Adempimenti

Esonero contributivo, il conto nel quadro RR

Per le gestioni artigiani e commercianti il debito si salda con l’F24

di Giuseppe Morina e Tonino Morina

L’Inps fissa le regole per la compilazione del quadro RR del modello Redditi 2022, per l’anno 2021. Con la circolare Inps 66/2022 sono inoltre fornite specifiche istruzioni per i contribuenti che hanno ricevuto la comunicazione dell’avvenuta concessione dell’esonero contributivo di cui alla legge di Bilancio per il 2021 (articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 178/2020).

La compilazione del quadro RR

Il quadro RR deve essere compilato dai contribuenti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e del terziario e dai lavoratori autonomi che determinano il reddito di arte e professione, e sono iscritti alla gestione separata, per la determinazione dei contributi dovuti all’Inps.

I contribuenti, che hanno ricevuto dall’Inps la comunicazione tramite cassetto previdenziale della concessione dell’esonero contributivo, devono effettuare il versamento con il modello F24 nel caso di residuo debito determinato dalla differenza tra l’importo dei contributi a debito calcolati sul reddito (RR2 colonna 29) e l’importo riconosciuto a titolo di esonero (RR2 colonna 37), al netto di eventuali versamenti già fatti a titolo di acconto 2021.

Al riguardo, l’istituto previdenziale ricorda che, per i contribuenti iscritti alle gestioni degli artigiani o dei commercianti beneficiari dell’esonero contributivo, le eccedenze dei versamenti effettuati per le rate dell’anno 2021, con scadenza entro il 31 dicembre 2021, conseguenti all’applicazione dell’esonero, sono state automaticamente usate a copertura di quanto dovuto per la tariffazione 2021, senza necessità di presentazione di modelli F24 o domande di compensazione.

In presenza di eventuali ulteriori eccedenze di versamento rispetto alla capienza dell’emissione 2021, il contribuente deve presentare all’Inps istanza di compensazione con la contribuzione da versare nelle successive scadenze.

Termini e modalità di pagamento

I contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il cosiddetto minimale (per artigiani e commercianti) e la contribuzione dovuta per gli iscritti alla gestione separata devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi e, quindi, entro il 30 giugno 2022 o entro il 22 agosto 2022, con lo 0,40% in più, per i versamenti a saldo per l’anno 2021 e primo acconto per l’anno 2022 ed entro il 30 novembre 2022 per il secondo acconto 2022. L’importo a debito può essere diminuito di quanto concesso a titolo di esonero, così come comunicato dall’Inps sul cassetto previdenziale.

Versamenti a rate

Per i commercianti e gli artigiani che pagano in modo rateale, la rateazione può riguardare solo i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile a titolo di saldo 2021 e primo acconto 2022, con esclusione quindi dei contributi dovuti sul minimale, anche se risultano a debito del contribuente nel quadro RR, in quanto non versati in tutto o in parte all’atto della compilazione del modello Redditi 2022 PF. Per i liberi professionisti, la rateazione può essere effettuata sia sul contributo dovuto a saldo per l’anno 2021, sia sull’importo del primo acconto relativo ai contributi per l’anno 2022. La prima rata deve essere pagata entro il giorno di scadenza del saldo e/o dell’acconto differito; le altre rate alle scadenze indicate nel modello Redditi 2022 PF. In ogni caso, il pagamento rateale deve essere completato entro il 30 novembre 2022.

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