Imposte

Riscossione con aggio azzerato e a carico dell’Erario

La bozza del Dl bilancio: assoggettato alle Entrate il controllo della Riscossione

di Luigi Lovecchio

Nuova governance di agenzia delle Entrate-Riscossione con assoggettamento di questa al controllo dell’agenzia delle Entrate. Fiscalizzazione del finanziamento del sistema della riscossione coattiva, con costi a carico del bilancio statale, e azzeramento dell’aggio di riscossione nei confronti del debitore. Sono le principali modifiche in materia di riscossione coattiva contenute nella bozza di disegno di legge di Bilancio 2022.

Il Ddl stralcia dunque alcune previsioni del disegno di legge delega sulla riforma fiscale, approvato il mese scorso in Consiglio dei ministri, stabilendone l’entrata in vigore al 1° gennaio 2022.

La prima novità riguarda le misure organizzative relative ai rapporti tra agenzia Riscossione ed Entrate che si pongono peraltro in stretta correlazione con le scelte in punto di finanziamento delle attività della prima. È chiaro infatti che nel momento in cui si decide di porre a carico del bilancio statale la spesa in esame, si delinea uno scenario in cui, prima o poi, l’agente della riscossione finirà per confluire nell’agenzia delle Entrate. In questa fase intermedia, il provvedimento governativo delinea un assetto in cui i controlli di quest’ultima si fanno più incisivi.

Si prevede in primo luogo che agenzia Entrate riscossione sia sottoposta non più alla vigilanza del ministero delle Finanze ma al controllo delle Entrate. Le deliberazioni del comitato di gestione dell’agenzia Entrate riscossione, inoltre, relative agli atti fondamentali, quali le modifiche ai regolamenti o l’approvazione dei bilanci, sono soggette all’approvazione dell’agenzia delle Entrate, che può negarla sia per motivi di legittimità che di merito. Le operazioni ordinarie di gestione restano invece nella responsabilità dell’agente della riscossione che sarà controllato dalle Entrate sulla base dei risultati raggiunti. Il riferimento ai risultati pare evocare un altro principio del disegno di legge delega sulla riforma fiscale secondo cui si dovrebbe passare da una gestione improntata all’esecuzione meccanica di tutte le fasi di lavorazione dei crediti a una gestione orientata al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nella convenzione annuale con il Mef. In questo modo, si dovrebbero valorizzare le peculiarità dei carichi affidati, in termini sia di importi che di effettive possibilità di esazione.

In vista di una sempre maggiore integrazione tra Agenzia Entrate riscossione e agenzia Entrate , si prevede la possibilità di forme di assegnazione temporanea di personale da un ente all’altro.

A completamento del nuovo ordinamento, si annuncia altresì l’azzeramento dell’aggio di riscossione nei riguardi del debitore, a partire dal 1° gennaio 2022, ponendo il finanziamento della funzione in esame a carico del bilancio statale. Si ricorderà come tale modifica sia stata sostanzialmente imposta dalla sentenza n. 120/2021 della Corte costituzionale. Con questa pronuncia, la Consulta, pur dichiarando inammissibile la questione di legittimità sollevata, ha tuttavia rimarcato come l’attuale modalità di finanziamento dell’agenzia Entrate riscossione si presenti in contrasto con i canoni fondamentali della Carta costituzionale. Il sistema dell’aggio, oggi pari al 6% delle somme riscosse, è infatti finalizzato a finanziare l’intero sistema pubblico di riscossione. Senonché, a causa delle evidenti inefficienze del servizio, che non riesce a riscuotere la gran parte delle partite affidate, accade che l’onere del finanziamento finisce per gravare su di una quota nettamente minoritaria di debitori, così violando, tra l’altro, il principio di solidarietà, scolpito nell’articolo 3 della Costituzione. Da qui, il monito della Corte a provvedere a una rapida revisione del meccanismo in esame, traendo spunto dalle esperienze dei principali Paesi europei.

Resteranno dovute le spese relative alle procedure esecutive e cautelari nonché quelle della notifica degli atti di riscossione (cartella e atti successivi), nella misura tabellare stabilita in un futuro decreto delle Finanze (come peraltro accade anche oggi). Nei riguardi degli enti creditori diversi dallo Stato, si annuncia l’applicazione di una quota da determinarsi nel suddetto decreto, in caso di affidamento successivamente annullato totalmente o parzialmente per sgravi. Sempre a carico dei medesimi enti, inoltre, è stabilito l’addebito di un aggio dell’1% delle somme riscosse. Per il resto, il finanziamento della riscossione coattiva diventa di competenza del bilancio dello Stato. Le nuove regole avranno applicazione a partire dai carichi trasmessi dal 1° gennaio 2022.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©