale del procedimento di fusione transfrontaliera e cioè, detto in sintesi, quello mediante il quale una società italiana viene incorporata in una società straniera e, viceversa, una società straniera viene incorporata in una società italiana: è ciò che consegue all’entrata in vigore del Dlgs 2 marzo 2023 n. 19, il quale, da un lato, abroga il Dlgs 108/2008 (la normativa che attualmente disciplina la fusione transfrontaliera) e, dall’altro lato, introduce una serie di rilevanti novità in materia.

Il test del 3 luglio sulla data

Le nuove regole si applicano alle operazioni di fusione transfrontaliera per le quali, alla data del 3 luglio 2023, nessuna delle società partecipanti all’operazione di fusione abbia ancora “pubblicato” il progetto comune di fusione transfrontaliera.

In altre parole, la normativa attualmente in vigore continuerà ad applicarsi alle procedure di fusione caratterizzate dal fatto che almeno una delle società partecipanti all’operazione di fusione abbia pubblicato entro tale data il progetto di fusione secondo la legislazione a essa applicabile (in Italia, il progetto di fusione si pubblica, di regola, nel Registro delle Imprese).

Il procedimento in sintesi

Vi è una fase preparatoria in cui vengono predisposti i documenti occorrenti per addivenire alla decisione dei soci di approvazione l’operazione di fusione transfrontaliera, vale a dire: il progetto comune di fusione, la relazione dell’organo amministrativo (in parte diretta a illustrare la fusione ai soci e, in parte, ai lavoratori) e la relazione sulla congruità del rapporto di cambio tra le azioni/quote della società incorporata e quelle della società incorporante.

Si procede poi all’adozione della decisione dei soci avente a oggetto l’approvazione del progetto comune di fusione transfrontaliera, dopo la quale è previsto che una competente autorità operante in ciascuno dei Paesi la cui leggi disciplinano le società partecipanti all’operazione (in Italia è il notaio) emetta una certificazione (il cosiddetto “certificato preliminare”) attestante il regolare adempimento, in conformità alla legge, degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della fusione, affinché vi sia la certezza che, in ogni ordinamento, sia stato effettuato tutto ciò che la legge richiede per portare a compimento l’operazione.

In ultimo, vi è la stipula dell’atto pubblico di fusione cui fa seguito, ad opera della competente autorità operante nel Paese “di destinazione” (in Italia è sempre il notaio) e, cioè, in quello la cui legge disciplina la società incorporante (per il principio che il controllo finale compete al Paese ove è posta in essere “l’operazione in entrata”), l’emanazione dell’attestato di eseguito controllo di legalità (il cosiddetto “certificato definitivo”), finalizzato a dare efficacia all’operazione.

Le novità del progetto comune

Le principali novità, rispetto alla normativa attualmente vigente, inerenti al progetto comune di fusione transfrontaliera consistono nel fatto che in esso devono essere indicati:

i dati sulla liquidazione in denaro offerta ai soci per il caso di recesso (in alcune ipotesi è infatti previsto il diritto di recesso per il socio che non esprima voto favorevole rispetto al progetto di fusione);

se la società italiana incorporata abbia ricevuto benefici pubblici (e cioè sostegni all’attività produttiva a valere sulla finanza pubblica o su fondi europei) o sia incorsa in procedimenti di revoca o di decadenza inerenti all’erogazione di benefici pubblici.

A quest’ultimo riguardo, occorre sottolineare che la nuova normativa presta una particolare attenzione al fatto che l’operazione di fusione, da un lato, non pregiudichi i crediti vantati dallo Stato o da altre amministrazioni pubbliche e, dall’altro lato, non si risolva nella delocalizzazione di un’attività che abbia beneficiato di misure di sostegno, specialmente se collegate al territorio.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©