Come fare perImposte

Teatri e spettacoli, comunicazione entro lunedì per il tax credit

di Alessandro Sacrestano

  • Quando Entro il 15 novembre 2021

  • Cosa scade Domanda di credito d’imposta per attività teatrali e spettacoli del 2020

  • Per chi Esercenti attività teatrali e spettacoli con riduzione del fatturato 2020

  • Come adempiere Istanza telematica con modello sul sito dell’agenzia delle Entrate

1In sintesi

Con l’avvicinarsi della scadenza del 15 novembre per l'invio delle domande relative al bonus teatri e spettacoli l’agenza delle Entrare ha completato il quadro informativo con la circolare 14 del 10 novembre, un vademencum per l’accesso al beneficio.

Con l’articolo 36-bis del Dl 41/2021 è stata disposta la concessione di un bonus fiscale a favore delle imprese che esercitano attività teatrali e di spettacoli dal vivo, anche attraverso l’utilizzo di sistemi digitali, e che nell’anno 2020, abbiano rilevato una riduzione di fatturato di almeno il 20 per cento rispetto a quello conseguito nell’anno 2019.

In particolare, il tax credit, riconosciuto in misura pari al 90%, spetta per le spese sostenute nell’anno 2020 ed è concesso anche qualora le imprese abbiano beneficiato in via ordinaria di altri finanziamenti previsti a carico del Fondo unico per lo spettacolo.

Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale è stata sostenuta la spesa ovvero in compensazione, senza alcun limite, ai sensi dell’articolo 17 del Dlgs 241/1997.

Il bonus non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir.

La citata circolare 14/E ha chiarito numerosi aspetti operativi sul bonus.

2Il modulo di richiesta

Lo scorso 11 ottobre è stato approvato il provvedimento 262278/2021 con cui è stato licenziato il modello di domanda e le relative istruzioni di invio per richiedere il credito d’imposta.

La richiesta, da presentarsi esclusivamente in via telematica, dovrà essere inoltrata non oltre il prossimo 15 novembre 2021.

Entro il medesimo termine può essere inviata una Comunicazione sostitutiva della precedente ovvero la rinuncia integrale al credito d’imposta già concesso, barrando l’apposita casella nel frontespizio della Comunicazione stessa.

3Le condizioni e i limiti per il riconoscimento

Come ampiamente chiarito dal provvedimento delle Entrate, il bonus è riconosciuto entro i limiti e le condizioni previsti dalla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”, e successive modifiche.

Per tale obiettivo, la Comunicazione include le dichiarazioni sostitutive di atto notorio da rendersi a cura del richiedente a proposito del rispetto dei requisiti previsti dalla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 nonché, per gli aiuti diversi dal credito d’imposta in argomento e per i quali si manifesta l’intenzione di fruire dei massimali di cui alla Sezione 3.12 del predetto Quadro temporaneo, il rispetto delle condizioni ivi previste.

Pertanto, qualora risultassero superati i limiti di cui sopra, l’importo del credito richiesto sarà automaticamente rideterminato ai fini del rispetto di quanto stabilito dalla citata Comunicazione della Commissione europea.

Risponde alle medesime finalità la presenza di un quadro specifico nel modello di domanda (il quadro A) nel quale sono elencati gli altri aiuti di Stato ammissibili, nell’ambito delle Sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea, e di un altro (il quadro B) per l’indicazione dei codici fiscali delle altre imprese con le quali il dichiarante si trova in una relazione di controllo, rilevante ai fini della definizione di impresa unica, secondo la nozione europea di impresa utilizzata ai fini degli aiuti di Stato.

Infine, il bonus è attribuito in proporzione alle risorse disponibili che, come si ricorda, sono autorizzate nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l’anno 2021.

Di conseguenza, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale che sarà resa nota con provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate, da emanare entro il 25 novembre 2021 e che sarà determinata rapportando il limite complessivo di spesa (10 milioni di euro) all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta complessivamente richiesti.

Pertanto, nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale sarà pari al 100 per cento.

4L’istanza

La domanda si compone di un frontespizio, nel quale, oltre ai dati anagrafici, vanno inseriti l’importo della spesa sostenuta nel 2020 e il credito d’imposta richiesto.

Immediatamente a seguire sono riportate le due dichiarazioni sostitutive di atto notorio, cui si accennava, nelle quali bisognerà dare conto del rispetto, rispettivamente, degli aiuti ricevuti nell’ambito delle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework.

Si ricorda che la sezione 3.1 è dedicata agli “Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali” i cui limiti, per gli aiuti ottenuti tra il 1° marzo 2020 e il 27 gennaio 2021 sono:
100.000,00 euro per il settore agricolo;
120.000,00 euro per il settore della pesca e acquacoltura;
800.000,00 euro per i settori diversi dai precedenti.

Invece, per gli aiuti ottenuti dal 28 gennaio 2021, tenendo conto di quelli percepiti dal 1° marzo 2020 al 27 gennaio 2021, i limiti sono:
225.000,00 euro per il settore agricolo;
270.000,00 euro per il settore della pesca e acquacoltura;
1.800.000,00 euro per i settori diversi dai precedenti.

La sezione 3.12 del Temporary Framework è stata introdotta dalla Commissione Europea il 13 ottobre 2020 (con la Comunicazione C(2020) 7127) e di fatto consiste nella previsione di una ulteriore tipologia di aiuti di Stato ammissibili per il sostegno dei costi fissi non coperti.

Pertanto, qualora i massimali della sezione 3.1 siano insufficienti è possibile usufruire comunque degli aiuti di stato previsti dalla legislazione nazionale se vengono rispettati i limiti di cui alla sezione 3.12.

In particolare, il richiedente dovrà dichiarare che l’ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti dal 13 ottobre 2020 al 27 gennaio 2021 non supera il limite pari a euro 3.000.000.

Invece, per gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 il limite massimo è pari a euro 10.000.000.

Nel caso in cui i predetti limiti fossero stati superati bisognerà rideterminarli nell’apposita sezione del modello e riversarli.

Il richiedente dovrà poi procedere ad evidenziare le singole misure di aiuto già fruite ed il periodo per il quale questi sono stati riconosciuti.

Nel quadro B vanno indicati i codici fiscali delle altre imprese con le quali il dichiarante si trova in una relazione di controllo, rilevante ai fini della definizione di impresa unica, secondo la nozione europea di impresa utilizzata ai fini degli aiuti di Stato.

Se il credito d’imposta è superiore a euro 150.000 bisognerà compilare anche l’apposita sezione ai fini del rispetto della normativa antimafia.

5La modalità di trasmissione

La Comunicazione va trasmessa esclusivamente in via telematica, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, mediante i canali telematici dell’agenzia delle Entrate.

In risposta alla presentazione della Comunicazione verrà rilasciata entro 5 giorni una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.

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