Imposte

Commercialisti: «Una norma interpretativa sugli acconti e le opzioni di cessione e sconto»

Il Consiglio nazionale chiede al Governo di fermare una possibile deriva giurisprudenziale

di Giuseppe Latour

Chiarire, con una norma interpretativa, che la cessione dei bonus diversi dal 110% non presuppone l’esecuzione dei lavori e il Sal, ma solo i pagamenti. Si può riassumere così il contenuto della lettera che il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio ha inviato al ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti e per conoscenza al suo vice, Maurizio Leo. Un intervento che nasce, soprattutto, per sminare il possibile caos legato alla corsa ai pagamenti (con relative cessioni) per il bonus facciate, che ha caratterizzato le ultime settimane del 2021.

Il caso nasce da una sentenza della Cassazione dell’8 novembre scorso (n. 41012, si veda Il Sole 24 Ore del 9 novembre) che, seppure in ambito penale, enuncia per tutti i bonus edilizi un principio che ha fatto preoccupare molti tecnici. Quando si deve semplicemente portare la spesa in detrazione in dichiarazione dei redditi, è possibile «anticipare i pagamenti anche per lavori da eseguirsi», anche se questi lavori andranno poi ovviamente conclusi.

Quando, invece, «si intende sfruttare la possibilità di monetizzare fin da subito il credito», tramite cessione e sconto in fattura, ci sono solo due strade: a fine lavori oppure «a stato di avanzamento» (Sal), previa emissione «del Sal stesso da parte di un tecnico». Il tecnico dovrà attestare «l’avvenuta esecuzione di una determinata porzione dei lavori agevolabili». Insomma, la Cassazione dice che le cessioni presuppongono per tutti i bonus l’esecuzione dei lavori, oltre ai pagamenti.

Nei mesi scorsi - come sottolinea la lettera dei commercialisti - erano però arrivate indicazioni diverse, sia dall’agenzia delle Entrate (circolare n. 16/2021) che dal ministero dell’Economia (risposte a interrogazione del 7 luglio 2021 e del 20 ottobre 2021). Riassumendo, in base a quelle indicazioni, per le spese relative ad interventi diversi dal 110% - ricorda la lettera -, cessione del credito e sconto in fattura «sono subordinati al solo presupposto del sostenimento delle spese nella finestra temporale agevolata»; per le spese relative al 110%, invece, l’esercizio delle opzioni di cessione e sconto è subordinato «al duplice presupposto del sostenimento delle spese e dell’avvenuta esecuzione dei lavori corrispondenti a quelle spese (in quanto ultimati, oppure ricompresi nella liquidazione di uno dei due Sal con percentuale di completamento almeno pari al 30%) nella finestra temporale agevolata».

La Cassazione - spiega Salvatore Regalbuto, consigliere nazionale tesoriere, delegato alla fiscalità - «si è interessata a un caso particolare, di una frode. Però, se questa indicazione venisse confermata, diventando un principio generale, le conseguenze sarebbero veramente devastanti». Il caso più ricorrente - continua Regalbuto - è quello «del bonus facciate dello scorso anno, ma potrebbero esserci a fine anno casi simili anche nel 2022, ad esempio ancora per il bonus facciate».

Bisogna, allora, evitare che questa interpretazione si consolidi, mettendo in difficoltà migliaia di imprese e professionisti. «Si invita a valutare - conclude la lettera - la formalizzazione della prassi interpretativa ufficiale del Mef e dell’agenzia delle Entrate in una norma di interpretazione autentica», in modo da scongiurare «possibili derive giurisprudenziali difformi che aprirebbero squarci preoccupanti nella credibilità stessa delle istituzioni interessate, confermando il quadro interpretativo al quale si sono attenuti, e tutt’ora si attengono per gli interventi in corso, contribuenti e professionisti che li assistono».

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