Controlli e liti

Frodi Iva, sotto la lente europea il rischio di impunità

di Ivo Caraccioli

È molto attesa la decisione della Corte del Lussemburgo sul noto “caso Taricco” in merito alla lunghezza dei procedimenti italiani in materia di frodi Iva, contrapposta alla ristrettezza dei termini di prescrizione dei relativi reati, che darebbe luogo a facili raggiungimenti dei termini stessi, con conseguente danno per gli interessi europei in ordine all’Iva stessa, tipica imposta “europea”. Un “antipasto” si è ora avuto con le conclusioni di ieri dell’avvocato generale Yves Bot, che inizia le sue lunghe conclusioni (40 pagine) illustrando così l’essenza della questione: «Le disposizioni previste dal codice penale italiano, introducendo in particolare, in caso di interruzione della prescrizione, la regola secondo la quale il termine di prescrizione non può essere in nessun caso prorogato (artt. 160 e 162 c.p.) per più di un quarto della sua durata iniziale, comportano, data la complessità e la lunghezza dei procedimenti penali avviati contro le frodi gravi in materia di Iva, l’impunità di fatto di queste ultime, in quanto tali reati sono generalmente prescritti prima che la sanzione penale prevista dalla legge possa essere inflitta con sentenza definitiva»; e quindi «la Corte di giustizia ha dichiarato che una situazione siffatta viola gli obblighi imposti agli Stati membri dall’art.325 paragrafi 1 e 2 Tfue».

L’Avvocato generale ha sostenuto che il citato articolo del Tfue «deve essere interpretato nel senso che esso impone al giudice nazionale di disapplicare il termine di prescrizione assoluto risultante dal combinato disposto dell’art. 160 u.c. e dell’art. 161 c. 2 nell’ipotesi in cui siffatta normativa impedisca di infliggere sanzioni effettive e dissuasive nei casi di frodi grave che ledono gli interessi finanziari dell’Ue o in cui preveda, per i casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dello Stato membro interessato termini di prescrizione più lunghi di quelli previsti per i casi di frode che ledono gli interessi finanziari dell’Unione». Ed il punto focale del ragionamento risulta comunque essere il seguente : «La nozione di interruzione della prescrizione dev’essere considerata una nozione autonoma del diritto dell’Unione e dev’essere definita nel senso che ogni atto che ne costituisce la necessaria prosecuzione interrompe il termine di prescrizione; tale atto fa quindi decorrere un nuovo termine, identico al termine iniziale, mentre il termine di prescrizione già decorso viene cancellato».

Di conseguenza l’Avvocato generale osserva ulteriormente che l’art. 53 della Carta dei diritti fondamentali dell’Ue «non consente all’A.G. di uno Stato membro di opporsi all’esecuzione dell’obbligo stabilito dalla Corte di giustizia dell’E.U. nella sentenza 8/9/2015, Taricco, con la motivazione che tale obbligo non rispetterebbe il livello di tutela più elevato dei diritti fondamentali garantito dalla Costituzione di tale Stato (Italia)». Ed ancora, «l’ art.4 paragrafo 2 Tue non consente all’A.G. di uno Stato membro di opporsi all’esecuzione dell’obbligo stabilito dalla Corte di giustizia nella sentenza 8/9/2015, Taricco, con la motivazione che l’applicazione immediata a un procedimento in corso di un termine di prescrizione più lungo di quello previsto dalla legge in vigore al momento della commissione del reato sarebbe tale da compromettere l’identità nazionale di tale Stato».

È chiaro che non si tratta ancora della decisione della Corte di giustizia lussemburghese,ma solo del pubblico ministero (Avvocato generale), ma siamo comunque in presenza di una presa di posizione fortemente negativa nei confronti della Corte costituzionale italiana che, con dovizia di argomentazioni, aveva sostenuto la tesi che il maggior livello di tutela della nostra Costituzione avrebbe dovuto essere preso in considerazione in sede europea. E quindi, senza polemica, viene comunque da chiedersi se sia stato (politicamente e giurisdizionalmente) opportuno coinvolgere la nostra Consulta in una problematica del genere.

Non resta, comunque, che attendere quale sarà l’orientamento dei giudici lussemburghesi e quali le ricadute pratiche su tutti i processi penali in corso relativi alle cosiddette “frodi carosello”.

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