Controlli e liti

Dichiarazioni omesse per il 2015, accertamenti in scadenza il 26 marzo

La data del 31 dicembre 2021 si sposta di 85 giorni per effetto della sospensione. Questo slittamento vale anche per i periodi successivi fino all’annualità 2018

di Dario Deotto e Luigi Lovecchio

Il prossimo 26 marzo scadono definitivamente i termini di accertamento per l’anno d’imposta 2015.
Va rilevato in primo luogo che per i periodi fino al 2015 i termini di decadenza risultavano quelli del 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, o del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (fatto salvo il raddoppio dei termini per fattispecie penalmente rilevanti).

Il periodo d’imposta 2015, dunque, quando la dichiarazione è stata presentata, sarebbe scaduto il 31 dicembre 2020. Tuttavia, per effetto della contestata previsione dell’articolo 157 del Dl 34/20 (relativa agli atti in scadenza tra l’8 marzo e il 31 dicembre 2020), l’atto impositivo riguardante il 2015 andava emesso entro il 31 dicembre 2020 e notificato fino allo scorso 28 febbraio 2022. I termini , comunque, risultano spirati.

L’omessa dichiarazione

Rimane quindi, ad oggi, la “finestra” per la dichiarazione omessa relativa al 2015, per la quale la decadenza originaria sarebbe stata quella del 31 dicembre 2021. Il condizionale si deve al fatto che l’articolo 67, comma 1, del Dl 18/20 ha stabilito che sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi (anche) alle attività di accertamento da parte degli uffici.

La norma – come sottolineato più volte sul Sole 24 Ore – ha (purtroppo) valenza generale, nel senso che determina una corrispondente proroga di 85 giorni dei termini d’accertamento (per i tributi periodici) per tutte le annualità i cui relativi termini risultano pendenti lungo l’arco temporale compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020. Tale ragionamento è stato condiviso anche dall’agenzia delle Entrate a Telefisco 2022. In sostanza, per effetto della sospensione, i termini decadenziali per dichiarazioni omesse relative al 2015 (redditi, Iva, Irap, sostituti d’imposta) vengono a scadere il prossimo 26 marzo. Dopodiché (fatte salve le ipotesi di fattispecie penalmente rilevanti) il 2015 andrà definitivamente in “soffitta”.

Slittamenti fino al 2018

Per le annualità dal 2016 in poi occorre invece rilevare che i termini decadenziali risultano quelli del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, o del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (non vi è più alcun raddoppio per fattispecie penalmente rilevanti). Ad esempio, se la dichiarazione relativa al 2016 è stata regolarmente presentata, il termine di decadenza per l’accertamento risulterebbe il 2022.

Il fatto è che, appunto, l’articolo 67 del Dl 18/2020 ha portata generale: lo slittamento di 85 giorni si verifica anche per i periodi successivi al 2015. In sostanza, per tutte le annualità fino al 2018 – cioè quelle per cui i termini dell’attività di controllo corrono lungo l’arco temporale 8 marzo-31 maggio 2020 – le scadenze dell’accertamento sono prorogate di 85 giorni, quindi non scadranno mai al 31 dicembre dei vari anni.

Le ricadute sui termini ordinari

Dell’articolo 67 occorre tenere conto anche per eventuali deroghe ai termini decadenziali ordinari. Ad esempio, la sospensione rileva anche per l’invito al contraddittorio che determina lo slittamento di 120 giorni dei termini, se tra la data di comparizione e il termine decadenziale di accertamento decorrono meno di 90 giorni.

Lo stesso vale per l’abuso del diritto (sempre per gli anni fino al 2018). Va infatti ricordato che, in base all’articolo 10-bis, comma 7, della legge 212/2000, la richiesta di chiarimenti dev’essere notificata al contribuente entro il termine di decadenza per la notifica dell’atto impositivo. La norma stabilisce inoltre che «tra la data di ricevimento dei chiarimenti ovvero di inutile decorso del termine assegnato al contribuente per rispondere alla richiesta e quella di decadenza dell’amministrazione dal potere di notificazione dell’atto impositivo intercorrono non meno di 60 giorni. In difetto, il termine di decadenza per la notificazione dell’atto impositivo è automaticamente prorogato, in deroga a quello ordinario, fino a concorrenza dei sessanta giorni».

Si tratta di una previsione un po’ criptica, che non sempre viene correttamente interpretata. Il senso è quello di dare all’Agenzia un tempo credibile (60 giorni) per ponderare i chiarimenti forniti dal contribuente. Ma il differimento, comunque, si realizza quando il termine per rispondere alla richiesta di chiarimenti viene a cadere entro la scadenza del termine di accertamento. Che per le annualità fino al 2018 dovrà tenere conto della sospensione di 85 giorni.

Scadenze e proroghe in sintesi

Per l’anno d’imposta 2015 i termini di decadenza dell’accertamento sono influenzati sia dall’articolo 157 del Dl 34/20 che dall’articolo 67 del Dl 18/20. Per effetto di tali disposizioni, in presenza di dichiarazione presentata, il termine è scaduto il 28 febbraio 2022. Mentre, se la dichiarazione è stata omessa, il termine di decadenza è quello del prossimo 26 marzo.

Anche per le annualità seguenti si deve considerare l’articolo 67, comma 1, del Dl 18/20, secondo cui «sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori». La sospensione determina una proroga di 85 giorni dei termini per tutti i periodi fino al 2018.

L’articolo 67 del Dl 18/20 riguarda anche l’accertamento con adesione. L’articolo 5 del Dlgs 218/97 stabilisce che se tra la data di comparizione indicata nell’invito al contraddittorio e il termine per l’accertamento intercorrono meno di 90 giorni, il termine di decadenza è prorogato di 120 giorni. In tal caso (per gli anni fino al 2018) si contano quindi 85 giorni dopo il 31 dicembre.

Lo stesso vale per l’abuso del diritto (sempre per gli anni fino al 2018). Secondo l’articolo 10-bis, c. 7, della legge 212/2000, la richiesta di chiarimenti va notificata al contribuente entro il termine di decadenza per la notifica dell’atto impositivo.
La norma prevede inoltre un tempo credibile (60 giorni) per consentire all’Agenzia di ponderare i chiarimenti forniti dal contribuente.

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