Imposte

DOMANE E RISPOSTE/La Scia non salva dal divieto di cessione

a cura di Luca De Stefani

Asseverazione, sì all’invio successivo

Per gli interventi del super ecobonus su una villetta, dopo aver raggiunto il 30% dei lavori il 30 settembre 2022 (senza asseverazione Enea), ho fatto altri lavori per un altro 30% nell’ultimo trimestre 2022. Ho pagato tutti questi lavori (60%) il 20 dicembre 2022. Per cedere il relativo credito (Sal del 60%) dovevo far inviare l’asseverazione Enea entro il 31 dicembre 2022?

No, per le spese sostenute nel 2022, l’asseverazione per il super ecobonus può essere trasmessa all’Enea anche nel 2023, purché in tempo utile per la comunicazione dell’opzione all’agenzia delle Entrate, che deve avvenire entro il 31 marzo 2023 (considerando i cinque giorni di pausa tra l’invio all’Enea e l’invio alle Entrate). In questo caso di invio successivo rispetto al 31 dicembre 2022, il tecnico asseveratore che si avvale di questa possibilità deve scrivere nelle note dell’asseverazione: «Lo stato di avanzamento lavori di cui alla presente asseverazione, l’emissione delle fatture allegate e i relativi pagamenti, per la parte dovuta, sono avvenuti entro il 31 dicembre 2022».

Titoli diversi dalla Cilas fermati dal decreto

Ho presentato la Scia per il superbonus e ho iniziato i lavori a fine 2020. Rientro nella stretta sulle cessioni?

Per gli interventi già iniziati prima del 1° giugno 2021, in forza di altri procedimenti edilizi (ad esempio, una Scia o un permesso di costruire), era possibile «sia proseguire con la procedura già in essere sia con la presentazione» della nuova «Cila-superbonus». In questo secondo caso di presentazione della Cilas (presentabile solo dal 5 agosto 2021), l’istante poteva richiedere all’amministrazione di «tenere valida la documentazione progettuale già presente agli atti quali allegati alla» Cilas (Quaderno Anci del 28 luglio 2021). L’articolo 2, comma 2 del decreto legge 11/2023, però, non considera questo caso tra quelli esclusi dalla stretta. Si auspica che questa problematica venga modificata in sede di conversione del decreto.

Cila ordinaria senza superbonus

Il 10 maggio 2022, un proprietario unico di un edificio con quattro unità immobiliari ha presentato la Cila ordinaria, ma non la Cilas. Può beneficiare del superbonus del 110% per i lavori eco e per quelli sismici? Può cedere?

No, ma può beneficiare, ad esempio, del sismabonus ordinario e dell’ecobonus. In alternativa, può beneficiare anche dell’eco-sisma bonus dell’80-85% per i lavori sulle parti comuni dell’edificio dell’unico proprietario, anche se le unità fossero non abitative e superiori a 4 (si veda l’inserto Bonus casa del 1° marzo 2023). In tutti questi casi, la cessione è ancora possibile, in quanto risulta presentata la richiesta del titolo abilitativo prima del 17 febbraio (articolo 2, comma 3 del decreto legge 16 febbraio 2023, n. 11).

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