Imposte

L’austerity vince sul diritto di proprietà

di Marina Castellaneta

Tra le misure imposte dall’austerity e la tutela del diritto di proprietà, la Corte europea dei diritti dell’uomo fa pendere l’ago della bilancia a favore delle prime. Con la decisione pubblicata il 7 dicembre (ricorso n. 46184/16) Strasburgo ha dichiarato irricevibile il ricorso di tre società olandesi costrette a versare tasse aggiuntive sui salari ai propri dipendenti oltre 150mila euro. Secondo le società una misura iniqua, discriminatoria e non prevedibile, ma i giudici nazionali avevano dato torto alle ricorrenti.

Di qui il ricorso a Strasburgo. La Corte riconosce che le misure imposte dalle autorità olandesi sono un’ingerenza nel diritto di proprietà tutelato dall’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione europea, ma la scelta dell’imposizione della tassa aggiuntiva era dovuta all’adempimento di obblighi internazionali e, in particolare, necessaria per la riduzione del debito pubblico voluta dall’Unione europea.

Per quanto riguarda l’applicazione retroattiva della misura, con la scelta di far scattare la maggiorazione dall’anno precedente rispetto all’adozione della legge, i giudici internazionali hanno stabilito che l’articolo 1 non vieta, in sé, l’adozione di regole fiscali da applicare in via retroattiva se ciò è imposto da ragioni specifiche e imperative. Questo perché l’interesse pubblico prevale su quello individuale a conoscere in anticipo gli obblighi fiscali. E ciò in particolare nel contesto di una crisi finanziaria e nei casi in cui le misure non sono solo necessarie per ragioni economiche, ma indispensabili per rispettare gli obblighi Ue. Per Strasburgo, inoltre, nel bilanciare le esigenze di interesse pubblico e quelle di tutela delle singole società, le autorità nazionali hanno raggiunto un giusto equilibrio tra gli interessi in gioco. Limitato poi l’impatto sulle ricorrenti. Nulla di drammatico – osserva Strasburgo – secondo la quale le conseguenze negative erano state ben diverse da quelle subite dai risparmiatori privati a seguito dei tagli al valore delle obbligazioni decise dal Governo greco. Tanto più che la tassa aggiuntiva aveva carattere temporaneo, aspetto che porta la Corte a sostenere che le scelte del legislatore sono state ragionevoli e conformi alla Convenzione.

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