Principio di interpretazione n. 3/Accertamento e riscossione
Principio di interpretazione n. 3/Accertamento e riscossione
Le violazioni meramente formali
LA MASSIMA
Per effetto dell’articolo 10 comma 3 della legge n. 212/2000 e dell'articolo 6 comma 5-bis del Dlgs 472/97, la nozione di violazione meramente formale esprime la mancanza di offensività di determinati comportamenti per assenza di qualsiasi lesione di interessi tutelati. Essa si considera realizzata sia quando non possono verificarsi, per la natura oggettiva dell’illecito, effetti sulla determinazione della base imponibile o dell’imposta o sui versamenti – così come nemmeno pregiudizi per l’attività di controllo – sia quando il contribuente provvede a regolarizzare spontaneamente la medesima violazione.
Il comitato scientifico di Modulo 24 Accertamento e riscossione che ha redatto il principio in versione integrale: Dario Deotto (direzione scientifica), Massimo Basilavecchia, Alessandro Borgoglio, Andrea Carinci, Marco Cramarossa, Luigi Lovecchio, Lorenzo Pegorin, Gian Paolo Ranocchi
Il comitato di redazione di Modulo 24 Accertamento e riscossione: Jacopo Ariatti, Mirea Bovone, Annagiulia Bruno, Maria Fretto, Antonella Lucarelli, Elisa Manoni, Barbara Marini, Paola Milioto, Giacomo Monti, Giampiero Morales, Emanuele Mugnaini, Maurizio Nadalutti, Lia Paggi, Silvio Rivetti, Angelo Sozzi, Andrea Taglioni.
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