Imposte

Auto elettriche e Iva, sui servizi di ricarica la fornitura di energia detta le regole

Secondo l’interpello 27/2023 si tratta di operazioni composite nelle quali la fornitura è l’elemento principale

I servizi di ricarica delle auto elettriche costituiscono un’operazione composita ed unitaria ai fini Iva, di cui la fornitura dell’energia è l’operazione principale che detta le regole ai fini della territorialità dell’operazione.

La risposta ad interpello 27/2023 incrementa la prassi sulle tematiche green. La fattispecie riguarda una società italiana che fornisce ai propri clienti, e-drivers, una combinazione di servizi di ricarica con l’obiettivo di permettere all’utilizzatore dell’auto elettrica di ricaricare il veicolo presso la propria abitazione e altri punti di ricarica aderenti alla rete di strutture convenzionate al partner commerciale della società, ovvero una società di diritto tedesco.

Semplificando, la società tedesca eroga i suddetti servizi alla società italiana che, a sua volta li garantisce agli e-drivers abbonati dietro un corrispettivo unitario. L’individuazione del trattamento Iva dell’operazione richiede, anzitutto, la qualificazione dell’operazione composita.

Alla luce della prassi e della giurisprudenza consolidata in tema di operazioni complesse, valutate le prestazioni oggetto dei contratti in discussione, secondo l’agenzia delle Entrate, l’insieme delle operazioni che concretizzano i «servizi di ricarica» configurano un’operazione unitaria, di cui l’elemento principale è la fornitura dell’energia elettrica per la ricarica della batteria del veicolo elettrico, mentre tutti gli altri servizi (app, monitoraggio, dati, servizio di geolocalizzazione, etc.) sono accessori.

Di conseguenza, ai fini dell’individuazione della territorialità dell’imposta, si applicheranno le regole specifiche previste per le cessioni di energia elettrica. Sicché:

•i servizi di ricarica erogati dalla società tedesca a favore dell’italiana rilevano in Italia, in quanto il cessionario è un soggetto passivo rivenditore (articolo 7-bis, comma 3, lettera a, del Dpr 633/1972). In tal caso, l’Iva sarà applicata dalla società italiana in regime di reverse charge;

•i servizi di ricarica effettuati dalla società italiana, in attuazione degli accordi di vendita con gli e-drivers, pure sono rilevanti, ai fini Iva, in Italia, in base alla diversa disposizione di cui all’articolo 7-bis, comma 3, lettera b, del Dpr 633/1972. Tale ultima norma, infatti, considera effettuate nel territorio dello Stato, tra le altre, le cessioni di energia elettrica quando il cessionario è un soggetto diverso dal rivenditore, se i beni sono usati o consumati nel territorio dello Stato.

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