Adempimenti

Fondo per la transizione energetica: domande entro mercoledì 23 marzo

Coperti fino al 75% gli oneri per il maggior costo energia legato alle quote di CO2. Prima finestra di accesso relativa ai costi sostenuti nel corso del 2020

di Roberto Lenzi

Incentivi fino al 75% dei costi sostenuti per compensare il maggior costo energia legato alle quote di emissione di CO2. Le domande di aiuto per accedere al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale possono essere presentate fino alle ore 17.00 del 23 marzo. Questa prima finestra di accesso al fondo istituito dall’articolo 13, comma 2, del Dl 101/2019 è relativa ai costi sostenuti nel corso del 2020, mentre per il 2021 non è ancora possibile presentare richiesta. La gestione del fondo è affidata ad Acquirente Unico Spa, società del gruppo Gse sul cui sito www.acquirenteunico.it sono disponibili le indicazioni di accesso alle risorse.

Il fondo destina risorse alle imprese che operano in uno dei settori o sottosettori elencati negli allegati delle linee guida Ets del 2012 ritenuti esposti a un rischio concreto di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio al di fuori dell’Unione a causa dei costi delle emissioni indirette trasferiti sui prezzi dell’energia elettrica. I settori sono riferiti a produzione di alluminio, estrazione di minerali per l’industria chimica, siderurgia, produzione di rame, fabbricazione di carta cartone, rame, concimi, fibre sintetiche e cotone e, in generale, a tutti i settori e sottosettori ritenuti ex ante esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di anidride carbonica a causa dei costi delle emissioni indirette.

Beneficiarie le imprese in uno dei settori o sottosettori elencati nell’allegato II degli orientamenti Ets dopo il 2012 (2012/C 158/04), indipendentemente dall’appartenenza al sistema Ue Ets di scambio quote. I beneficiari devono aver sostenuto costi delle emissioni indirette tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020. L’importo massimo dell’aiuto che può essere concesso è calcolato secondo una formula che prende in considerazione i livelli della produzione di base dell’impianto o i livelli di consumo di base di energia elettrica dell’impianto, nonché il fattore di emissione di CO2 per l’energia elettrica fornita da impianti di combustione in aree geografiche diverse. In caso di contratti di fornitura di energia elettrica che non comprendono alcun costo di CO2 non vengono concessi aiuti di Stato. Rientrano le imprese che hanno sede legale nel See e sede operativa in Italia.

L’obiettivo dell’aiuto è quello di prevenire rischi significativi di rilocalizzazione, considerando che i concorrenti di paesi terzi non sostengono simili costi di CO2 nel prezzo dell’energia elettrica, quando il beneficiario non è in grado di trasferire tali costi sui prezzi dei prodotti senza incorrere nella perdita di una quota importante di mercato.

L’importo massimo dell’aiuto per impianto deve essere calcolato in base alle formule fissate dagli orientamenti relativi a determinati aiuti di Stato nell’ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra dopo il 2012, come anche confermato dal decreto 12 novembre 2021 del Mite. La percentuale di aiuto sarà uguale per tutti i beneficiari ritenuti idonei a ricevere l’aiuto stesso e sarà determinata dal rapporto tra le risorse effettivamente disponibili e i costi ammissibili globali sostenuti da tutti i beneficiari idonei per l’anno 2020. Gli aiuti non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, né con altre forme di finanziamento Ue per gli stessi costi ammissibili, se tale cumulo comporta un’intensità dell’aiuto di Stato superiore a quella prevista nelle linee guida Ets del 2012.

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