Imposte

Bonus beni strumentali, attenzione ai limiti per la compensazione in un’unica quota

Paletti ancorati all’arco temporale degli investimenti (dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021) ma anche al volume di ricavi o compensi (fino a 5 milioni di euro) per gli immateriali «non 4.0»

di Gianluca Dan

Le imprese e i professionisti sono sempre più attenti alle possibilità offerte dalla legislazione per sfruttare appieno le agevolazioni fiscali. Così sono molte le richieste dei lettori volte a comprendere quali sono le agevolazioni usufruibili nel caso di acquisto di beni materiali nuovi, software o altri beni immateriali.

Gli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi, diversi dagli investimenti agevolati «Industria 4.0», usufruiscono del credito d'imposta previsto dall'articolo 1, commi 1054 e 1055 della legge 178/2020 (legge di bilancio 2021), non prorogato dalla legge di bilancio per il 2022.

In particolare per gli acquisti del 2022, o fino al 30 giugno 2023 se prenotati nel 2022, alle imprese e agli esercenti arti e professioni spetta un tax credit pari al 6% dell'ammontare dei costi ammissibili, plafonati a 2 milioni di euro per i beni materiali nuovi e a 1 milione di euro per quelli immateriali.

I soggetti beneficiari

Il tax credit spetta a tutte le imprese e agli esercenti arti e professioni residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 16 novembre 2020. Non spetta invece alle imprese in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

Sono escluse anche le imprese destinatarie di sanzioni interdittive in base all'articolo 9, comma 2 Dlgs 231/2001. Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Investimenti in beni strumentali materiali e immateriali ordinari

Per investimenti ordinari si intendono gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali non 4.0, cioè in beni diversi da quelli materiali e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0» che sono invece specificamente inclusi, rispettivamente, negli allegati A e B annessi alla legge 232/2016.

La legge 178/2020 ha riformulato la disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi materiali e immateriali “ordinari” destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato applicabile agli investimenti effettuati a partire dal 16 novembre 2020 al 30 giugno 2023 suddividendo il periodo agevolato in due periodi:

• dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021, con termine lungo al 30 giugno 2022 ora prorogato al 31 dicembre 2022 dall'articolo 3-quater del decreto Milleproroghe (Dl 228/2021);

• dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, con termine lungo al 30 giugno 2023,con le seguenti soglie massime agevolabili e percentuali applicabili:

Per termine lungo si intende la possibilità di prenotare l'investimento alle condizioni più favorevoli qualora entro la data di scadenza dell'agevolazione si sia proceduto ad effettuare un ordine vincolante accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Così gli investimenti prenotati entro il 31 dicembre 2021 e consegnati nel 2022 potranno usufruire dell'aliquota maggiorata al 10% o 15% invece di quella ridotta al 6% per gli investimenti del 2022.

I beni ordinari agevolabili

Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, ad eccezione dei veicoli indicati all'articolo 164, comma 1, del Tuir, dei beni per i quali il Dm 31 dicembre 1988, stabilisce aliquote di ammortamento inferiori al 6,5%, dei fabbricati e delle costruzioni, dei beni di cui all'allegato 3 annesso alla legge 208/2015, nonchè dei beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

La legge 178/2020 agevola oltre ai beni materiali anche gli immateriali, a differenza della precedente legge 160/2019. Le Entrate non hanno definito cosa sia compreso nella definizione di beni immateriali. Un utile riferimento potrebbe allora essere individuato nella circolare 90/2001 che nell'ambito della Tremonti-bis ha chiarito che le immobilizzazioni immateriali sono caratterizzate dalla mancanza di tangibilità ed esprimono costi dai quali l'impresa trae un'utilità che non si esaurisce in un solo periodo, ma che si protrae, quale beneficio economico, lungo l'arco temporale di più esercizi.

Il riferimento normativo ai «beni» indica che costituiscono oggetto di agevolazione non tutte le immobilizzazioni immateriali, come individuate dall'articolo 2424 del Codice civile, ma soltanto quelle che danno luogo a beni immateriali, in sé precisamente identificabili, che conservano una propria individualità, essendo rappresentati da diritti suscettibili di tutela giuridica che conferiscono all'imprenditore la potestà di sfruttare determinati benefici futuri.

Ad esempio, sono annoverabili tra i beni immateriali:

• diritti di brevetto industriale;

• diritti di concessione, licenze e marchi;

• diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;

• conoscenze tecniche non brevettate (know-how).

Sono esclusi dall'agevolazione gli investimenti in immobilizzazioni immateriali che costituiscono dei meri costi come, ad esempio, l'avviamento e i costi di pubblicità.In particolare, per quanto riguarda i costi di acquisizione del software, rientra tra gli investimenti agevolabili l'acquisizione del software applicativo, anche mediante il cosiddetto «contratto di sviluppo», ancorché acquistato a titolo di licenza d'uso.

L’utilizzo in compensazione

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in F24 in tre quote annuali di pari importo con codice tributo 6935 (risoluzione 3/2021). Per gli investimenti in beni strumentali effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta spettante ai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un'unica quota annuale.

L'articolo 20 del decreto Sostegni-bis ha previsto che per gli investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell'allegato A annesso alla legge n. 232/2016, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta spettante ai soggetti con un volume di ricavi o compensi non inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un'unica quota annuale (opzione facoltativa ai sensi della circolare n. 9/E/2021).

La formulazione della norma non è delle più felici ma dal combinato disposto delle menzionate disposizioni si evince che è utilizzabile in compensazione in un'unica quota annuale:

• il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali materiali «non 4.0» effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, indipendentemente dal volume dei ricavi o dei compensi dei soggetti beneficiari;

• il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali immateriali «non 4.0» effettuati nel medesimo arco temporale dai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro.

L'utilizzabilità in un'unica quota non riguarda quindi il credito d'imposta per i medesimi investimenti effettuati nel secondo anno di applicazione (dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 o al 30 giugno 23 se prenotato).

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