Controlli e liti

Definizione liti in Cassazione fino ai ricorsi entro il 16 settembre

La conversione del Dl Aiuti bis cancella la limitazione alle liti pendenti al 15 luglio. Per usare la sanatoria entro il 15 settembre va notificato il ricorso alla controparte

di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

Rientrano nella definizione delle controversie pendenti in Cassazione tutti i procedimenti per i quali viene notificato il ricorso entro venerdì 16 settembre.

Con un emendamento inserito nel decreto Aiuti bis viene infatti abrogata la previsione contenuta nella legge 130/2022 secondo la quale costituivano procedimenti suscettibili di definizione quelli pendenti al 15 luglio 2022.

Proprio sulle pagine del Sole 24 Ore erano state sollevate perplessità sull’ambito di applicazione della nuova definizione dal momento che la norma al comma 1 dell’articolo 5 individuava quali atti definibili le controverse pendenti innanzi alla Cassazione al 15 luglio 2022.

Tuttavia, il successivo comma 4 precisava che si intendono pendenti le liti per le quali:

a) il ricorso per cassazione è stato notificato alla controparte entro il 16 settembre 2022;

b) alla data della presentazione della domanda, non sia intervenuta una sentenza definitiva.

Mal si comprendeva quindi come potessero conciliarsi queste due differenti date sulla pendenza della controversia (15 luglio 2022, ovvero ricorso notificato entro il 16 settembre 2022).

Ora con l’emendamento viene abrogata la data del 15 luglio per cui la pendenza è determinata dalla notifica del ricorso alla controparte entro venerdì 16 settembre.

Ciò comporta che entro dopodomani il contribuente risultato soccombente in tutto o in parte nel giudizio di secondo grado e ancora nei termini per impugnare la decisione, deve notificare il ricorso alla controparte. Da notare che ove sia risultato totalmente soccombente presso la Ctr, per poter aderire alla definizione è necessario che, almeno in parte il suo ricorso sia stato accolto in primo grado dalla Ctp.

Resta il problema delle sentenze di secondo grado totalmente favorevoli al contribuente per le quali l’accesso alla definizione resta subordinato alla celerità del ricorso per cassazione (entro venerdì) da parte dell’agenzia delle Entrate.

Infatti, in queste ipotesi, l’accesso alla definizione essendo subordinato alla notifica del ricorso al 16 settembre 2022, di fatto è legato alla celerità dell’agenzia delle Entrate nel notificargli l’impugnazione.

Ma venerdì rappresenta una data importante anche per altre disposizioni contenute nella legge 130/2022 di riforma.

Innanzitutto, cambia la denominazione delle commissioni tributarie provinciali e regionali che diventano rispettivamente Corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado.

Per i ricorsi notificati alla controparte da tale data, inoltre, il giudice tributario potrà ammettere la prova testimoniale nel processo.

Più in particolare, dai ricorsi notificati alla controparte, dal 16 settembre il giudice potrà ammettere la prova testimoniale in forma scritta. In dettaglio, ove lo ritenga necessario ai fini della decisione e anche senza l’accordo delle parti, può ammettere la prova testimoniale, assunta con le forme di cui all’articolo 257 -bis del Codice di procedura civile. Nei casi in cui la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede fino a querela di falso, la prova è ammessa soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale.

E ancora, per i ricorsi notificati dal 16 settembre si applica il nuovo regime con la maggiorazione delle spese di giudizio del 50 per cento. Tale maggiorazione scatta qualora una delle parti ovvero il giudice abbia formulato una proposta conciliativa, non accettata dall’altra parte senza giustificato motivo, ove il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto della proposta ad essa effettuata.

I giudici tributari, inoltre per i ricorsi notificati sempre da venerdì prossimo 16 settembre, e soggetti a reclamo, potranno proporre di iniziativa una conciliazione.

Non è, invece, prevista alcuna specifica entrata in vigore per le previsioni relative all’onere della prova con la conseguenza che dovrebbero trovare applicazione dal prossimo 16 settembre 2022. In particolare, la nuova disposizione, che dovrà essere verificata e interpretata nella sua concreta applicazione, prevede che:

a) l’amministrazione deve provare in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato;

b) il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l’atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fonda la pretesa impositiva e l’irrogazione delle sanzioni;

c) spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati.

In sintesi

Le liti interessate

Le controversie tributarie per le quali l’agenzia delle Entrate risulti integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio e il valore delle quali sia non superiore a 100mila euro, sono definite a domanda previo pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia.

Sono definibili anche le controversie per le quali l’Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito e il valore delle quali sia non superiore a 50mila euro.
In questo caso il pagamento è di un importo pari al 20% del valore della controversia.

La notifica alla controparte

Tali controversie possono essere definite a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione.

Per controversie tributarie pendenti si intendono quelle per le quali il ricorso per cassazione è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della legge 130/2022 (ovvero entro il 16 settembre 2022), purché, alla data della presentazione della domanda non sia intervenuta una sentenza definitiva.

La conversione del decreto Aiuti bis ha cancellato il riferimento secondo il quale costituiscono procedimenti suscettibili di definizione quelli pendenti al 15 luglio 2022.

Stop all’equa riparazione

L’adesione alla definizione agevolata delle controversie tributarie comporta la contestuale rinuncia ad ogni eventuale pretesa di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89. In ogni caso le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

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