Imposte

Bonus edilizi, l’Agenzia ufficializza la cessione frazionata: codici legati alla singola annualità

Le Entrate con una Faq danno un’interpretazione che va nella direzione già indicata dal direttore Ruffini

di Giuseppe Latour

Via libera alla cessione frazionata di singole annualità. E stop al frazionamento di cifre più basse all’interno del singolo anno. L’agenzia delle Entrate ha pubblicato una Faq (datata 19 maggio) che chiarisce l’ambito di applicazione del divieto di cessione. Andando nella direzione anticipata, nei giorni scorsi, dal direttore Ernesto Maria Ruffini. Si tratta di un chiarimento molto atteso dal sistema bancario, perché si combina alla norma sulla cessione anticipata, appena inserita nel decreto Aiuti (Dl 50/2022).

Il quesito parte dall’interpretazione del divieto di cessione parziale, scattato dallo scorso primo maggio. In sostanza, ci si chiede come potranno avvenire le cessioni dei crediti successive al primo esercizio dell’opzione (quindi, dopo la prima cessione e lo sconto in fattura).

La risposta

«Il comma 1-quater dell’articolo 121 del decreto legge n. 34 del 2020, introdotto in sede di conversione del decreto Sostegni-ter (decreto legge n. 4 del 2022) - spiega la risposta -, ha stabilito che i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni (prima cessione o sconto in fattura) relative al superbonus e agli altri bonus edilizi non possono formare oggetto di cessioni parziali successive; a tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni».

Quindi, al momento della formazione del credito, attraverso l’opzione, viene creato un codice identificativo, che servirà al tracciamento successivo. «In proposito, si rende noto che, in fase di caricamento sulla piattaforma, i crediti derivanti dalle prime cessioni o dagli sconti in fattura saranno suddivisi, come di consueto, in rate annuali di pari importo, in base alla tipologia di detrazione e all’anno di sostenimento della spesa».

Il codice univoco

A ciascuna rata annuale sarà attribuito un codice univoco, visibile sulla piattaforma. Questo codice, ai fini del tracciamento delle operazioni, «verrà indicato nelle eventuali successive cessioni delle singole rate». Il divieto di cessione parziale, attivo dal primo maggio scorso, «si intende riferito all’importo delle singole rate annuali in cui è stato suddiviso il credito ceduto da ciascun soggetto titolare della detrazione».

Per questo motivo, le cessioni successive potranno avere ad oggetto (per l’intero importo) anche solo una o alcune delle rate di cui è composto il credito; le altre rate (sempre per l’intero importo) potranno essere cedute anche in momenti successivi, ovvero utilizzate in compensazione tramite modello F24 (in quest’ultima eventualità, anche in modo frazionato).

I frazionamenti vietati

Scatta, invece, il divieto di frazionamenti al di sotto dell’annualità. «Le singole rate - dice la Faq - non potranno essere oggetto di cessione parziale o in più soluzioni». In sostanza, se ho cinque rate annuali da 10mila euro ciascuna legate a un superbonus, potrò fare cessioni singole da 10mila euro, ma non potrò cedere, all’interno di un singolo anno, importi più bassi, magari 2 o 3mila euro.

Queste disposizioni si applicano ai crediti derivanti dalle prime cessioni e dagli sconti in fattura comunicati all’agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio scorso. Questi saranno caricati, come di consueto, entro il prossimo 10 giugno e per loro sarà visibile il codice univoco.

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