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Prestazioni socio-assistenziali esenti da Iva anche per la Srl in house

L’ordinanza 22963/2021 della Cassazione: la natura commerciale di un ente non ne esclude la finalità di assistenza sociale

di Gloria Casagrande e Marco Lunelli

La natura commerciale di un ente non ne esclude la finalità di assistenza sociale. Spetta al giudice del caso concreto accertare le finalità di assistenza sociale di un ente ai fini dell’esclusione da Iva delle prestazioni socio-assistenziali rese nei confronti di soggetti svantaggiati in base all’articolo 10, comma 1, n. 27-ter del Dpr 633/1972; né osta all’operatività dell’esenzione a la natura di società commerciale dell’organismo. È questo il principio di diritto pronunciato dalla Suprema corte con l’ordinanza 22963/2021.

La questione originava dalle rettifiche operate dall’agenzia delle Entrate nei confronti di una Srl in house che erogava prestazioni socio-assistenziali nei confronti degli anziani degenti delle Asp, da cui la Società era interamente partecipata, sul presupposto che tale soggetto, in quanto società avente scopo di lucro, non rientrasse tra gli «enti aventi finalità di assistenza sociale» destinatari dell’esenzione all’articolo 10, comma 1, n. 27-ter del Dpr 633/1972.

La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso della Srl osservando che il legislatore italiano - nel recepire l’esenzione prevista dall’articolo 13, parte A, n. 1, lettera g) della sesta direttiva 77/388/Cee (ora dall’articolo 132, n. 1, lettera g) della direttiva 2006/112/Ce) - non aveva riservato tale beneficio, come avrebbe potuto fare, ai soli organismi o enti (diversi da quelli di diritto pubblico) che non abbiano per fine la ricerca sistematica del profitto.

L’Ufficio appellava tale decisione e la Ctr del Friuli Venezia Giulia, con sentenza 31/10/2013, rigettava l’appello erariale osservando che anche la giurisprudenza unionale - frattanto intervenuta - aveva sempre ammesso la possibilità di annoverare le società commerciali tra gli organismi aventi «carattere sociale» e ritenendo che la ricorrente aveva dimostrato, nei fatti, di possedere le caratteristiche proprie di un «ente con carattere sociale prevalente»; e che, comunque, l’assetto regolamentare che la connotava portava a ritenere che la stessa, a dispetto del suo nomen iuris, non era caratterizzata, in concreto, dalla sistematica ricerca del profitto.

L’ente impositore ricorreva per cassazione lamentando l’erroneità dell’affermazione in base alla quale, ai fini dell’esenzione prevista al n. 27-ter dell’articolo 10 del Dpr 633/1972, tra gli enti con finalità assistenziali rientrano anche le società commerciali.

La Suprema corte, ritornata sulla questione a due anni di distanza dall’unica pronuncia nota sull’argomento (ordinanza 12491/2019), ha dato seguito a quell’isolato precedente confermando la bontà della decisione della Ctr nella parte in cui ha ritenuto necessario valutare, in concreto, se la Srl avesse le caratteristiche di «ente con carattere sociale prevalente», non sussistendo alcuna incompatibilità tra la natura di società di capitali della contribuente e la sua qualificazione come «ente avente finalità di assistenza sociale» ai fini dell’esenzione in parola.

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