Adempimenti

Negli F24 l’anno di utilizzo della rata del credito

Attenzione alla compilazione corretta del modello per la compensazione: codice tributo e anno di compensazione i punti critici

di Lorenzo Pegorin

D ecisamente delicata si presenta anche l’operazione di compilazione del modello F24, per il quale vanno seguite regole parzialmente diverse rispetto a quelle usualmente applicabili nella gestione del credito utilizzabile in compensazione.

La prima particolarità riguarda la colonna “Anno di riferimento”. In questo campo del modello F24 va indicato l’anno in cui è utilizzabile in compensazione la quota annuale del credito, nel consueto formato “AAAA”.

Quindi, ad esempio, per le spese sostenute nel 2022, in caso di utilizzo in compensazione della prima quota del credito, nel modello F24 dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2023”; per l’utilizzo in compensazione della seconda quota dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2024” e così via.

Questo, va sottolineato, in parziale difformità dalle regole che generalmente connotano l’utilizzo del modello F24, che vorrebbero invece indicato l’anno di formazione del credito (e non quello di utilizzo della singola quota).

Attenzione particolare, poi, va posta anche al codice tributo, perché ad ogni modifica normativa (o quasi) corrisponde un apposito codice tributo.

Per non sbagliare, è opportuno che il contribuente verifichi attentamente il codice tributo presente nel cassetto fiscale (diverso a seconda del tipo di bonus edilizio, ma pure nell’ipotesi di sconto o cessione del credito) che è lo stesso che poi dovrà riportare nel modello F24, evitando così di andarlo a cercare fra le varie risoluzioni dell’agenzia delle Entrate.

Si ricorda che gli ultimi codici tributo approvati riguardanti i bonus edilizi sono quelli istituiti, con la risoluzione n. 71/E del 7 dicembre 2022, ossia i codici tributo n. “7708” e “7718”, riguardanti rispettivamente il superbonus cessione del credito nel primo caso e lo sconto in fattura nel secondo, le cui comunicazioni relative alle corrispondenti opzioni sono state inviate all’agenzia delle Entrate a partire dal 1° novembre 2022.

Infine, con riguardo al perimetro di utilizzo del credito, l’agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 435 del 25 agosto 2022 ha precisato che è possibile «compensare i crediti di imposta agevolativi derivanti dagli interventi elencati all’articolo 121 del decreto legge n. 34/2020 – acquisiti a mezzo di cessione del credito – con tutte le entrate, il cui versamento per il tramite del modello F24 è previsto, direttamente o indirettamente, da disposizioni normative primarie o da decreti ministeriali, che richiamano le modalità di versamento di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997».

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