Imposte

Tax credit per imprese energivore, via libera alla cessione

Il Dl Ucraina prevede la possibilità di trasferire le agevolazioni con regole analoghe a quelle per i bonus casa. Possibile una cessione jolly e altre due alle banche

di Cristiano Dell'Oste

Via libera alla monetizzazione dei crediti d’imposta per le imprese energivore e a forte consumo di gas naturale. La possibilità è prevista dal decreto per fronteggiare la crisi Ucraina approvato venerdì 18 marzo dal Consiglio dei ministri.

I crediti d’imposta in questioni sono quelli previsti dal decreto Sostegni-ter (Dl 4/2022, articolo 15) e dal decreto Energia (Dl 17/2022, articoli 4 e 5).

Per tutte queste agevolazioni, le norme attualmente in vigore prevedono l’esclusivo utilizzo in compensazione (in base all’articolo 17 del Dlgs 241/1997). Una scelta senz’altro limitante per le imprese costrette a fronteggiare il caro energia e la conseguente carenza di liquidità.

Le regole della cessione

Con il decreto Ucraina arriverà la possibilità di cessione dei crediti d’imposta, con regole identiche a quelle previste per i bonus casa dopo gli ultimi interventi normativi. L’effettiva cessione sarà subordinata all’entrata in vigore delle nuove e all’attivazione della piattaforma informatica. In particolare, saranno possibili:

una prima cessione «ad altri soggetti», compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari; è quella che le Entrate nelle Faq del 17 marzo hanno chiamato la cessione jolly, possibile nei confronti di qualsiasi soggetto privato, comprese le persone fisiche, fermo restano che chi acquisisce il credito potrà usarlo solo in compensazione;

due ulteriori cessioni, ma solo a soggetti bancari “vigilati” e, nel dettaglio,

1) banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dal Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (articolo 106 del Dlgs 385/1993);

2) società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 Testo unico appena citato;

3) imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia (in base al Dlgs 209/2005).

Controlli preventivi delle Entrate

È prevista inoltre l’applicazione dei controlli preventivi delle Entrate introdotti dal decreto Antifrodi, che in presenza di anomalie fanno scattare la sospensione della cessione del credito fino a 30 giorni (articolo 122-bis del Dl 34/2020, introdotto dal Dl 157/2021).

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