Ecobonus, per gli infissi in edilizia libera non serve l’attestazione di congruità
Se i costi sostenuti sono maggiori di quelli massimi ammissibili definiti dall’allegato A del Dm Mite 14 febbraio 2022, la detrazione ecobonus spetterà nel rispetto dei limiti massimi
Occorre premettere che, per regola generale, l’asseverazione della congruità delle spese è richiesta per gli interventi ricadenti nell’ecobonus ordinario, quale quello descritto, solo ai fini delle opzioni di cessione del credito o di sconto in fattura, a norma dell’articolo 121 comma 1-ter lettera b), del Dl 34/2020 (in uno con il visto di conformità, ai sensi della precedente lettera a), a fini antifrode). Tali adempimenti, tuttavia, non sono richiesti per le attività di edilizia libera (a mente del citato articolo 121 comma 1-ter lettera b) seconda parte); e al riguardo l’allegato al Dm 2 marzo 2018, di approvazione del Glossario delle opere ricadenti nell'edilizia libera ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera a)c, Dpr 380/2001, evidenzia alla sua posizione n. 6 come la sostituzione e il rinnovamento dei serramenti e degli infissi esterni sia urbanisticamente qualificabile come opera di “manutenzione ordinaria”, e quindi di edilizia libera. Per questi motivi, l’opzione di cessione del credito (o di sconto in fattura) concernente la spesa in esame non richiede di essere corredata di alcuna asseverazione di congruità delle spese. Quanto poi alla corretta modalità di compilazione della pratica Enea concernente i serramenti e gli infissi, è da dire che l’asseverazione della congruità dei prezzi non è comunque richiesta. Tale asseverazione infatti, nel caso dei serramenti, dovrebbe teoricamente fare riferimento ai costi massimi specifici come definiti nell’ambito del Dm Mite (ministero della Transizione ecologica) 14 febbraio 2022 “costi massimi”, allegato A; senonché, l’obbligatorietà di tale asseverazione è esclusa dall'articolo 2 dello stesso Dm MITE che dispone l'applicabilità delle norme del decreto ai soli interventi richiedenti la presentazione di un titolo edilizio, avvenuta dopo l’entrata in vigore del Dm stesso (ovvero decorsi 30 giorni dal 16 marzo 2022, data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale). Nel caso di specie, si è detto che l’intervento ricade in edilizia libera e dunque non richiede presentazione di alcun titolo edilizio; dunque, si sottrae all’obbligo dell'asseverazione della congruità delle spese, anche in caso di fruizione diretta della detrazione in dichiarazione. Del resto, appare evidente che, non richiedendo l’asseverazione della congruità delle spese per le opzioni di cessioni o sconto in fattura, a maggior ragione tale adempimento antifrode non è richiesto per la fruizione diretta in dichiarazione della detrazione, non ricorrendo qui pericoli di “frode” nella circolazione dei crediti. In ogni caso, si noti che, nell’ambito dell’ecobonus, come chiarito dalla Faq Enea/Mite n. 6, per gli interventi per i quali non è necessaria l’asseverazione della congruità delle spese è comunque necessaria la verifica della spesa sostenuta rispetto ai costi dell’allegato A al Dm Mite “costi massimi”: e se i costi sostenuti sono maggiori di quelli massimi ammissibili definiti dal citato allegato A, la detrazione ecobonus potrà essere spettante e applicata solo nel rispetto dei detti limiti massimi.
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