Imposte

Con i voucher la scelta tocca ai dipendenti

I buoni carburante si cumulano ai fringe benefit

Accesso agevolato ai beni e servizi welfare grazie ai documenti di legittimazione (voucher) e ai chiarimenti sul relativo trattamento Iva. Con questa modalità, anche le Pmi hanno la possibilità di introdurre un piano di welfare in favore dei propri dipendenti. Si tratta, infatti, di uno strumento utilissimo che agevola le imprese nell’erogazione dei servizi welfare.

Proviamo a vedere qual è il trattamento fiscale riservato ai voucher, anche alla luce delle novità riguardanti il bonus carburante. Ai fini del reddito di lavoro dipendente, i voucher disciplinati dall’articolo 6 Dm 25 marzo 2016 si distinguono in due categorie a seconda dei benefit cui danno diritto. Il voucher “monouso” deve indicare un unico bene o servizio tra quelli previsti dall’articolo 51, comma 2, Tuir (asilo nido, palestra).

Non sembra, quindi necessario che vengano riportati i dettagli del benefit, come il fornitore del servizio welfare o il luogo in cui il servizio verrà effettuato. Saranno sufficienti le sole informazioni che consentono di ricondurlo ad una delle categorie individuate dall’articolo 51 citato, per conoscerne il corretto trattamento fiscale.

I voucher “cumulativi”, invece, possono rappresentare una pluralità di beni, determinabili anche attraverso il rinvio, ad esempio, ad una elencazione contenuta su una piattaforma elettronica, che il dipendente può combinare a sua scelta nel «carrello della spesa», per un valore non eccedente quello previsto a 258,23 euro.

Ai fini Iva, i voucher si distinguono in monouso e multiuso. Il voucher si considera monouso, se è noto, già al momento dell’emissione, il trattamento Iva dell’operazione sottesa; a tal fine devono conoscersi natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi oggetto dell’operazione e luogo di effettuazione (articolo 6-ter, Dpr 633/1972). Pertanto, l’imposta, per l’operazione indicata nel buono, sarà dovuta all’emissione dello stesso e ad ogni suo successivo trasferimento. Mentre la consegna del bene e l’esecuzione della prestazione di servizi non assumono rilevanza ai fini Iva.

Diversamente, il voucher si considera multiuso, se al momento dell’emissione non sono noti gli elementi idonei a individuare la disciplina Iva dell’operazione sottesa. In questo caso, l’emissione e ogni trasferimento del buono precedente all’utilizzo sono irrilevanti ai fini Iva e l’imposta è dovuta solo in sede di utilizzo del buono presso l’esercente, ad operazione effettuata (articolo 6-quater, Dpr 633/1972).

Con l’introduzione del bonus carburante (articolo 2, Dl 21/2022), gli operatori sono chiamati a prestare attenzione al suo trattamento fiscale. Ai fini delle dirette, si cumula con l’esenzione di 258,23 euro e segue le regole del voucher cumulativo; ai fini Iva, invece, il trattamento varia a seconda delle informazioni contenute al momento dell’emissione del buono. Sarà monouso quando sono certi natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi oggetto dell’operazione e luogo di effettuazione; diversamente multiuso.

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