Imposte

Agricoli, fuori dai bonus 200 e 150 euro gli amministratori di Spa e Srl

L’esclusione sancita dalla circolare Inps 103/2022 desta perplessità vista l’iscrizione nelle gestione agricola

di Francesco Giuseppe Carucci

Lo scorso anno l’Inps, con la circolare 124/2021, ha negato agli imprenditori agricoli professionali amministratori di società di capitali l’accesso all’esonero parziale dei contributi per i lavoratori autonomi.

La circolare 103/2022 opera la medesima preclusione per i bonus dei 200 e 150 euro. Anche in questa occasione, non sarebbe possibile concedere gli aiuti «in quanto il reddito percepito non rientra tra i redditi prodotti dall’attività aziendale».

Se la preclusione appare ingiusta, considerata la ratio della misura, la posizione dell’Inps non convince molto neanche sul piano giuridico.

L’articolo 1, comma 5, del Dlgs 99/2004 dispone che le indennità e le somme percepite per l’attività svolta in società agricole, anche se di capitali, sono considerate redditi da lavoro derivanti da attività agricole che consentono l’iscrizione del soggetto interessato nella relativa gestione previdenziale. La circolare Inps 48/2006 ha poi precisato che gli amministratori di società di capitali agricole non devono essere iscritti nella gestione separata, ma nella sola gestione dell’agricoltura.

In riferimento alle società di capitali non agricole, la Cassazione, con l’ordinanza 1759/2021, ha sancito che il socio amministratore occupato nella sola attività amministrativa, non partecipante al lavoro aziendale, è tenuto alla sola iscrizione nella gestione separata. È lecito ritenere che l’Inps abbia ragionato per analogia.

L’imprenditore agricolo professionale, tuttavia, è definito dall’articolo 1 del Dlgs 99/2004 come colui che si dedica alle attività agricole di cui all’articolo 2135 del Codice civile, rispettando alcuni limiti quantitativi, «direttamente o in qualità di socio di società». Non pare possibile, pertanto, che svolga la sola attività amministrativa.

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