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Contabilità semplificata, dai nuovi limiti effetti anche sulle liquidazioni trimestrali

di Stefano Mazzocchi

  • Quando Dal 1° gennaio 2023

  • Cosa scade Nuove soglie per il regime di contabilità semplificata

  • Per chi Imprese individuali, Snc, Sas e soggetti equiparati, enti non commerciali

  • Come adempiere Opzione per la liquidazione dell’imposta con periodicità trimestrale

1In sintesi

Per effetto della legge di Bilancio 2023, si amplia la platea dei soggetti che potranno adottare il regime di contabilità semplificata.

Pur restando invariato l’elenco delle tipologie di contribuenti ammessi per legge a tale assetto documentale agevolato, la Manovra ha disposto l’aumento dei limiti reddituali entro i quali detto regime rimane quello “naturale”.

2La novità

L’articolo 1, comma 276, legge di Bilancio 2023 ha disposto l’aumento della soglia di ricavi conseguiti o percepiti nell’annualità precedente, ai fini della permanenza del regime di contabilità semplificata.

In particolare, si è passati:
- da 400mila a 500mila euro, per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi;
- da 700mila a 800mila euro, per le imprese esercenti altre attività.

3L’ambito di applicazione soggettivo

I nuovi limiti operano nei confronti di tutte le tipologie di contribuenti che rientrano nell’ambito applicativo del regime di contabilità semplificata secondo i citati limiti di ricavi, e quindi:
1. imprese individuali;
2. società in nome collettivo, società in accomandita semplice e soggetti equiparati ex articolo 5 del Tuir;
3. enti non commerciali qualora esercitino – in misura non prevalente – attività di natura commerciale.

Ne rimangono quindi escluse le società di capitali, le quali sono obbligate alla tenuta della contabilità ordinaria.

L’innalzamento della soglia non produce invece alcun effetto nei confronti degli esercenti arti e professioni, i quali, fatta salva la possibilità di optare per il regime ordinario, adottano “naturalmente” il regime di contabilità semplificata, a prescindere dall’ammontare dei compensi percepiti nel precedente periodo d’imposta.

4Le registrazioni Iva

I soggetti in contabilità semplificata sono tenuti a tenere le seguenti scritture contabili: 1. il registro cronologico dei ricavi e delle spese (articolo 18, comma 2, Dpr 600/1973); 2. il registro delle vendite, il registro degli acquisti e gli altri registri previsti dalla normativa Iva (articoli 23, 24 e 25, Dpr 633/1972); il registro dei beni ammortizzabili, ex articolo 16, Dpr 600/1973; il Lul (libro unico del lavoro, ex articolo 39, Dl 112/2008).

5In particolare: i registri cronologici dei ricavi e delle spese

Per quanto attiene ai registri cronologici dei ricavi e delle spese, la norma prescrive l’istituzione di due registri distinti (ricavi percepiti e spese sostenute), nei quali vanno annotate tali operazioni sulla base della data, rispettivamente, di incasso e di pagamento (articolo 18, comma 2, cit.).

Dette registrazioni devono essere effettuate entro 60 giorni dall’incasso o dal pagamento (a tal fine si richiamano l’articolo 22, comma 1, ultimo periodo, Dpr 600/1973 e la circolare agenzia Entrate 11/2017, par. 6.1).

Al riguardo si segnala infine che regole parzialmente diverse sono state dettate con riferimento ai commercianti al minuto ex art. 22 del decreto Iva i quali, per effetto delle specifiche caratteristiche dell’attività, non possono tenere i registri cronologici sulla base delle disposizioni sopra indicate.

Essi, infatti, sono tenuti a tenere i registri Iva “integrati”, e i componenti positivi e negativi di reddito, diversi da ricavi e spese, vanno annotati nei registri cronologici entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi: così prescrive il terzo comma del richiamato articolo 18, Dpr 600/1973.

6Gli effetti sulle liquidazioni Iva trimestrali

L’innalzamento della soglia sotto la quale è possibile permanere nel regime di contabilità semplificata, si riflette anche sulla possibilità di effettuare – previo esercizio di un’apposita opzione - le liquidazioni Iva con cadenza trimestrale anziché mensile, ex articolo 14, comma 11, legge 183/2011).

Ai sensi della disposizione da ultimo citata, infatti, i limiti fissati per la liquidazione trimestrale dell’Iva sono i medesimi di quelli stabiliti per il regime di contabilità semplificata.

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