Imposte

Strada sbarrata all’art bonus se l’ente non ha natura pubblica

La risposta a interpello 526 nega il credito d’imposta del 65% per l’attività di recupero di una cava per spettacoli

di Ilaria Ioannone e Gabriele Sepio

Realizzazione di strutture destinate allo spettacolo dal vivo: negato l'accesso all’art bonus se l’ente non ha natura pubblica. Un chiarimento, quello, reso dall’agenzia delle Entrate con la risposta 526 con cui viene negata ad una Fondazione ente del Terzo settore (Ets) la possibilità di fruire del credito di imposta pari al 65% come previsto dall’articolo 1, comma 1, del Dl 83/2014. Nello specifico, l’istante, che tra le proprie attività di interesse generale persegue quella di valorizzazione della cultura locale e territoriale, riferisce di aver acquistato una cava dismessa per costruire un teatro per attività di spettacolo dal vivo. Fattispecie, quella posta all’attenzione dell’Agenzia, sulla quale la Fondazione Ets richiede un parere concernente la possibilità di far rientrare nell’ambito dell’art bonus le erogazioni liberali destinate alla realizzazione di tale struttura. Sul punto, l’agenzia delle Entrate – preliminarmente - chiarisce quali siano i presupposti sotto il profilo soggettivo e oggettivo posti dalla norma per fruire dell’agevolazione fiscale. In particolare, viene ricordato come il credito d’imposta sia concesso a favore di:

• persone fisiche che non svolgono attività d’impresa,

• enti non commerciali,

• titolari di reddito d’impresa che intendano effettuare liberalità per il sostegno di determinati interventi.

Si pensi a quelli di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo. Una categoria di interventi, quest’ultima, che può essere oggetto di liberalità ma, come precisato dall’Amministrazione finanziaria (si veda la circolare 24/E del 2014), richiede la presenza di tre presupposti ai fini della concessione del credito di imposta nei limiti del 15% del reddito imponibile, in caso di persone fisiche ed enti non commerciali, o del 5 per mille dei ricavi annui per i titolari di reddito d’impresa.

In particolare ai fini della fruizione dell’agevolazione, laddove l’erogazione sia destinata a “finanziare” la realizzazione di nuove strutture dedicate allo spettacolo dal vivo, sarà necessario: l’assenza di scopo di lucro, lo svolgimento esclusivo da parte dell’ente pubblico di attività di spettacolo nonché la natura pubblica dell’ente destinatario delle erogazioni. Elemento che, nel caso di specie, come correttamente rilevato nella risposta ad interpello, non sussisterebbe trattandosi di una fondazione privata Ets. D’altro canto le conclusioni a cui giunge l’amministrazione finanziaria non devono portare a ritenere che un ente di diritto privato solo per la sua natura possa essere escluso dall’art bonus. A rigore, infatti, anche sulla base di precedenti orientamenti di prassi (risoluzione 136/E del 2017), a condizione che il bene sia pubblico è ammessa la possibilità di fruire dell’agevolazione in esame anche nel caso in cui le erogazioni liberali, effettuate per interventi di manutenzione, restauro, siano destinate a soggetti concessionari o affidatari dei beni. Vale a dire che, in questo perimetro, potranno rientrarvi anche enti di diritto privato, quali ad esempio, una Fondazione o altro ente non profit, che abbia ottenuto in concessione un bene da un ente locale.

Tuttavia, per gli Ets non può non evidenziarsi, anche in considerazione dell’operatività del Registro, come si aprano nuove strade per finanziare progetti volti alla valorizzazione del patrimonio pubblico. L’articolo 81 del Codice del Terzo settore, come più volte ribadito su queste pagine, introduce un nuovo credito di imposta (social bonus) proprio a favore di coloro che effettuano erogazioni liberali in denaro nei confronti di Ets che abbiano presentato al ministero del Lavoro progetti per sostenere il recupero di immobili pubblici inutilizzati e di beni (mobili e immobili) confiscati alla criminalità organizzata.

Un’opportunità, questa, da non perdere per le realtà che hanno come attività di interesse generale la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale e che potranno presentare un apposito progetto entro il 15 gennaio prossimo.

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