La ditta individuale esonerata dagli Isa e con attività secondaria non tiene conto della congruità dei ricavi
Bar
La risposta è affermativa. Il decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze 2 febbraio 2021, contenente le modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) applicabili al periodo d’imposta 2020, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 33 del 9 febbraio 2021 stabilisce che, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, gli indici sintetici di affidabilità fiscale, in vigore per il medesimo periodo d'imposta, non si applicano nei confronti dei soggetti che:
- nel periodo d’imposta 2020, rispetto al periodo d’imposta precedente, hanno subito una diminuzione di almeno il 33% dei ricavi di cui all’articolo 85, comma 1 del Dpr 917/1986, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), ovvero dei compensi di cui all’articolo 54, comma 1 del Dpr 917/1986;
- hanno aperto la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019;
- esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate dai codici attività riportati nell’allegato 1 al decreto, tra cui quella di bar e altri esercizi simili senza cucina contraddistinte dal codice Ateco 56.30.00.
I contribuenti esclusi dall'applicazione degli indici sono comunque tenuti alla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali previsti dal comma 4, articolo 9 bis del Dl 50/2017 convertito nella legge 96/2017.
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