Imposte

Industria 4.0, tax credit 2023-25 con massimale triplicato

La circolare 14/E chiarisce che il plafond di 20 milioni va riferito su base annuale: 60 milioni nel triennio. Da chiarire l’applicazione agli investimenti in chiave transizione ecologica

di Luca Gaiani

Il massimale di spesa per il tax credit sugli investimenti 4.0 del triennio 2023-2025 si calcola su base annuale. L’importante chiarimento giunge dalla circolare 14/E/2022 dall’agenzia delle Entrate, secondo cui, per ciascun anno interessato dal comma 1057-bis della legge 178/2020, i contribuenti avranno a disposizione 20 milioni di investimenti su cui calcolare l’agevolazione, con un totale che sale dunque a 60 milioni.

La circolare esamina le novità sui crediti di imposta per le imprese previste dalla legge di Bilancio 2022. La parte più significativa del documento è quella dedicata agli incentivi Industria 4.0, che la legge 234/2021 ha modificato e prorogato anche nell’ambito degli interventi previsti dal Pnrr.

Un chiarimento particolarmente favorevole e inatteso riguarda i massimali di spesa previsti dal comma 1057-bis della legge 178/2020, che disciplina la proroga degli incentivi 4.0 disposta dalla legge 234/2021. La norma attribuisce crediti di imposta per gli investimenti in beni materiali (con le caratteristiche dell’allegato A alla legge 232/2016) realizzati tra il 2023 e il 2025 (con la coda temporale del primo semestre 2026 per “prenotazioni” entro la fine dell’anno precedente) pari al 20% (fino a 2,5 milioni di spesa), al 10% (tra 2.5 e 10 milioni) e al 5% (tra 10 e 20 milioni).

Il testo normativo è letteralmente strutturato in modo tale da riferire i limiti di spesa (sia i singoli scaglioni che il massimale di 20 milioni) all’intero triennio di riferimento, il che ha indotto molti operatori a considerare estremamente depotenziata la proroga degli incentivi disposta dalla legge 234. Secondo la lettera della norma, infatti, i contribuenti avrebbero a disposizione 20 milioni di plafond per gli investimenti realizzati nel corso di ben tre anni e mezzo (quindi meno di sei milioni in media all’anno).

L’agenzia delle Entrate, dopo aver sottolineato che il dato letterale induce a interpretare la norma nel senso sopra indicato, afferma che ragioni di interpretazione logico-sistematica portano invece a ritenere corretta una interpretazione diversa, che consideri i plafond riferiti a ogni singolo anno indicato nel suddetto comma 1057-bis. Depone in tal senso, prosegue la circolare 14/E, la relazione tecnica alla legge di Bilancio 2022 che commenta la norma attraverso una tabella in cui i tre anni sono esposti con distinti tetti di 20 milioni. Pertanto, nel 2023 si applicherà una prima griglia di agevolazioni fino a 20 milioni, nel 2024 un’altra griglia fino a 20 milioni e nel 2025 una terza (quest’ultima coprirà anche la coda del primo semestre 2026) per un totale triennale di 60 milioni.

La circolare 14/E non chiarisce se la descritta interpretazione sul computo annuale del plafond si estenda anche a quanto stabilito dal Dl 4/2022 che ha previsto, all’interno del triennio sopra considerato, un nuovo scaglione di spesa tra 10 e 50 milioni (tax credit del 5%) per gli investimenti con obiettivi di transizione ecologica che saranno fissati da un futuro Dm.

La circolare illustra poi in dettaglio la proroga del credito di imposta R&S disposta dal comma 45 della legge 234/2021 richiamando anche le modifiche intervenute con la legge 160/2019. Chiarimenti sono forniti anche sul credito per le spese di quotazione delle Pmi, per il tax credit librerie e per il bonus acqua potabile.

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