Controlli e liti

Il termovalorizzatore va accatastato in D7

La Ctr Emilia Romagna 546/8/2022 afferma che l’attribuzione deriva piuttosto dal carattere di industrialità dell’impianto

di Antonio Iovine

La Ctr dell’Emilia Romagna con sentenza n. 546/8/2022 (presidente Sinisi, relatore Morlini), in linea con il giudicato di primo grado, respinge il ricorso del titolare di un impianto di termovalorizzazione e di un locale strumentale alla gestione dei rifiuti, che invocava la attribuzione della categoria catastale E9, e conferma la categoria D7.

I motivi alla base del ricorso sono stati: difetto di motivazione; illegittimità per omesso sopralluogo; illegittimità per errata attribuzione della categoria D/7; infondatezza per errata valutazione delle rendite catastali. Si tratta di questioni abbastanza comuni nei contenziosi di natura catastale, salvo il carattere di originalità che rileva per il punto dell’attribuzione della categoria catastale per questi specifici immobili che sicuramente coinvolgono un servizio di pubblico interesse.

Il collegio giudicante ha ricordato i consolidati orientamenti giurisprudenziali che affermano:

• l’obbligo di motivazione dell’avviso di classamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita e solo nel caso in cui si disattendano gli elementi di fatto indicati dal contribuente occorre una specifica motivazione;

• l’ufficio non è tenuto a effettuare alcun preventivo sopralluogo.

Inoltre, in relazione alla categoria catastale da attribuire agli immobili, la commissione osserva che l’attività svolta assume natura commerciale, che la riconduce alla categoria D7 dei fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, non già a quella residuale e di interpretazione restrittiva di cui alla categoria E, relativa a immobili a destinazione pubblica.

L’attribuzione della categoria D7 è indipendente dal grado di redditualità dell’attività, ma deriva piuttosto dal carattere di industrialità dell’impianto, nel caso di specie pacificamente sussistente.

La sentenza elenca anche la unanime e consolidata giurisprudenza della stessa Ctr in tutti i contenziosi che hanno trattato analoga questione per questo tipo di immobili e altri similari, benchè svolgenti un servizio di pubblica utilità. Inoltre cita le considerazioni della Cassazione (n. 12741/2018) che spiegano come, quando si svolge attività industriale secondo parametri economico-imprenditoriali, non ha alcuna rilevanza l’eventuale destinazione dell’immobile anche ad attività di pubblico interesse. Viene, infine, citata giurisprudenza della Suprema corte che ricorda che nella categoria E «non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale».

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©