Imposte

Somme sequestrate non deducibili

Interpello 196: gli importi iscritti a credito e poi portati a conto economico come perdita non sono deducibili in quanto privi degli elementi certi e precisi

di Alessandro Germani

Le somme sequestrate dalla procura, iscritte a credito e poi portate a conto economico come perdita non sono deducibili in quanto prive degli elementi certi e precisi. È questa la risposta 196/2022 delle Entrate.

È stato emesso un decreto di sequestro per un’indagine penale legata a fatti del 2011, 2012 e 2013 con delle compensazioni preferenziali che hanno portato poi nel 2016 al fallimento di Gamma. Le banche hanno intestato le somme sequestrate al Fondo unico giustizia (Fug). Si tratterebbe per l’istante di confisca diretta (e non per equivalente) in base anche alla pronuncia della Cassazione a Sezione Unite del 27 maggio 2021. L’istante, che è una microimpresa a cui non si applica la derivazione rafforzata, ha dapprima girocontato le somme ad un credito verso il Fug e poi quest’ultimo a perdita su crediti.

Le Entrate ricordano che gli elementi certi e precisi per la deducibilità della perdita ex articolo 101, comma 5, del Tuir sussistono in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili. Ai sensi del principio Oic 15 la cancellazione del credito ( derecognition ) avviene quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono oppure si trasferisce la titolarità dei diritti sui flussi finanziari unitamente ai rischi. Dunque, i presupposti per la cancellazione non ci sono.

La deducibilità fiscale della perdita è consentita a seguito di prescrizione (circolare 24/E/13 e principio 16/21). Mancano nel 2021 gli elementi certi e precisi, in quanto il sequestro potrebbe perdere successivamente efficacia. Solo al momento di chiusura del procedimento si realizza l’estinzione del diritto connesso al credito.

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